{"id":48900,"date":"2026-09-21T11:13:37","date_gmt":"2026-09-21T09:13:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docenti.it\/blog\/?p=48900"},"modified":"2026-09-21T11:13:37","modified_gmt":"2026-09-21T09:13:37","slug":"laurea-senza-tutti-i-cfu-supplenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docenti.it\/blog\/laurea-senza-tutti-i-cfu-supplenze\/","title":{"rendered":"Laurea senza tutti i CFU per le supplenze: quando il titolo non basta e cosa si rischia"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Laurea senza tutti i CFU per le supplenze: perch\u00e9 il titolo pu\u00f2 non bastare<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una laurea senza tutti i CFU richiesti, nella maggior parte dei casi, non permette di accedere alla relativa classe di concorso. Questo \u00e8 il punto che spesso genera confusione: non parliamo di punteggio, ma di un vero e proprio <strong>requisito di accesso<\/strong>. Un punto in meno pu\u00f2 farti perdere qualche posizione; la mancanza di un requisito, invece, pu\u00f2 comportare l\u2019esclusione dalla graduatoria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>titolo di accesso<\/strong> a una classe di concorso non coincide sempre con la sola laurea. Spesso nasce dalla combinazione tra un determinato titolo di studio e un numero preciso di crediti formativi acquisiti in specifici settori scientifico-disciplinari, i cosiddetti SSD. Se possiedi la laurea, ma non tutti i crediti previsti, non hai ancora il titolo completo per quella classe di concorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Due persone con la stessa laurea magistrale possono quindi avere accessi diversi. Conta il <strong>piano di studi individuale<\/strong>, esame per esame, non soltanto la denominazione riportata sul diploma di laurea. Per questo motivo devi controllare i CFU e gli SSD presenti nella tua carriera universitaria, senza affidarti soltanto al sito dell\u2019ateneo o alle informazioni condivise nei gruppi online.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La questione diventa particolarmente importante durante le nomine. Chi possiede la laurea, ma non i crediti richiesti, non pu\u00f2 considerarsi in possesso del titolo completo per quella classe di concorso. Il problema pu\u00f2 emergere anche negli <strong>interpelli<\/strong>, cio\u00e8 negli avvisi che le scuole pubblicano dopo aver esaurito le graduatorie di istituto. Le scuole danno priorit\u00e0 ai docenti abilitati e, in subordine, valutano chi possiede il titolo di studio previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nelle GPS il meccanismo cambia: l\u2019aspirante dichiara il titolo al momento della domanda e l\u2019amministrazione lo controlla successivamente. Se mancano i requisiti, l\u2019ufficio pu\u00f2 escluderlo dalla graduatoria interessata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli elementi da controllare sono quattro: il titolo di studio, gli eventuali CFU o CFA richiesti, le note della tabella ministeriale e la data in cui hai conseguito il titolo. Quest\u2019ultimo elemento pu\u00f2 determinare quale normativa applicare e se puoi beneficiare di una clausola di salvaguardia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dove si controllano davvero i CFU richiesti dalla tua classe di concorso<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il riferimento di base \u00e8 il <strong>DPR 14 febbraio 2016, n. 19<\/strong>, entrato in vigore il 23 febbraio 2016. La relativa Tabella A indica, per ogni classe di concorso, i titoli che consentono l\u2019accesso e gli eventuali crediti aggiuntivi richiesti. Il <strong>DM 9 maggio 2017, n. 259<\/strong> ha poi corretto e integrato queste disposizioni. Il Ministero raccoglie i principali riferimenti nella propria <a href=\"https:\/\/www.mim.gov.it\/normativa6\">sezione normativa sui titoli di accesso<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non basta, per\u00f2, consultare una sola fonte. Il DM 259\/2017 ha modificato diversi requisiti e introdotto note decisive per molti casi particolari. Inoltre, per alcune classi di concorso, i decreti emanati nel 2023 hanno sostituito le regole precedenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per svolgere un controllo attendibile, chiedi all\u2019universit\u00e0 un documento che riporti, per ogni esame, la denominazione, il numero di CFU e il settore scientifico-disciplinare. Questo