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Classi di concorso e abilitazione insegnamento

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Classi di concorso e abilitazione insegnamento, due sono le riforme che negli ultimi due anni hanno introdotto delle significative novità in ambito scolastico: quella sulle classi di concorso e la Riforma Bianchi, relativa alle modalità per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. 

Partiamo con il chiarire quali sono i requisiti di accesso per le classi di concorso; Di solito, tranne che per le categorie ITP, per le quali fino al 31 dicembre 2024 è richiesto solamente il diploma di scuola secondaria, il requisito minimo per insegnare è rappresentato dalla laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.

In determinate circostanze, il possesso della laurea è sufficiente per accedere ad una determinata classe di concorso. 

Esempio: 

  • Le lauree in Economia & Commercio, LM 56, LS 64, LM 77 danno accesso direttamente alle classi di concorso A-45 (Discipline Economico-Aziendali) e A-47 (Discipline matematico-applicate).

Tuttavia, ci sono dei casi in cui la laurea non è sufficiente. In questi casi potrebbe essere necessario integrare il numero di  CFU richiesto dalla classe di concorso. 

Così, ad esempio:

  • La laurea in giurisprudenza conseguita entro il 2000\2001 è titolo di per sé sufficiente per l’accesso alla classe di concorso A-46.
  • La laurea in giurisprudenza conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.

Che differenza c’è rispetto all’abilitazione all’insegnamento

Avere i requisiti per accedere alla classe di concorso rappresenta un aspetto differente rispetto al possesso dell’abilitazione all’insegnamento. 

  • I docenti qualificati possono essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per una specifica classe di concorso, ottenendo così priorità nelle supplenze rispetto alla seconda fascia.
    Al contrario, la seconda fascia delle GPS è dedicata al personale docente non qualificato ma che possiede i requisiti per insegnare in una determinata classe di concorso.
  • L'abilitazione è considerata un titolo di studio valutabile anche per altre classi di concorso in cui il candidato è inserito nella seconda fascia. Le attuali tabelle dei titoli prevedono l'assegnazione di 3 punti per ogni abilitazione posseduta per un'altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado. Tuttavia, l'abilitazione non è considerata un titolo valutabile per altre classi di concorso (su posto comune) in cui il candidato è inserito nella prima fascia.
  • L'abilitazione è anche un titolo valutabile nelle graduatorie della prima fascia per i posti di sostegno (TAB/7) e della seconda fascia (TAB/8).
  • L'abilitazione nella specifica classe di concorso è un requisito indispensabile per richiedere la mobilità o l'assegnazione provvisoria/utilizzazione in un'altra classe di concorso. Ad esempio, un docente di ruolo in classe A12, per richiedere il trasferimento in classe A11, deve essere abilitato nella classe A11. Allo stesso modo, un docente di ruolo nell'infanzia/primaria, laureato in Scienze Pedagogiche (LM-85), per richiedere il trasferimento in classe di concorso A-18, deve avere, oltre ai 96 CFU richiesti per accedere alla classe di concorso, anche l'abilitazione all'insegnamento.
  • A partire dal 2025, l'abilitazione sarà un requisito indispensabile per partecipare ai concorsi scolastici, anche se sarà ancora possibile partecipare per coloro che hanno svolto almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, di cui almeno 1 anno specifico nella classe di concorso

Classi di concorso e nuova modalità di acquisizione abilitazione

Secondo il sistema attuale, il superamento del concorso non garantisce automaticamente l'abilitazione all'insegnamento. Ciò è dovuto alla riforma del reclutamento che prevede l'ottenimento dell'abilitazione solo dopo aver completato un percorso formativo iniziale.

L'abilitazione all'insegnamento può essere ottenuta prima o dopo la partecipazione al concorso. I vincitori del concorso che non sono ancora abilitati stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale dovranno completare un percorso formativo per accumulare complessivamente 60 crediti, al termine del quale otterranno l'abilitazione.

Nel dettaglio:

  • I candidati che partecipano al concorso con 24 CFU dovranno, dopo aver superato il concorso, accumulare ulteriori 36 CFU, di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto.
  • I candidati che partecipano al concorso con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni dovranno, dopo aver superato il concorso, accumulare ulteriori 30 CFU, di cui 9 di tirocinio indiretto.
  • I candidati che già possiedono l'abilitazione per la specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno un anno di formazione e prova.
  • I candidati che già possiedono una specializzazione per il sostegno (e partecipano per quel tipo di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno un anno di formazione e prova.

L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione.

Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo. 

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