Il 2020 sarà ricordato come un anno di svolta per la Scuola Italiana. Tra concorsi e nuove graduatorie, i prossimi mesi saranno senza dubbio molto movimentati… e offriranno tante opportunità agli aspiranti docenti!
Oggi parleremo proprie delle novità introdotte dalle nuove graduatorie GPS e GI per rispondere alla domanda che molti supplenti si stanno facendo: “cosa cambia nelle graduatorie MIUR?”.
- Cosa è cambiato con le nuove Graduatorie MIUR
- Nuovi punteggi dei titoli di studio e servizio
- Le modalità di convocazione
- I vincoli alla rinuncia di convocazione
Cosa è cambiato con le nuove graduatorie MIUR
Abbiamo citato le GPS e le GI, le nuove graduatorie MIUR introdotte quest’estate che resteranno in vigore per gli anni scolastici 2021-21 e 2021-22. Si tratta di una novità per organizzare al meglio le supplenze a seconda che siano di lunga o di breve durata, Vediamo meglio come sono strutturate e organizzate!
Le GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze: come suggerisce il nome, vengono stilate su base provinciale per ogni classe di concorso, e sono distinte in I e II fascia, ognuna con requisiti diversi a seconda del grado di istituto e del tipo di posto (comune o sostegno). Al momento della domanda di inserimento o di aggiornamento in graduatoria (le domande si sono chiuse ad agosto), ogni docente ha dovuto infatti indicare la provincia di riferimento per la quale desiderava iscriversi come supplente. Cosa comporta questo? Che in caso di supplenze di lunga durata, gli uffici territoriali scolastici sfoglieranno dapprima le GaE e, in seguito, le due fasce GPS, scorrendo le liste alla ricerca di un supplente da inserire in un qualsiasi istituto nella provincia che necessiti di assegnare un incarico di supplenza per un determinato insegnamento.
Ma cosa vuol dire, di preciso, supplenze di lunga durata? Su questo non ci sono dubbi: le convocazioni da GPS possono essere effettuate per i seguenti incarichi:
- Supplenze annuali: fino al 31 agosto (residue dalle immissioni in ruolo)
- Supplenze fino al termine delle attività didattiche: fino al 30 giugno. La nomina sarà fatta su posti non vacanti, ma che si rendono disponibili entro il 31/12.
Le Graduatorie d’Istituto (GI) si affiancano alle GPS: i docenti iscritti in graduatoria per una provincia sono stati infatti invitati a scegliere, all’interno di essa, 20 istituti, per i quali rendere la propria disponibilità per supplenze brevi e temporanee. Per supplenze brevi si intende la sostituzione di un docente fino a max l’ultimo giorno di lezione: rientrano quindi in questo caso le supplenze per malattia, gravidanze, brevi aspettative, etc...
Ogni istituto, quindi, sulla base delle preferenze espresse dai docenti, avrà una sua graduatoria specifica da utilizzare per cercare supplenti da inserire nella scuola per un periodo temporaneo.
Rispetto alle GPS, le GI si distinguono anche per il numero di fasce: non più 2, ma 3, in cui la prima corrisponde ai docenti abilitati inseriti in GaE, la seconda fascia dagli aspiranti iscritti nelle GPS di prima fascia, la terza fascia costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia.
Nuovi punteggi dei titoli di studio e servizio
Oltre alle nuove graduatorie, il MIUR ha introdotto cambiamenti anche per quanto riguarda i punti da riconoscere per i diversi titoli posseduti. Le tabelle a disposizione variano anch’esse in base alle diverse fasce delle GPS e al grado di Istituto per cui un docente si iscrive, e sono disponibili direttamente sul sito del MIUR.
I punti sono fondamentali per stabilire il punteggio di ogni iscritto in graduatoria: a seconda del punteggio posseduto, ciascun candidato può infatti scalare le posizioni e, se posizionato in alto nelle graduatorie, avere maggiori possibilità di essere convocato per una supplenza.
Il cambiamento delle tabelle di valutazione ha portato ad alcuni problemi, non solo per i docenti ma anche per chi si è trovato a valutare le domande degli aspiranti docenti. Il punteggio viene quindi determinato dalle nuove tabelle, in cui a ciascun titolo di studio o di servizio sono riconosciuti dei punti. Aveva fatto molto discutere la valutazione dei master e dei diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, passata a solo 1 punto. E questa non è stata di certo l’unica novità rispetto alle precedenti graduatorie di III fascia del 2017.
Per questo, se vuoi avere un quadro chiaro del tuo punteggio in base al nuovo aggiornamento delle tabelle per le nuove graduatorie, Docenti.it mette a disposizione un tool gratuito, grazie al quale potrai calcolare il valore dei tuoi titoli.
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Le modalità di convocazione
Come abbiamo visto, GPS e GI sono utilizzate in base al tipo di supplenza. Per questo, variano anche le modalità di convocazione.
La convocazione da GPS sarà infatti gestita dall’ufficio Scolastico territoriale, che dovrà comunicare sul sito tutti i posti a disposizione e le sedi a cui si riferiscono. A seconda delle condizioni, la convocazione potrà essere fatta in presenza o telematica.
La convocazione da GI viene invece gestita direttamente dal Dirigente Scolastico della scuola in cui c’è bisogno di una supplenza, e può avvenire in presenza o tramite mail.
A quanto ha reso noto il MIUR, i primi supplenti ad essere convocati saranno sicuramente i docenti di sostegno. Queste supplenze saranno infatti assegnate con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni, per cui chi ha il titolo di specializzazione sarà tra i primi ad essere richiamato per un incarico.
I vincoli alla rinuncia di convocazione
Ok le convocazioni: ma cosa succede se un docente rifiuta una convocazione?
Per quanto riguarda le supplenze tramite GPS, la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento (tramite graduatoria, ovviamente). In caso di mancata assunzione o di abbandono al servizio, poi, si perde la possibilità di conseguire supplenze sia tramite GPS sia tramite GI.
Per le convocazioni da GI, invece, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma da parte di un supplente inoccupato comporta il suo inserimento in coda alla graduatoria per il suo insegnamento. Si tratta di una novità rispetto al passato, perché fino all’anno scorso il supplente poteva rifiutare una convocazione per ben due volte. Tale condizione varrà comunque solo per l’anno scolastico in corso e per la relativa classe di concorso.
È bene notare inoltre che esiste un vincolo per i supplenti chiamati a coprire un posto di sostegno: il loro incarico non può essere lasciato per un’altra convocazione su posto comune. Infatti, i docenti che rifiutano una proposta di assunzione non avranno il diritto ad accettare altre proposte di supplenze per il medesimo anno scolastico.