L’interpello preventivo per le supplenze fino a 10 giorni permette alle scuole dell’infanzia e primarie di raccogliere in anticipo le disponibilità degli aspiranti. L’istituto può così creare un elenco da utilizzare quando si verifica improvvisamente un’assenza breve.
La scuola non sta assegnando immediatamente una supplenza. Sta individuando persone potenzialmente disponibili, da contattare in seguito se le ordinarie procedure di convocazione non consentono di coprire il posto.
Il sistema risponde a un’esigenza concreta. Quando un docente si assenta soltanto per pochi giorni, la scuola deve trovare rapidamente un sostituto. Pubblicare l’avviso soltanto dopo l’inizio dell’assenza rischierebbe di rendere inutile la procedura, perché la supplenza potrebbe terminare prima dell’individuazione del docente.
Il Ministero aveva già riconosciuto questa difficoltà con la nota n. 160706 del 9 ottobre 2024. Per l’anno scolastico 2026/2027, la Circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 conferma la possibilità di attivare preventivamente questi interpelli.
Per la particolare natura dell’avviso, la scuola può pubblicarlo senza indicare la data di inizio, la durata esatta, l’orario settimanale e il plesso nel quale si svolgerà il servizio. Queste informazioni non sono ancora disponibili perché l’assenza del titolare non si è verificata.
Il candidato manifesta quindi una disponibilità preventiva. Il contratto nasce soltanto in un secondo momento, quando la scuola comunica la supplenza concreta e l’aspirante la accetta.
Quali norme regolano l’interpello preventivo nel 2026/2027?
Per il biennio 2026/2028 il riferimento principale è l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Non bisogna continuare ad applicare automaticamente la precedente OM n. 88/2024, anche se molti principi sono rimasti simili.
L’articolo 14, comma 22, disciplina gli interpelli pubblicati dalle scuole quando le graduatorie di istituto non permettono di trovare un supplente disponibile. L’avviso deve comparire sul sito della scuola e deve essere trasmesso all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
L’articolo 14, comma 3, consente invece di utilizzare modalità particolarmente rapide per le supplenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria, con immediata presa di servizio.
A queste disposizioni si aggiunge la circolare annuale sulle supplenze, che autorizza i dirigenti scolastici a pubblicare preventivamente gli avvisi senza indicare gli elementi della supplenza che non possono ancora essere conosciuti.
L’interpello preventivo non rappresenta quindi una procedura informale. È uno strumento ammesso dalle indicazioni ministeriali per gestire le assenze brevi che richiedono una sostituzione tempestiva.
L’interpello preventivo assegna subito una supplenza?
No. L’invio della candidatura non equivale all’accettazione di un contratto e non garantisce una futura chiamata.
La scuola raccoglie le domande e forma un elenco di aspiranti. Quando si verifica un’assenza, individua il candidato secondo i titoli posseduti, i criteri indicati nell’avviso e la disponibilità concreta a prendere servizio.
La posizione nell’elenco preventivo può dipendere da diversi elementi, come il titolo di accesso, l’abilitazione, la specializzazione sul sostegno, gli eventuali servizi e gli ulteriori criteri stabiliti dalla scuola.
L’istituto deve rendere questi criteri conoscibili nell’avviso. Non può scegliere liberamente un candidato senza rispettare le priorità dichiarate.
La semplice presenza nell’elenco non produce un diritto alla nomina. Se non si verifica alcuna assenza o se la scuola riesce a coprirla attraverso i canali che precedono l’interpello, il candidato non riceverà alcuna proposta.
Quali informazioni possono mancare nell’avviso preventivo?
In un interpello ordinario, riferito a un posto già disponibile, la scuola deve indicare gli elementi essenziali dell’incarico. Tra questi rientrano la data di inizio e di conclusione, l’orario settimanale e la sede di servizio.
Nell’interpello preventivo per infanzia e primaria questi dati possono mancare perché l’assenza non si è ancora verificata.
L’avviso deve comunque chiarire almeno il grado scolastico, la tipologia di posto, i requisiti richiesti, le modalità di candidatura, la documentazione necessaria e i criteri utilizzati per individuare il supplente.
Può inoltre specificare il periodo durante il quale l’elenco rimarrà valido e le modalità con cui la scuola contatterà gli aspiranti.
Quando arriva la chiamata concreta, il candidato deve farsi comunicare la durata, l’orario e la sede prima di accettare. Una generica disponibilità manifestata mesi prima non obbliga automaticamente ad assumere qualunque incarico.
Chi può partecipare all’interpello preventivo?
Gli interpelli cercano prioritariamente aspiranti in possesso dell’abilitazione richiesta per il posto da coprire. Per il sostegno assume rilievo anche il possesso della relativa specializzazione.
