Supplenza durante la NASpI: quando è sospesa, ridotta o la perdi

Supplenza durante la NASpI: quando è sospesa, ridotta o la perdi

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Se ti chiedi cosa succede quando accetti una supplenza durante la NASpI, la risposta dipende soprattutto da tre elementi: la durata del nuovo contratto, il reddito che prevedi di percepire e la comunicazione inviata all’INPS entro i termini.

Questa guida si concentra su ciò che accade da settembre in poi. L’articolo 9 del D.Lgs. 22/2015 disciplina il rapporto tra nuova occupazione e NASpI, mentre la Circolare INPS n. 94/2015 e il Messaggio n. 1162/2018 forniscono le indicazioni operative. Gli importi validi nel 2026 derivano dalla Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026.

Se devi ancora verificare i requisiti per ottenere la prestazione o le modalità di presentazione della domanda, consulta prima la guida generale sulla NASpI dei supplenti al termine del contratto.

Supplenza durante la NASpI: le tre regole che decidono tutto

Per l’INPS non fa differenza se ottieni la supplenza dalle GPS, dalle graduatorie di istituto o attraverso un interpello. Contano la durata del nuovo rapporto di lavoro e il reddito annuo previsto.

Il limite temporale è di sei mesi e riguarda la durata del contratto secondo il calendario, non il numero effettivo di giornate lavorate. Per il reddito da lavoro dipendente, invece, bisogna confrontare la retribuzione prevista con il limite annuo escluso da imposizione fiscale, pari a 8.500 euro.

In base alla situazione, possono verificarsi tre conseguenze:

  • Contratto fino a sei mesi: l’INPS sospende la NASpI per la durata del rapporto di lavoro. Al termine della supplenza, l’indennità riprende per il periodo residuo. Se il reddito resta sotto la soglia prevista, puoi chiedere il cumulo con la NASpI ridotta, rispettando le condizioni e i termini di comunicazione.
  • Contratto superiore a sei mesi con reddito oltre la soglia: decadi dalla NASpI a partire dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
  • Reddito annuo previsto inferiore alla soglia: puoi conservare la NASpI in misura ridotta, purché comunichi il reddito presunto all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e il nuovo datore di lavoro risulti diverso e non collegato a quello del rapporto che ha dato origine alla prestazione.

In caso di cumulo, l’INPS riduce l’indennità di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo compreso tra l’inizio del nuovo lavoro e la fine della NASpI oppure, se precedente, la fine dell’anno.

Supplenza breve: la NASpI si ferma e poi riparte

Se accetti una supplenza della durata di alcune settimane o di pochi mesi, comunque non superiore a sei mesi, l’INPS normalmente sospende la NASpI. Durante il contratto non ricevi l’indennità, ma non perdi le giornate residue.

Quando la supplenza termina, la NASpI riprende dal punto in cui si era interrotta e continua per i giorni ancora disponibili. I contributi versati durante il periodo di sospensione potranno inoltre concorrere alla maturazione di una futura prestazione.

Se il reddito della supplenza resta sotto gli 8.500 euro, puoi chiedere di continuare a ricevere la NASpI in misura ridotta anziché sospenderla. Devi però comunicare all’INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e rispettare il requisito relativo al nuovo datore di lavoro.

La scelta produce effetti diversi. Con la sospensione conservi le giornate di NASpI per utilizzarle dopo la supplenza. Con il cumulo, invece, continui a ricevere l’indennità ridotta, ma la durata della prestazione continua a decorrere.

Presta particolare attenzione alle proroghe. Se un contratto inizialmente inferiore a sei mesi viene prorogato oltre il semestre, la NASpI decade dalla data della proroga.

La stessa regola vale quando sottoscrivi più contratti a termine consecutivi, senza interruzioni, anche con datori di lavoro diversi. Se la durata complessiva supera sei mesi, decade la prestazione, come chiarisce il Messaggio INPS n. 1162 del 16 marzo 2018.

È il caso tipico di una supplenza breve che prosegue attraverso proroghe successive perché l’assenza del titolare si prolunga.

Annuale o fino al 30 giugno a orario pieno: la NASpI decade

Una supplenza da settembre al 30 giugno dura più di sei mesi. Se prevede un orario pieno e produce un reddito superiore alla soglia, la NASpI decade dalla data di inizio del rapporto.

Conservi naturalmente le somme che l’INPS ti ha corrisposto prima della presa di servizio. Il nuovo contratto, inoltre, ti permette di accumulare i contributi necessari per presentare una nuova domanda di NASpI al termine dell’incarico.