prospetto ti permette di confrontare il piano di studi con la tabella ministeriale. Nelle domande rivolte alla pubblica amministrazione continuerai comunque a dichiarare i titoli secondo le regole sull\u2019autocertificazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non basta sommare tutti i crediti della laurea. Devi verificare quanti CFU hai acquisito in ogni singolo SSD. Un numero elevato di crediti in settori diversi da quelli indicati nella tabella non compensa quelli mancanti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di trarre conclusioni, devi quindi individuare il codice esatto della classe di concorso, per esempio A-26, A-46 o B-016, consultare la normativa attualmente vigente e leggere anche le note. Se il caso resta dubbio, puoi inviare una richiesta scritta all\u2019universit\u00e0 o all\u2019Ufficio scolastico competente, allegando il piano di studi completo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le tabelle possono subire ulteriori modifiche. Conta sempre la normativa in vigore alla scadenza della domanda, non una guida non aggiornata o una modifica soltanto annunciata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Quale decreto vale per la tua classe di concorso: non \u00e8 sempre il DPR 19\/2016<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno degli errori pi\u00f9 frequenti consiste nel consultare soltanto la Tabella A del DPR 19\/2016. Per alcune classi di concorso, infatti, quella tabella non contiene pi\u00f9 i requisiti aggiornati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo il DM 259\/2017 sono intervenuti altri due provvedimenti. Il <strong>decreto ministeriale 20 novembre 2023<\/strong>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2024, ha modificato i requisiti delle classi <strong>A-26 Matematica<\/strong> e <strong>A-28 Matematica e scienze<\/strong>. Il <strong>DM 22 dicembre 2023, n. 255<\/strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 ed entrato in vigore l\u201911 febbraio 2024, ha invece rivisto e accorpato diverse classi della scuola secondaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La differenza non \u00e8 soltanto formale. Per la A-28, per esempio, le nuove disposizioni hanno modificato i crediti richiesti e ampliato i titoli ammessi. Chi consulta la tabella precedente potrebbe considerarsi escluso pur possedendo un titolo valido secondo la normativa pi\u00f9 recente. Pu\u00f2 verificarsi anche il caso opposto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le classi <strong>A-26 e A-28<\/strong> bisogna consultare il decreto ministeriale 20 novembre 2023. Per <strong>A-20, A-27<\/strong> e per le classi interessate dagli accorpamenti, tra cui <strong>A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71<\/strong>, occorre verificare il DM 255 del 22 dicembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le altre classi continuano a trovare applicazione il DPR 19\/2016 e il DM 259\/2017, salvo ulteriori disposizioni specifiche. In ogni caso, devi sempre cercare la tua classe di concorso nel testo normativo pi\u00f9 recente e leggere anche le disposizioni transitorie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.docenti.it\/classi-di-concorso.html\">VERIFICA LA TUA CLASSE DI CONCORSO<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Se hai conseguito il titolo prima delle riforme: la clausola di salvaguardia<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modifiche alle classi di concorso prevedono alcune clausole che tutelano chi aveva gi\u00e0 conseguito un titolo valido secondo la normativa precedente. Questo significa che non tutti devono integrare i crediti introdotti successivamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 5 del DM 259\/2017<\/strong> tutela chi, alla data di entrata in vigore del DPR 19\/2016, cio\u00e8 il 23 febbraio 2016, possedeva gi\u00e0 un titolo valido secondo il <strong>DM 39\/1998<\/strong> e il <strong>DM 22\/2005<\/strong>. Questi aspiranti possono continuare a utilizzare i requisiti previsti dalla disciplina precedente per accedere alle corrispondenti classi di concorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I decreti del 2023 hanno adottato un criterio analogo. L\u2019<strong>articolo 5 del DM 255\/2023<\/strong> tutela chi, alla sua entrata in vigore, l\u201911 febbraio 2024, possedeva gi\u00e0 un titolo valido secondo il DPR 19\/2016 e il DM 259\/2017. La salvaguardia opera per i concorsi, i percorsi abilitanti, la specializzazione sul sostegno e le graduatorie per le supplenze. Una disposizione analoga accompagna il decreto del 20 novembre 2023 relativo alle classi A-26 e A-28.