Nella scuola dell’infanzia e primaria costituiscono titoli abilitanti:
la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e il diploma magistrale, compreso quello sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, quando rispetta le condizioni previste dalla normativa.
Questi candidati devono essere distinti da chi possiede soltanto un titolo che consente l’inserimento nella seconda fascia GPS.
Per infanzia e primaria, la seconda fascia GPS comprende gli studenti iscritti almeno al terzo anno di Scienze della formazione primaria che abbiano maturato almeno 150 CFU, secondo quanto stabilito dall’OM 27/2026.
Se non trova candidati con abilitazione o con il titolo previsto per l’accesso alla relativa graduatoria, la scuola può valutare in ulteriore subordine persone con titoli differenti. In questo caso l’avviso deve indicare chiaramente i criteri adottati.
Una laurea in Pedagogia, Psicologia, Lettere, Scienze motorie o in un’altra disciplina non attribuisce automaticamente l’abilitazione per la scuola dell’infanzia o primaria. Può essere presa in considerazione soltanto in via residuale, se l’interpello lo prevede espressamente e se non sono disponibili candidati con i titoli prioritari.
Come vengono scelti i candidati senza abilitazione?
Il candidato privo di abilitazione non viene necessariamente escluso, ma si colloca dopo chi possiede il titolo richiesto.
La scuola deve prima verificare la presenza di aspiranti abilitati. Successivamente può considerare chi possiede il titolo valido per l’inserimento nella seconda fascia GPS e, solo in ulteriore subordine, eventuali candidati con titoli diversi.
L’ordine concreto deve risultare dall’avviso. Non esiste una graduatoria nazionale degli aspiranti che rispondono agli interpelli e il punteggio non viene gestito attraverso un’unica piattaforma ministeriale.
La scuola può utilizzare criteri come il titolo posseduto, il voto, il servizio già svolto, la continuità del servizio e la vicinanza alla sede, purché siano coerenti con le indicazioni ministeriali e dichiarati prima della selezione.
La disponibilità a prendere servizio rapidamente può avere un rilievo pratico, ma non permette di superare arbitrariamente un candidato collocato in una categoria prioritaria.
Un docente della scuola secondaria può candidarsi per la primaria?
Il semplice possesso dell’abilitazione per la scuola secondaria non abilita all’insegnamento nella scuola primaria o dell’infanzia.
Un docente esterno abilitato soltanto per una classe di concorso della secondaria può essere valutato dalla scuola esclusivamente in ulteriore subordine, se l’avviso ammette candidati privi del titolo specifico e indica i relativi criteri.
Diversa è la situazione prevista dall’articolo 14, comma 15, dell’OM 27/2026. Per le assenze fino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia, primaria e sui posti di sostegno, il dirigente può utilizzare personale già appartenente all’organico dell’autonomia dell’istituto.
In un istituto comprensivo può quindi accadere che un docente della secondaria già in servizio venga utilizzato temporaneamente in un altro grado. Il docente conserva il trattamento economico previsto per il proprio grado di appartenenza.
Questa disposizione riguarda il personale interno alla scuola. Non attribuisce ai docenti esterni della secondaria un titolo generale per candidarsi alla primaria.
La scuola deve utilizzare prima il personale interno?
Prima di ricorrere a un supplente esterno, il dirigente deve verificare le possibilità di copertura previste dalla normativa.
Per le assenze brevi può utilizzare, nei limiti consentiti, il personale dell’organico dell’autonomia. Nella scuola secondaria, per le assenze fino a 10 giorni, il ricorso ai docenti dell’organico assume particolare rilievo ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della legge n. 107/2015.
Anche per infanzia, primaria e sostegno il dirigente può ricorrere al personale interno secondo quanto previsto dall’articolo 14 dell’Ordinanza.
Solo quando la copertura interna non risulta possibile o adeguata si procede alla ricerca di un supplente attraverso le graduatorie e, dopo il loro esaurimento, tramite interpello.
Questo spiega perché non tutte le assenze brevi generano una convocazione esterna, anche quando la scuola ha precedentemente pubblicato un interpello preventivo.
Che cosa succede durante il primo giorno di assenza?
L’articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014 stabilisce, in linea generale, che per il primo giorno di assenza del titolare non si possa conferire una supplenza breve al personale docente.
La scuola deve comunque tutelare l’offerta formativa e rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi. Il dirigente conserva quindi un margine di valutazione quando non esistono soluzioni organizzative idonee.