La decadenza non equivale quindi alla perdita delle somme già ricevute correttamente. Significa che non puoi più utilizzare le giornate residue della vecchia prestazione dopo la conclusione del nuovo rapporto di lavoro.

Spezzone di poche ore: la NASpI può restare, ma ridotta

Con uno spezzone di poche ore settimanali, il reddito lordo annuo potrebbe restare sotto gli 8.500 euro. In questo caso puoi conservare la NASpI anche se il contratto dura più di sei mesi, ma l’INPS ne riduce l’importo in misura pari all’80% del reddito previsto.

Per mantenere la prestazione devi comunicare il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio del contratto tramite il servizio NASpI-Com.

Occorre inoltre rispettare il requisito del datore di lavoro diverso e non collegato a quello del rapporto terminato che ha dato origine alla NASpI. Per chi lavora nelle scuole statali, l’individuazione del datore di lavoro ai fini previdenziali può richiedere una valutazione della posizione concreta.

Prima di fare affidamento sul cumulo, chiedi quindi una conferma all’INPS o a un patronato, indicando la scuola del precedente contratto, quella del nuovo incarico, le date e il reddito previsto. Se non ricorrono le condizioni per il cumulo, l’INPS può sospendere la prestazione in caso di contratto non superiore a sei mesi oppure dichiararne la decadenza se il rapporto dura più a lungo.

Contratto al 30 giugno o al 31 agosto: cosa cambia adesso

La data di conclusione del contratto determina sia il termine per presentare la domanda sia la decorrenza della NASpI.

Se invii la domanda entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del contratto. Se presenti la domanda dopo l’ottavo giorno, la NASpI decorre dal giorno successivo all’invio.

Il termine massimo per presentarla è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Dopo questa scadenza perdi il diritto alla prestazione relativa a quella cessazione.

Chi ha finito il 30 giugno

Chi ha concluso il contratto il 30 giugno 2026 doveva presentare la domanda entro l’8 luglio per ottenere la decorrenza più favorevole.

Il termine massimo di 68 giorni è scaduto il 6 settembre 2026. Chi ha già ottenuto la NASpI continuerà a riceverla fino alla scadenza prevista, salvo l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

Se arriva una nomina a settembre, l’INPS sospende, riduce o interrompe la prestazione in base alla durata del contratto, al reddito previsto e alle comunicazioni effettuate.

Chi ha finito il 31 agosto

Per chi ha concluso il contratto il 31 agosto 2026, la decorrenza più favorevole corrisponde all’8 settembre, purché la domanda sia stata presentata entro quella data.

Chi non ha ancora inoltrato la richiesta può farlo fino al 7 novembre 2026. In questo caso, però, la NASpI decorrerà dal giorno successivo alla presentazione: l’INPS non pagherà le giornate comprese tra l’8 settembre e la data della domanda.

Non conviene aspettare l’esito delle convocazioni. Se ricevi una supplenza breve, l’INPS può sospendere la prestazione e riattivarla al termine del contratto. Se ottieni un incarico lungo, la NASpI può decadere, ma nel frattempo avrai coperto i giorni senza lavoro precedenti alla presa di servizio.

Quanto dura con l'uno o con l'altro contratto

La durata della NASpI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, entro il limite massimo di 24 mesi.

A titolo indicativo, considerando un solo anno completo di servizio:

  • Contratto dal 1° settembre al 30 giugno: circa 43 settimane di contributi, che possono generare approssimativamente 21 settimane di NASpI.
  • Contratto dal 1° settembre al 31 agosto: 52 settimane di contributi, che possono generare circa 26 settimane di NASpI.
  • Calcolo effettivo: l’INPS considera tutta la contribuzione utile degli ultimi quattro anni ed esclude le settimane già utilizzate per calcolare precedenti prestazioni di disoccupazione.

Quanto vale e quanto dura la NASpI nel 2026

Per ottenere la NASpI devi aver perso involontariamente il lavoro. La scadenza naturale di un contratto a tempo determinato soddisfa questo requisito.

Devi inoltre possedere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni che precedono l’inizio della disoccupazione. Dal 2022 non si applica più il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo maturate negli ultimi dodici mesi.

Dal 2025 bisogna considerare un’ulteriore condizione. Se nei dodici mesi precedenti hai lasciato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato, oppure hai concluso quel rapporto attraverso una risoluzione consensuale non tutelata, devi aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione tra quella cessazione volontaria e la successiva perdita involontaria del lavoro.

Questa regola può interessare, per esempio, chi si dimette da una scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato per accettare una supplenza nella scuola statale.