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La clausola, per\u00f2, conserva soltanto requisiti gi\u00e0 posseduti. Non rende automaticamente valida una laurea che, anche secondo le regole precedenti, richiedeva determinati esami o crediti. Se il tuo piano di studi risultava incompleto gi\u00e0 in base alla vecchia normativa, la clausola di salvaguardia non elimina le carenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa succede se sei in graduatoria con un titolo incompleto<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019inserimento nelle GPS avviene sulla base delle dichiarazioni dell\u2019aspirante. L\u2019articolo 7, comma 12, dell\u2019OM 27 del 16 febbraio 2026 prevede che il candidato dichiari i titoli senza allegare le relative certificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scuola presso la quale stipuli il primo contratto nel periodo di validit\u00e0 delle graduatorie deve per\u00f2 controllare quanto hai dichiarato. Secondo l\u2019articolo 8, comma 8, la verifica riguarda tutti gli elementi della domanda e deve iniziare entro tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se dal controllo emerge la mancanza del titolo di accesso, l\u2019amministrazione non si limita a ridurre il punteggio. L\u2019articolo 7, comma 8, prevede l\u2019esclusione dalle graduatorie per le quali manca il requisito. Se, invece, possiedi il titolo ma hai dichiarato in modo errato un elemento valutabile, l\u2019ufficio pu\u00f2 correggere il punteggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019esclusione riguarda, in linea generale, la graduatoria collegata al titolo mancante e non coinvolge automaticamente le altre classi di concorso per le quali possiedi regolarmente i requisiti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La scuola controlla il possesso dei requisiti al momento della sottoscrizione del contratto. Poich\u00e9 l\u2019amministrazione ammette gli aspiranti con riserva di accertamento, pu\u00f2 intervenire anche successivamente con un provvedimento motivato. Se manca il titolo, pu\u00f2 quindi risolvere il contratto ed escludere l\u2019aspirante dalla graduatoria interessata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un caso diverso riguarda la <strong>dichiarazione mendace<\/strong>. Se l\u2019amministrazione accerta che l\u2019aspirante ha dichiarato consapevolmente informazioni false, l\u2019articolo 7, comma 9, dell\u2019ordinanza prevede conseguenze pi\u00f9 gravi, compresa l\u2019esclusione dalle graduatorie per il periodo della loro validit\u00e0, ferme restando le eventuali responsabilit\u00e0 penali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si applicano anche gli articoli 75 e 76 del DPR 445\/2000. L\u2019articolo 75 prevede la decadenza dai benefici ottenuti attraverso una dichiarazione non veritiera. Le eventuali responsabilit\u00e0 penali richiedono, invece, una valutazione distinta della condotta e della consapevolezza dell\u2019interessato.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il servizio gi\u00e0 svolto: \u201cdi fatto e non di diritto\u201d<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 8, comma 11, dell\u2019OM 27\/2026 disciplina il servizio svolto sulla base di dichiarazioni non corrispondenti alla realt\u00e0. In questi casi il dirigente scolastico pu\u00f2 dichiarare il servizio <strong>\u201cprestato di fatto e non di diritto\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il servizio cos\u00ec qualificato non compare negli attestati, non attribuisce punteggio e non produce effetti sull\u2019anzianit\u00e0 o sulla progressione di carriera. Restano inoltre ferme le eventuali conseguenze amministrative o penali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di conseguenza, anche un servizio effettivamente svolto per diversi mesi pu\u00f2 non produrre punteggio se mancava il requisito giuridico necessario per ottenere l\u2019incarico.