Cosa sono i 30 CFU ex art. 13?
30 CFU ex art. 13: sono il percorso abilitante ridotto previsto dall'articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023 per chi possiede già un titolo abilitante e vuole conseguire una seconda abilitazione su un'altra classe di concorso o su un diverso grado di istruzione.
In pratica, ti permettono di abilitarti su un nuovo insegnamento senza ripetere l'intero percorso da 60 CFU.
La logica è semplice: chi ha già completato un percorso abilitante (i 60 CFU, ma anche 30 o 36 CFU o un TFA) o possiede la specializzazione sul sostegno ha già acquisito gran parte della formazione pedagogica generale.
Per la seconda abilitazione restano quindi solo i 30 CFU sulle metodologie e tecnologie didattiche della disciplina specifica.
Chi può accedere ai percorsi da 30 CFU ex art. 13?
Ai 30 CFU ex art. 13 accede chi è già abilitato su una classe di concorso o su un grado di istruzione, oppure chi è specializzato sul sostegno. Il requisito di fondo è uno solo: possedere già un titolo abilitante valido.
Oltre all'abilitazione di partenza, serve anche il titolo di studio che dà accesso alla nuova classe di concorso che vuoi conseguire.
In genere è la laurea prevista dalle tabelle ministeriali (Tabella A del DPR 19/2016, aggiornata dalle norme successive) o, per le classi tecnico-pratiche, il diploma richiesto dalla Tabella B. Senza il titolo di accesso alla classe, l'abilitazione non si può ottenere.
- Docenti già abilitati su una classe di concorso
- Docenti abilitati su un altro grado di istruzione
- Docenti specializzati sul sostegno
- In tutti i casi: possesso del titolo di studio di accesso alla nuova classe di concorso
30 CFU ex art. 13: a cosa serve una seconda abilitazione?
Una seconda abilitazione amplia le classi di concorso o i gradi su cui puoi insegnare ed essere reclutato.
È utile soprattutto per i cosiddetti docenti "intrappolati": chi è abilitato su un insegnamento con pochi posti e vuole aprirsi anche ad altre materie o ordini di scuola.
Avere più abilitazioni significa poter partecipare a più procedure (concorsi e graduatorie) e aumentare le possibilità di stabilizzazione.
È una scelta di carriera, da valutare in base ai posti realmente disponibili nelle classi di concorso che ti interessano.
Come funziona il percorso da 30 CFU?
Il percorso da 30 CFU ex art. 13 è centrato sulle metodologie e tecnologie didattiche della disciplina, non sulla formazione generale che hai già acquisito.
A differenza del percorso completo, l'art. 13 non prevede tirocinio, né diretto né indiretto.
Per accedere alla prova finale abilitante devi maturare una frequenza minima del 70% delle attività formative, come stabilito dall'art. 7 del DPCM.
I percorsi sono attivati dalle università e dalle istituzioni accreditate: le sedi, i costi e le scadenze variano di ateneo in ateneo, quindi conviene confrontare le offerte ufficiali prima di iscriverti.
Cosa fare ora se vuoi una seconda abilitazione
Se stai valutando una seconda abilitazione con i 30 CFU ex art. 13, parti dal verificare due cose: di avere già un titolo abilitante (o la specializzazione sostegno) e di possedere il titolo di accesso alla classe di concorso che ti interessa. Solo allora ha senso scegliere il percorso.
- Controlla quale abilitazione o specializzazione possiedi già
- Verifica se hai il titolo di accesso alla nuova classe (Tabella A/B del DPR 19/2016 aggiornato)
- Confronta le offerte ufficiali degli atenei accreditati (CFU, costi, calendario)
- Tieni d'occhio i requisiti di frequenza (almeno il 70%) per accedere alla prova finale
30 CFU ex art. 13 e domande frequenti
Chi può iscriversi ai 30 CFU ex art. 13?
Possono iscriversi i docenti già abilitati su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e i docenti specializzati sul sostegno. In tutti i casi serve anche il titolo di studio che dà accesso alla nuova classe di concorso che si vuole conseguire.
A cosa servono i 30 CFU ex art. 13?
Servono a conseguire una seconda abilitazione su un'altra classe di concorso o su un diverso grado di istruzione, partendo da un'abilitazione o specializzazione già posseduta. Ampliano le materie e gli ordini di scuola su cui un docente può insegnare ed essere reclutato.
Qual è la differenza tra 60 CFU e 30 CFU ex art. 13?
I 60 CFU sono il percorso abilitante completo per chi non è ancora abilitato. I 30 CFU ex art. 13 sono il percorso ridotto riservato a chi è già abilitato o specializzato: coprono solo le metodologie e tecnologie didattiche della disciplina e non prevedono tirocinio.
I 30 CFU ex art. 13 prevedono il tirocinio?
No. L'articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023 non prevede alcun tirocinio, né diretto né indiretto. Per accedere alla prova finale è però richiesta una frequenza minima del 70% delle attività formative.
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