Nel 2026 l’INPS calcola la NASpI secondo questi parametri:

  • Base di calcolo: l’INPS considera la retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, la divide per le settimane di contribuzione e moltiplica il risultato per 4,33.
  • Soglia di riferimento 2026: 1.456,72 euro. Se la retribuzione media mensile non supera questa cifra, la NASpI corrisponde al 75% della retribuzione.
  • Retribuzione superiore alla soglia: al 75% di 1.456,72 euro si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione media e la soglia.
  • Importo massimo 2026: 1.584,70 euro lordi al mese, indipendentemente dalla retribuzione precedente.
  • Durata: metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi.
  • Riduzione progressiva: dal sesto mese di fruizione, l’importo diminuisce del 3% ogni mese. Per chi aveva almeno 55 anni al momento della domanda, la riduzione inizia dall’ottavo mese.

Un esempio di calcolo

Se la retribuzione media mensile di riferimento ammonta a 2.000 euro, il calcolo parte dal 75% di 1.456,72 euro, pari a 1.092,54 euro.

Alla cifra si aggiunge il 25% della parte che supera la soglia. La differenza tra 2.000 euro e 1.456,72 euro è pari a 543,28 euro; il 25% corrisponde a 135,82 euro.

La NASpI iniziale ammonta quindi a circa 1.228,36 euro lordi al mese. Si tratta di un esempio: l’importo effettivo dipende dalla retribuzione media calcolata dall’INPS e dagli eventuali limiti applicabili.

Chi riceve la NASpI soltanto durante luglio e agosto, generalmente non raggiunge il sesto mese e non subisce la riduzione progressiva del 3%.

Come comunicare all'INPS la nuova supplenza

Quando la scuola attiva il contratto, trasmette la comunicazione obbligatoria di assunzione. L’INPS utilizza anche queste informazioni per sospendere o interrompere la NASpI.

Se, però, vuoi conservare l’indennità in misura ridotta, devi comunicare personalmente il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall’inizio del lavoro. Puoi farlo tramite il servizio NASpI-Com sul sito dell’INPS oppure attraverso un patronato.

Per inviare la comunicazione:

  • Accedi all’area riservata INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Apri il servizio NASpI-Com.
  • Indica la data di inizio del rapporto, la tipologia del contratto e il reddito lordo annuo previsto.
  • Se la scuola proroga il contratto o aumenta le ore, aggiorna la comunicazione.
  • Se ottieni un completamento di orario o sottoscrivi un secondo contratto, ricalcola il reddito complessivo.
  • Conserva la ricevuta dell’invio.
  • Controlla nell’area personale che l’INPS abbia registrato correttamente la sospensione, la riduzione o la ripresa della prestazione.

La comunicazione del datore di lavoro non sostituisce sempre l’obbligo del beneficiario. Se vuoi ottenere il cumulo con la NASpI ridotta, devi rispettare personalmente il termine dei 30 giorni.

Gli errori che fanno perdere la NASpI ai supplenti

Molti casi di decadenza o di somme da restituire dipendono da comunicazioni tardive, dati incompleti o una valutazione errata della durata del nuovo rapporto.

Gli errori più frequenti sono:

  • Aspettare la nomina prima di presentare la domanda: per chi ha terminato il contratto il 30 giugno, il termine è scaduto il 6 settembre 2026. Per chi ha concluso il rapporto il 31 agosto, scade il 7 novembre, ma la NASpI decorre dal giorno successivo all’invio se la domanda arriva dopo l’ottavo giorno.
  • Non comunicare entro 30 giorni il reddito previsto: senza la comunicazione non puoi beneficiare del cumulo con la NASpI ridotta e, nei casi previsti dalla legge, puoi decadere dalla prestazione.
  • Non aggiornare la stima del reddito: uno spezzone può trasformarsi in una cattedra completa oppure sommarsi a un secondo contratto e superare la soglia prevista.
  • Sottovalutare le proroghe: se una supplenza breve supera complessivamente sei mesi, anche attraverso proroghe o contratti consecutivi senza interruzione, la NASpI decade.
  • Rifiutare una nomina per conservare la NASpI: la rinuncia a una supplenza annuale o fino al 30 giugno assegnata da GAE o GPS può comportare le sanzioni previste dall’articolo 15 dell’OM 27/2026 per l’intero biennio 2026/2028.
  • Non dichiarare il lavoro autonomo: chi svolge ripetizioni o altre attività autonome deve comunicare il reddito previsto all’INPS entro un mese dall’inizio, se ricorrono le condizioni per conservare la NASpI ridotta.
  • Dimenticare di controllare la ripresa della prestazione: se la NASpI non riparte dopo la conclusione di una supplenza breve, comunica subito all’INPS la data di cessazione e chiedi una verifica.