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Lo stipendio gi\u00e0 percepito<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il lavoro gi\u00e0 svolto trova applicazione, in linea generale, l\u2019<strong>articolo 2126 del Codice civile<\/strong>. La nullit\u00e0 o l\u2019annullamento del contratto non elimina gli effetti del rapporto per il periodo durante il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio, salvo i casi in cui la nullit\u00e0 derivi dall\u2019illiceit\u00e0 dell\u2019oggetto o della causa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di norma, quindi, resta dovuta la retribuzione per il lavoro effettivamente svolto. L\u2019amministrazione interrompe il rapporto per il futuro, mentre il danno principale riguarda il mancato riconoscimento giuridico del servizio e del relativo punteggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non bisogna tuttavia confondere il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto con eventuali responsabilit\u00e0 derivanti da dichiarazioni consapevolmente false. Nei casi pi\u00f9 complessi conviene richiedere una valutazione legale specifica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quando entra in gioco il profilo penale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019<strong>articolo 76 del DPR 445\/2000<\/strong> disciplina le conseguenze delle dichiarazioni false. Occorre per\u00f2 distinguere tra chi dichiara consapevolmente un titolo che non possiede e chi interpreta in modo errato una normativa complessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un errore nel conteggio dei CFU non costituisce automaticamente un reato. L\u2019autorit\u00e0 deve valutare concretamente la dichiarazione, il comportamento dell\u2019interessato e la sua eventuale consapevolezza. Proprio per questo conviene segnalare tempestivamente l\u2019errore, senza aspettare che lo rilevi l\u2019amministrazione durante un controllo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">I CFU mancanti si possono integrare: come si fa e quanto tempo serve<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puoi acquisire i crediti mancanti senza conseguire una nuova laurea. Lo strumento pi\u00f9 comune \u00e8 rappresentato dai <strong>corsi singoli universitari<\/strong>, che consentono di scegliere gli insegnamenti appartenenti agli SSD necessari e di sostenere i relativi esami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di iscriverti, controlla che il corso riporti esattamente il settore scientifico-disciplinare richiesto. Due esami con denominazioni simili possono appartenere a SSD differenti. In quel caso, l\u2019esame inserito nel settore sbagliato non permette di integrare il requisito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche i CFU acquisiti nell\u2019ambito di master universitari o scuole di specializzazione possono risultare utili quando l\u2019universit\u00e0 li certifica singolarmente con la denominazione dell\u2019esame, il numero di crediti e il relativo SSD. Il solo conseguimento del master, per\u00f2, non garantisce automaticamente l\u2019integrazione dei requisiti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di pagare un master con l\u2019obiettivo di recuperare i CFU, chiedi all\u2019ente una certificazione dettagliata degli esami e dei settori disciplinari. Nei casi dubbi conviene sottoporre preventivamente il piano all\u2019universit\u00e0 o all\u2019Ufficio scolastico competente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il problema principale riguarda il momento in cui acquisisci i crediti. L\u2019articolo 7, comma 11, dell\u2019OM 27\/2026 consente di dichiarare soltanto requisiti e titoli posseduti entro la scadenza della domanda, salvo le specifiche ipotesi di inserimento con riserva previste dall\u2019ordinanza. Un esame sostenuto successivamente non sana retroattivamente l\u2019inserimento in GPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong>GPS 2026\/2028<\/strong> hanno durata biennale. Gli elenchi aggiuntivi previsti per l\u2019anno scolastico 2027\/2028 riguardano chi consegue l\u2019abilitazione o la specializzazione sul sostegno, non chi completa successivamente i CFU necessari per il titolo di accesso. In quest\u2019ultimo caso bisogner\u00e0 attendere la successiva ricostituzione delle GPS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acquisire i crediti resta comunque utile. Dal momento in cui completi il titolo puoi partecipare agli <strong>interpelli<\/strong>, se possiedi le altre condizioni richieste dall\u2019avviso. Il titolo completo rappresenta anche il presupposto per accedere ai percorsi abilitanti. Resta inoltre il canale delle <strong>scuole