Immissioni in ruolo 2025: tanti docenti neoassunti si stanno chiedendo quali siano le reali possibilità di spostarsi in un’altra scuola o di accettare supplenze annuali. Le regole da seguire non sono sempre semplici, perché bisogna tenere conto sia delle norme sui vincoli triennali, che delle deroghe previste dal contratto collettivo.
Esploriamo insieme questa serie di regole
Quali sono le deroghe per i docenti neoassunti?
Chi viene assunto nel 2025/26 non deve pensare che il vincolo di permanenza triennale sia sempre un ostacolo insormontabile.
Infatti, il CCNI mobilità 2025/28 prevede delle deroghe importanti.
Ad esempio, se un docente ha figli con meno di 16 anni oppure beneficia della Legge 104/92, può chiedere il trasferimento già a partire dall’anno scolastico 2026/27.
Questo significa che, pur avendo appena ottenuto il ruolo, si può comunque puntare a un avvicinamento alla propria famiglia. In pratica, il vincolo resta, ma diventa meno rigido per chi si trova in particolari situazioni personali.
Per un approfondimento:
Il processo di mobilità docenti 2025/26
Immissioni in ruolo 2025: quando è possibile accettare incarichi di supplenza?
Un’altra domanda frequente riguarda le supplenze. Molti insegnanti, dopo le immissioni in ruolo 2025, si chiedono se sia ancora possibile svolgere incarichi annuali.
La risposta è sì, ma con alcune condizioni.
- Prima di tutto, bisogna aver superato l’anno di prova;
- Le supplenze accettabili sono quelle al 30 giugno o al 31 agosto;
- È però fondamentale che si tratti di un posto intero e non di spezzoni orari.
Questa possibilità è prevista anche durante il vincolo triennale, a patto di rispettare le regole indicate dal D.lgs. 59/2017 e dal D.lgs. 297/94.
Esaminando casi pratici giunti in redazione
Quesito 1 – Supplenza e ricongiungimento familiare
Una docente, assunta da concorso PNRR2 e con anno di prova già superato, ha chiesto se può accettare una supplenza e cosa può fare per avvicinarsi al figlio minorenne.
Risposta: sì, la supplenza è possibile, ma solo su posto intero. Inoltre, grazie alla presenza del figlio di età inferiore a 16 anni, la docente può presentare domanda di mobilità già per il 2026/27. Se nel proprio comune non esistono cattedre disponibili, sarà necessario indicare un comune viciniore come previsto dal CCNI.
Quesito 2 – Trasferimento durante l’anno di prova
Un’altra docente, immessa in ruolo nel 2025/26 e ancora in anno di prova, ha chiesto se può fare domanda di mobilità territoriale per motivi legati ai figli e alla Legge 104/92.
Risposta: anche in questo caso la normativa è chiara. La domanda di trasferimento si può presentare già durante il 2025/26 per essere valida dal 2026/27. I termini precisi saranno comunicati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma di solito cadono nei mesi di febbraio o marzo e le istanze vanno inoltrate tramite Istanze Online.
Nella domanda sarà necessario indicare come prima scelta il comune di residenza del familiare disabile (se si sfrutta la 104) oppure il comune di residenza dei figli. Prima della preferenza generale sul comune, si potranno inserire anche singole scuole.
Immissioni in ruolo 2025 e mobilità: un recap finale
Le immissioni in ruolo 2025 non bloccano del tutto la possibilità di muoversi o di scegliere altre esperienze lavorative. Certo, il vincolo triennale resta la regola generale, ma ci sono spiragli importanti per chi si trova in condizioni particolari.
In sintesi:
- i docenti che hanno già concluso l’anno di prova possono accettare supplenze annuali su posto intero;
- chi rientra nelle deroghe previste può chiedere trasferimento già dal 2026/27;
- le procedure saranno gestite dal MIM e richiederanno attenzione alle scadenze.
In questo modo, anche chi entra ora nel mondo della scuola può iniziare a progettare un percorso più vicino alle proprie esigenze familiari e personali.
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