Stipendio docenti: supplenze e vacanze pasquali - Blog | Docenti.it

Stipendio docenti: supplenze e vacanze pasquali

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Stipendio docenti: durante le festività pasquali, le lezioni vengono sospese per alcuni giorni. In genere, il periodo di sospensione pasquale si estende dal 17 al 22 aprile, anche se il calendario può variare leggermente da una Regione all’altra.

Molti docenti supplenti si chiedono se questo intervallo venga retribuito nel loro stipendio, soprattutto se sono in servizio prima e dopo la pausa pasquale.

In questo contenuto esploreremo quali sono i casi in cui le vacanze sono giorni retribuiti per il personale supplente.

Cosa ci dice la normativa?

La normativa che regola questa situazione si trova nel CCNL 2007, ancora valido per le parti non modificate dai contratti successivi. In particolare, si fa riferimento a:

  • Art. 40, comma 3 per i docenti;
  • Art. 60, commi 1 e 2 per il personale ATA.

Questi articoli sono richiamati ogni anno nella nota ministeriale relativa alle supplenze (in questo caso, per l’a.s. 2024/25).

La normativa stabilisce che:

“Se il docente titolare si assenta in modo continuativo, a partire da almeno sette giorni prima della sospensione delle lezioni e fino ad almeno sette giorni dopo la ripresa, il contratto del supplente viene esteso a coprire tutto il periodo, comprese le vacanze.”

In pratica, il diritto alla retribuzione durante la pausa pasquale dipende dalla durata e dalla continuità dell’assenza del titolare.

Stipendio docenti e requisiti per ottenere la retribuzione per le festività pasquali

Perché il periodo di sospensione venga incluso nello stipendio del docente supplente, devono verificarsi tutte e tre queste condizioni:

  1. Il docente titolare è assente da almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione;
  2. L’assenza del titolare prosegue senza interruzioni per tutto il periodo di sospensione (indipendentemente dal motivo: malattia, permesso, ecc.);
  3. L’assenza continua per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni.

Se anche solo uno di questi requisiti manca, il supplente non ha diritto alla retribuzione per il periodo di vacanza.

In assenza di informazioni certe sul rientro del docente titolare, non è possibile confermare in anticipo se le vacanze verranno retribuite o meno.

Solo se si rispettano tutte le condizioni previste dal contratto, il periodo pasquale sarà considerato ai fini economici e giuridici.

Se sei un docente che ha stipulato contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli ultimi dieci anni e non hai usufruito delle ferie maturate, potresti avere diritto a un'indennità sostitutiva. 

Scopri di più sulla procedura del ricorso per ferie non godute:

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