paritarie<\/strong>, presso le quali puoi inviare una candidatura diretta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per procedere correttamente, chiedi innanzitutto all\u2019ateneo il prospetto con esami, CFU e SSD. Calcola poi i crediti mancanti per ciascun settore e cerca corsi singoli corrispondenti. Prima dell\u2019iscrizione controlla sempre il codice SSD riportato nel bando e conserva verbali, certificazioni e ricevute per la successiva domanda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ti sei accorto adesso dell\u2019errore: cosa conviene fare<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sperare che l\u2019amministrazione non rilevi il problema espone a rischi maggiori. Le GPS restano valide per due anni e le scuole possono effettuare i controlli anche dopo la prima nomina. Pi\u00f9 servizio accumuli con un titolo non valido, maggiore sar\u00e0 il periodo che rischi di non poter utilizzare ai fini del punteggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Prima di concludere che il titolo sia incompleto, controlla attentamente le note della tabella, la normativa applicabile alla tua classe di concorso, la data in cui hai conseguito la laurea e le eventuali clausole di salvaguardia. Verifica inoltre gli SSD effettivamente attribuiti agli esami.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il controllo conferma la mancanza dei crediti, chiedi la rettifica della tua posizione. Un contratto annullato dall\u2019amministrazione per mancanza del titolo non equivale a una rinuncia volontaria. Le sanzioni previste dall\u2019<strong>articolo 15 dell\u2019OM 27\/2026<\/strong> riguardano la rinuncia alla nomina, la mancata presa di servizio e l\u2019abbandono dell\u2019incarico; non si applicano automaticamente all\u2019annullamento disposto d\u2019ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Resta per\u00f2 il problema dell\u2019esclusione dalla graduatoria interessata e dell\u2019eventuale mancato riconoscimento del servizio. Segnalare spontaneamente l\u2019errore non elimina queste conseguenze, ma limita il rischio di accumulare altro servizio privo di validit\u00e0 giuridica e consente di chiarire la propria posizione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chiedi quindi il documento universitario con esami, CFU e SSD, confrontalo con la normativa vigente e, se mancano davvero i crediti, evita di accettare altre nomine sulla classe interessata. Presenta una richiesta scritta di rettifica all\u2019ufficio competente e valuta l\u2019iscrizione ai corsi singoli necessari. Controlla anche se lo stesso piano di studi ti consente gi\u00e0 di accedere a un\u2019altra classe di concorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Domande frequenti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mi mancano pochi CFU: posso accettare la supplenza e integrarli durante l\u2019anno?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. Devi possedere il titolo di accesso completo entro il termine previsto per la presentazione della domanda. I crediti acquisiti successivamente non sanano l\u2019inserimento gi\u00e0 effettuato. Se la scuola rileva la mancanza durante il controllo, l\u2019amministrazione pu\u00f2 risolvere il contratto, escluderti dalla graduatoria interessata e non riconoscere il servizio ai fini del punteggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ho gi\u00e0 fatto supplenze su quella classe negli anni scorsi: perdo il punteggio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l\u2019amministrazione accerta che hai svolto il servizio sulla base di dichiarazioni non corrispondenti alla realt\u00e0, pu\u00f2 dichiararlo \u201cprestato di fatto e non di diritto\u201d, ai sensi dell\u2019articolo 8, comma 11, dell\u2019OM 27\/2026. In questo caso il servizio non attribuisce punteggio e non vale per l\u2019anzianit\u00e0 o la progressione di carriera. In linea generale, resta invece dovuta la retribuzione relativa al lavoro effettivamente svolto, secondo l\u2019articolo 2126 del Codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il servizio svolto su un\u2019altra classe di concorso vale comunque qualcosa?