Per il lavoro autonomo, il reddito deve restare entro il limite fiscale applicabile, indicato in 5.500 euro annui. In presenza delle condizioni previste, l’INPS riduce la NASpI dell’80% del reddito presunto.

Se una famiglia ti paga attraverso il Libretto Famiglia INPS, i compensi percepiti entro i limiti previsti per le prestazioni occasionali possono risultare compatibili con la NASpI. Considerata la presenza di diversi limiti economici e obblighi contributivi, conviene controllare la propria posizione con l’INPS o con un patronato.

Quando conviene farsi aiutare

Chiedi assistenza a un patronato se durante lo stesso anno hai sottoscritto più contratti, se la scuola proroga ripetutamente una supplenza, se sommi diversi spezzoni oppure se hai lasciato da poco un rapporto a tempo indeterminato.

Porta con te il nuovo contratto, le ultime buste paga, la ricevuta della domanda NASpI e le eventuali comunicazioni già inviate con NASpI-Com. Una verifica tempestiva può evitare la decadenza dalla prestazione o la formazione di somme indebite da restituire.

Domande frequenti

Se accetto una supplenza breve perdo la NASpI?

No, se il contratto non supera sei mesi. Di norma, l’INPS sospende la NASpI per la durata della supplenza e la riattiva quando il rapporto termina, per le giornate che restavano ancora disponibili.

Presta però attenzione alle proroghe. Se il rapporto supera complessivamente sei mesi, anche sommando contratti consecutivi senza interruzioni, la NASpI decade. I contributi versati durante la supplenza potranno concorrere a una nuova domanda al termine del contratto.

Ho uno spezzone di poche ore per tutto l'anno: posso tenere la NASpI?

Puoi conservarla in misura ridotta se il reddito annuo previsto resta sotto gli 8.500 euro e se rispetti tutte le condizioni previste dall’articolo 9 del D.Lgs. 22/2015.

Devi comunicare il reddito tramite NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio del lavoro. L’INPS ridurrà la prestazione dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo interessato.

Devi inoltre rispettare la condizione relativa al datore di lavoro, che deve risultare diverso e non collegato a quello del rapporto che ha generato la NASpI. Per un incarico nella scuola statale, chiedi all’INPS o a un patronato di esaminare il tuo caso prima di fare affidamento sul cumulo.

Posso rifiutare la nomina per non perdere la NASpI?

Puoi rifiutarla, ma la decisione può produrre conseguenze rilevanti. La rinuncia a una supplenza annuale o fino al 30 giugno assegnata da GAE o GPS comporta le sanzioni previste dall’articolo 15 dell’OM 27/2026 per il biennio 2026/2028.

La NASpI ha inoltre una durata limitata e non permette di maturare il punteggio scolastico collegato al servizio. Prima di rinunciare, valuta attentamente sia l’aspetto economico sia le conseguenze sulla tua posizione nelle graduatorie.

Il mio contratto è finito il 31 agosto e non ho ancora fatto domanda: sono in tempo?

Sì. Puoi presentare la domanda entro il 7 novembre 2026, cioè entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto.

Poiché sono già trascorsi gli otto giorni previsti per ottenere la decorrenza più favorevole, la NASpI partirà dal giorno successivo all’invio. L’INPS non pagherà le giornate trascorse tra l’8 settembre e la data di presentazione della domanda.

Una supplenza fino al 30 giugno fa decadere la NASpI anche se inizia a ottobre?

Di regola sì. Un contratto da ottobre al 30 giugno dura più di sei mesi e, con un orario pieno, produce normalmente un reddito superiore alla soglia prevista. In questo caso la NASpI decade dall’inizio della supplenza.

Il nuovo rapporto ti permette comunque di maturare i contributi necessari per presentare un’altra domanda di NASpI al termine dell’incarico.

Le ripetizioni private sono compatibili con la NASpI?

Sì, ma devi rispettare le regole previste per il lavoro autonomo. Il reddito annuo deve restare entro il limite fiscale applicabile e devi comunicarlo all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività. Se ricorrono le condizioni, continuerai a ricevere la NASpI ridotta dell’80% del reddito previsto.

Se utilizzi il Libretto Famiglia INPS, si applicano le regole specifiche delle prestazioni occasionali. Per evitare errori nella comunicazione o nel calcolo dei limiti, conserva le ricevute dei compensi e chiedi una verifica all’INPS o a un patronato.

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