La regola non significa che il primo giorno non possa mai essere coperto da un supplente. Significa che l’amministrazione deve prima valutare se l’assenza possa essere gestita attraverso l’organizzazione interna, motivando l’eventuale necessità di ricorrere immediatamente a una supplenza.
Che cosa sono le sedi scelte per le supplenze fino a 10 giorni?
L’OM 27/2026 consente agli aspiranti della scuola dell’infanzia e primaria di dichiarare, durante la scelta delle istituzioni scolastiche per le graduatorie di istituto, una specifica disponibilità per le supplenze brevi fino a 10 giorni.
Il candidato può indicare fino a due circoli didattici e cinque istituti comprensivi nei quali accetta di essere contattato attraverso procedure particolarmente rapide.
Questo meccanismo non coincide con l’interpello preventivo.
La disponibilità dichiarata nella domanda opera all’interno delle graduatorie di istituto e segue la posizione e il punteggio dell’aspirante. L’interpello, invece, interviene quando la scuola non riesce a individuare un supplente attraverso le proprie graduatorie.
Chi non ha espresso questa disponibilità nella domanda non viene inserito nello specifico canale celere della graduatoria di istituto. Può comunque rispondere agli interpelli pubblicati dalle scuole, se possiede le condizioni richieste e non rientra nelle cause di esclusione.
Qual è l’ordine seguito dalla scuola?
La procedura non parte direttamente dall’interpello preventivo. La scuola deve prima verificare le possibilità di sostituzione interna previste dall’Ordinanza.
Successivamente consulta le proprie graduatorie di istituto, rispettando l’ordine delle fasce e le regole sulle convocazioni.
Se le graduatorie non permettono di trovare un aspirante disponibile, il dirigente può utilizzare la procedura di interpello. Il criterio di viciniorità può essere impiegato dagli strumenti informativi e nelle operazioni previste dall’Ordinanza, ma non costituisce un autonomo passaggio obbligatorio nel quale ogni scuola debba necessariamente scorrere, una per una, tutte le graduatorie degli altri istituti prima di pubblicare l’avviso.
L’interpello preventivo consente di preparare in anticipo l’ultima fase. La scuola raccoglie le candidature prima che si verifichi l’assenza, ma utilizza l’elenco soltanto quando ricorrono le condizioni per ricorrere all’avviso.
Si può partecipare se si ha già una supplenza?
In linea generale, non può partecipare agli interpelli chi è già stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato.
La limitazione riguarda anche chi ha ricevuto una nomina e si trova in attesa della formalizzazione o della presa di servizio. Lo scopo è impedire che l’interpello venga utilizzato per passare liberamente da un incarico a un altro.
Nel caso dell’interpello preventivo, la situazione deve essere verificata nel momento della chiamata effettiva. Un candidato potrebbe essere libero quando presenta la disponibilità e avere già ottenuto un contratto quando la scuola lo contatta.
Chi sta svolgendo una supplenza breve non può lasciarla liberamente per accettarne un’altra della stessa natura. L’OM 27/2026 consente, nelle condizioni previste dall’articolo 15, comma 3, di lasciare una supplenza attribuita da graduatoria di istituto per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche. La disposizione non autorizza un passaggio indiscriminato da una supplenza breve a un’altra breve.
Prima di interrompere un contratto già iniziato è necessario chiedere alla scuola una verifica scritta. Un abbandono del servizio può produrre conseguenze molto più pesanti rispetto alla semplice rinuncia a una proposta non ancora accettata.
Chi ha rinunciato a una nomina GPS può rispondere?
La rinuncia o la mancata presa di servizio su un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche attribuito da GaE o GPS comporta la perdita della possibilità di ottenere le medesime tipologie di supplenza per il periodo di validità delle graduatorie, anche attraverso gli interpelli.
Le supplenze brevi e temporanee seguono però una disciplina distinta. Non è corretto affermare in modo generale che chi ha rinunciato a una nomina GPS sia escluso da qualsiasi interpello, indipendentemente dalla durata del contratto offerto.
Se l’interpello riguarda una supplenza breve della tipologia prevista dall’articolo 2, comma 6, lettera c), la posizione deve essere valutata alla luce della sanzione concretamente applicata. La rinuncia a un incarico lungo da GPS non comporta automaticamente la perdita delle supplenze brevi.
L’esclusione è invece più ampia in caso di abbandono del servizio, perché la relativa sanzione può comprendere anche le supplenze temporanee.
La MAD può ancora essere utilizzata?
Nelle scuole statali, quando le graduatorie di istituto risultano esaurite, il canale regolato per la ricerca degli aspiranti è l’interpello.
La Messa a Disposizione non sostituisce quindi l’avviso pubblico previsto dall’Ordinanza per il conferimento delle supplenze nelle scuole statali.