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">S\u00ec, se lo hai svolto legittimamente. Nelle GPS il servizio specifico attribuisce, di regola, 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico. Il servizio aspecifico attribuisce 1 punto per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 6 punti per anno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le classi accorpate dal DM 255\/2023 bisogna applicare le specifiche disposizioni sulla valutazione del servizio. Resta fermo il presupposto della validit\u00e0 del titolo con cui hai ottenuto l\u2019incarico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Se mi annullano il contratto scattano le sanzioni per rinuncia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. Le sanzioni dell\u2019articolo 15 dell\u2019OM 27\/2026 riguardano chi rinuncia alla nomina, non assume servizio o abbandona volontariamente l\u2019incarico. L\u2019annullamento disposto dall\u2019amministrazione per mancanza del titolo di accesso non costituisce una rinuncia. Pu\u00f2 comunque comportare l\u2019esclusione dalla graduatoria interessata e il mancato riconoscimento del servizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Mi sono laureato nel 2015: devo preoccuparmi dei CFU richiesti oggi?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Devi verificare i requisiti previsti dalla disciplina applicabile al momento in cui hai conseguito il titolo. L\u2019articolo 5 del DM 259\/2017 tutela chi, al 23 febbraio 2016, possedeva gi\u00e0 un titolo valido secondo il DM 39\/1998 e il DM 22\/2005.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una clausola analoga tutela chi, all\u201911 febbraio 2024, possedeva un titolo valido secondo il DPR 19\/2016 e il DM 259\/2017. La salvaguardia conserva i requisiti precedenti, ma non elimina quelli che gi\u00e0 esistevano. Devi quindi verificare che il tuo piano di studi consentisse l\u2019accesso alla classe di concorso anche secondo la normativa dell\u2019epoca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La mia classe di concorso \u00e8 la A-28, la A-20 o una classe accorpata: quale tabella devo guardare?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le classi A-26 e A-28 devi consultare il decreto ministeriale 20 novembre 2023. Per A-20, A-27 e le classi interessate dagli accorpamenti, tra cui A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71, devi fare riferimento al DM 255 del 22 dicembre 2023.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le altre classi continuano a trovare applicazione il DPR 19\/2016 e il DM 259\/2017, salvo disposizioni specifiche successive. Controlla sempre anche le norme transitorie e le clausole di salvaguardia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Come faccio a sapere con certezza quali SSD ci sono nel mio piano di studi?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chiedi alla segreteria del tuo ateneo un documento che riporti, per ciascun esame, la denominazione, il numero di CFU e il settore scientifico-disciplinare. Il nome dell\u2019insegnamento non basta, perch\u00e9 esami con denominazioni simili possono appartenere a SSD differenti. Confronta quindi il documento universitario con la tabella vigente della tua classe di concorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.docenti.it\/classi-di-concorso.html\">VERIFICA LA TUA CLASSE DI CONCORSO<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Se hai trovato utile questo contenuto, prova a dare un&#8217;occhiata a questo: <\/em><\/p>\n\n\n<p><span style=\"color: #800000;\"><em><strong><a style=\"color: #800000;\" href=\"https:\/\/www.docenti.it\/blog\/classi-di-concorso-esubero-2026-assunzioni-immissioni-ruolo\/\">Classi di concorso in esubero 2026: effetti sulle assunzioni<\/a><\/strong><\/em><\/span><\/p>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ulteriori news e aggiornamenti sul mondo scuola, segui il\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.docenti.it\/blog\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">blog<\/a><\/strong>\u00a0di\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/www.docenti.it\/\">Docenti.it<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Laurea senza tutti i CFU per le supplenze: perch\u00e9 il titolo pu\u00f2 non bastare [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":25,"featured_media":45296,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1393,1017],"class_list":["post-48900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-faq-concorsi","tag-laurea-e-cfu","tag-supplenze-2026"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - 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