CONGEDO PARENTALE DURANTE UNA SUPPLENZA: TUTTI I DETTAGLI

CONGEDO PARENTALE DURANTE UNA SUPPLENZA: TUTTI I DETTAGLI

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Il congedo parentale supplenza è il diritto da parte dei genitori di astenersi dal lavoro entro i 12 anni di vita del figlio.

Il congedo parentale supplenza rientra tra i diritti del supplente.

Congedo parentale supplenza: quanto viene retribuito

In caso di maternità, durante la supplenza, è possibile richiederlo.
Questo ricevendo l’intero compenso mensile e anche le quote di salario accessori fisse e ricorrenti in caso di ricovero ospedaliero e periodo di convalescenza post ricovero.

Il primo mese (30 giorni) dopo il parto sarà retribuito in toto: questo vale sia per i docenti di ruolo che per i supplenti.

I giorni verranno conteggiati complessivamente per entrambi i genitori e possono essere fruiti anche in modo frazionato. Il periodo di astensione non andrà ad intaccare la riduzione delle ferie e sarà valutato ai fini dell’anzianità di servizio.

Viceversa, ciò non si verifica con:

  • Il compenso per il congedo parentale;
  • Il lavoro straordinario;
  • Le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per salute.

Il congedo parentale può essere richiesto fino ai 3 anni di vita del bambino (compreso il giorno del suo compleanno).

Il primo mese di assenza viene retribuito nella sua totalità, in caso di malattia del figlio e per ciascun anno di età; in caso di gravi patologie non verranno calcolati i 90 giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero, day-hospital o quelli legati alle terapie.

Quando richiederlo

Il congedo parentale docente per il supplente temporaneo va richiesto entro 15 giorni dall’astensione al lavoro.

Bisognerà specificare la durata dell’astensione al lavoro; in caso di emergenza, può essere contattato l’ufficio di competenza anche 48 ore prima, purché ci siano gravi e dimostrabili fatti/eventi.

Congedo parentale supplenza: cosa succede superati i sei mesi

Per quanto riguarda il congedo parentale per supplenti temporanei o congedo parentale supplenze brevi e saltuarie, i genitori possono fruire dei 30 giorni ricevendo il compenso in toto, ma il mese è da considerare in modo complessivo per entrambi e non per ciascuno.

Tali giorni sono utili a ferie e alla tredicesima mensilità.

Per gli altri sei mesi, che sono 12 per parto gemellare, il compenso è al 30%. Sono utili ai fini dell’anzianità di servizio, ma incidono sui giorni di ferie e sulla tredicesima.

Oltre i sei mesi il congedo parentale docente per il supplente temporaneo può essere richiesto; si usufruisce del 30% del compenso, purché si rispettino determinati parametri.

Tra questi:

  • il reddito individuale inferiore ai 2,5;
  • L’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
    Il reddito minimo viene individuato dall’INPS e pubblicato sul sito. Tendenzialmente deve essere inferiore ai sedicimila euro netti.

I giorni di anzianità vengono calcolati con la riduzione di ferie e tredicesima.