Cos'è l'esonero dal servizio per la formazione?
L'esonero dal servizio per la formazione è il diritto, riconosciuto a ogni docente, di assentarsi dalle lezioni per partecipare a corsi e iniziative di aggiornamento senza decurtazioni in busta paga.
Lo prevede l'articolo 36, comma 8 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 (il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato il 18 gennaio 2024), che assegna agli insegnanti fino a 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e sostituzione tramite supplenza breve.
In pratica, se vuoi seguire un corso che cade durante le tue ore di lezione, non devi prendere un giorno di ferie o un permesso personale: chiedi l'esonero per formazione e la scuola ti sostituisce.
Il diritto vale per tutto il personale docente, perché il contratto parla genericamente di "insegnanti", senza distinguere tra ruolo e supplenza.
Chi ha diritto ai 5 giorni di permesso per la formazione?
Hanno diritto ai 5 giorni tutti i docenti in servizio, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
La norma usa la formula generale "gli insegnanti" e, secondo l'orientamento applicativo dell'ARAN, non distingue tra docenti di ruolo e supplenti. Anche i precari rientrano quindi nel beneficio.
Il diritto spetta anche a chi partecipa alla formazione non come allievo ma come formatore, esperto o animatore.
Attenzione: i giorni come discente e quelli come formatore non si sommano. Il tetto complessivo resta di 5 giorni per anno scolastico.
Il dirigente può negare l'esonero per formazione?
No, il dirigente scolastico non può negare l'esonero a sua discrezione: si tratta di un diritto contrattuale, non di una concessione. Il preside può opporsi solo in presenza di reali e documentate esigenze di servizio, non per generica difficoltà a organizzare le sostituzioni.
I criteri per la fruizione dei permessi sono definiti a livello di singola scuola, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali (la RSU e i sindacati firmatari). Per questo conviene leggere il contratto di istituto della tua scuola: spesso fissa le modalità di richiesta, i tempi di preavviso e l'eventuale tetto di docenti assenti nello stesso giorno.
Esonero formazione e diritto allo studio (150 ore): che differenza c'è?
Sono due strumenti diversi, che non vanno confusi.
L'esonero per la formazione sono i 5 giorni del CCNL per corsi e convegni di aggiornamento professionale.
I permessi per il diritto allo studio sono invece le 150 ore annue previste dall'articolo 3 del DPR 395/1988, pensate per chi frequenta corsi universitari, di specializzazione (come il TFA sostegno) o percorsi che si concludono con un titolo o un esame.
Cambiano anche le regole di accesso.
Le 150 ore vanno chieste in anticipo, con domanda entro il 15 novembre dell'anno precedente, sono concesse entro un contingente provinciale (di norma il 3% del personale) e per i precari e i part-time si calcolano in proporzione al servizio. I 5 giorni di esonero, invece, si chiedono durante l'anno alla propria scuola, in occasione della singola iniziativa di formazione.
Come si chiede l'esonero per la formazione
Per ottenere l'esonero presenti una domanda alla tua scuola indicando l'iniziativa di formazione, le date e il numero di giorni richiesti, allegando la locandina o il programma del corso.
Conviene farlo con un congruo preavviso, così da permettere l'organizzazione della supplenza.
Prima di inviare la richiesta, controlla questi punti pratici:
- Verifica che l'iniziativa sia un'attività di formazione riconosciuta (corso, convegno, seminario), non un evento generico.- Conta i giorni già usati nell'anno scolastico: il tetto è di 5 giorni complessivi.- Leggi il contratto di istituto per le modalità di richiesta e gli eventuali limiti per giornata.- Conserva l'attestato di partecipazione: ti serve come prova della frequenza.
Domande frequenti
Quanti giorni di esonero dal servizio spettano ai docenti per la formazione?
Ai docenti spettano fino a 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione, con esonero dal servizio. Lo prevede l'articolo 36, comma 8 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, firmato il 18 gennaio 2024.
L'esonero per la formazione spetta anche ai docenti precari?
Sì. Il contratto parla genericamente di "insegnanti" e non distingue tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Secondo l'orientamento applicativo dell'ARAN, anche i precari hanno diritto ai 5 giorni di esonero per la formazione.
Il dirigente scolastico può rifiutare l'esonero per formazione?
No, non può negarlo a sua discrezione: è un diritto contrattuale. Il dirigente può opporsi solo in presenza di reali e documentate esigenze di servizio. I criteri di fruizione sono definiti nel contratto di istituto, in confronto con le rappresentanze sindacali.
Che differenza c'è tra i 5 giorni di esonero e le 150 ore di diritto allo studio?
Sono strumenti distinti. I 5 giorni di esonero (art. 36 CCNL 2019/2021) servono per corsi e convegni di aggiornamento. Le 150 ore di diritto allo studio (art. 3 DPR 395/1988) servono per percorsi universitari o di specializzazione che portano a un titolo, vanno chieste entro il 15 novembre e rientrano in un contingente provinciale.
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