La MAD resta comunque utilizzabile come candidatura spontanea presso le scuole paritarie e gli altri enti non statali, che gestiscono autonomamente il reclutamento del personale.
Non bisogna confondere la scuola dell’infanzia statale con i servizi educativi comunali o privati. Nidi, scuole comunali e istituti paritari possono applicare procedure e requisiti differenti da quelli previsti per gli interpelli ministeriali.
Dove si trovano gli interpelli preventivi?
La scuola pubblica l’avviso sul proprio sito istituzionale, generalmente nell’albo online o nella sezione dedicata agli interpelli.
Una copia viene trasmessa anche all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che può raccogliere gli avvisi in un’area dedicata del proprio sito.
Per non perdere le opportunità bisogna controllare sia le pagine degli istituti sia quella dell’Ufficio scolastico della provincia interessata.
Non esiste una scadenza nazionale unica. Ogni scuola stabilisce il termine per presentare la candidatura e il periodo durante il quale manterrà valido l’elenco preventivo.
Alcuni avvisi restano aperti per una parte dell’anno scolastico; altri prevedono una scadenza precisa e una successiva riapertura. Fa sempre fede il testo pubblicato dall’istituto.
Come si presenta la candidatura?
Il candidato deve seguire esattamente le istruzioni riportate nell’avviso.
La scuola può richiedere un modulo online, l’invio tramite posta elettronica, una PEC oppure un modello allegato all’interpello. Una candidatura trasmessa a un indirizzo diverso o con modalità non conformi può non essere valutata.
Occorre dichiarare correttamente il titolo posseduto, l’eventuale abilitazione, la specializzazione sul sostegno, i servizi svolti e la disponibilità alla presa di servizio.
Le dichiarazioni vengono rese ai sensi del DPR n. 445/2000. Informazioni false o inesatte possono comportare l’esclusione, la risoluzione del contratto e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa.
È importante indicare un numero di telefono e un indirizzo email controllati frequentemente. La scuola può richiedere una risposta in tempi molto brevi.
Entro quanto tempo bisogna prendere servizio?
Per le supplenze fino a 10 giorni l’Ordinanza parla di modalità celeri e di immediata presa di servizio, ma non stabilisce per tutti gli interpelli un termine nazionale fisso di 24 ore dall’accettazione.
Il tempo disponibile viene indicato nell’avviso o nella proposta concreta inviata dalla scuola. In considerazione della brevità dell’assenza, può trattarsi di poche ore o del giorno successivo.
Prima di accettare, il candidato deve quindi verificare di poter raggiungere realmente la sede nel momento richiesto.
Se la scuola contatta un aspirante inserito nell’elenco preventivo e questi non è più disponibile, occorre comunicarlo subito. La semplice manifestazione preventiva di interesse non equivale ancora alla presa di servizio, ma l’accettazione di una proposta concreta può produrre conseguenze in caso di mancata presentazione.
Quali sanzioni si rischiano?
I contratti assegnati tramite interpello sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 15 dell’OM 27/2026.
Le conseguenze cambiano a seconda che si tratti di mancata risposta, rinuncia, mancata presa di servizio oppure abbandono dopo l’inizio dell’incarico.
Non rispondere a un generico avviso preventivo non equivale ad abbandonare una supplenza. Anche dichiararsi inizialmente disponibili e non ricevere alcuna proposta non produce una sanzione.
La situazione cambia quando la scuola individua il candidato e trasmette una proposta concreta. A quel punto bisogna rispettare i termini indicati e comunicare tempestivamente la propria decisione.
L’abbandono dopo la presa di servizio rappresenta la condotta più grave e può comportare la perdita della possibilità di ottenere ulteriori supplenze, comprese quelle brevi, per il periodo stabilito dall’Ordinanza.
Domande frequenti
L’interpello preventivo riguarda anche la scuola secondaria?
La procedura preventiva descritta dalla circolare ministeriale per le assenze fino a 10 giorni riguarda specificamente la scuola dell’infanzia e primaria. Nella secondaria restano applicabili le regole ordinarie sugli interpelli e sulla sostituzione dei docenti assenti.
L’interpello contiene già una proposta di lavoro?
No. L’avviso preventivo raccoglie disponibilità per assenze che non si sono ancora verificate. Il contratto nasce soltanto quando la scuola comunica una supplenza concreta e il candidato accetta.
Posso partecipare senza abilitazione?
Sì, se l’avviso lo consente. La scuola deve dare priorità agli aspiranti abilitati e, sul sostegno, agli specializzati. Successivamente può valutare chi possiede il titolo previsto per la relativa fascia GPS e, in ulteriore subordine, altri titoli indicati nell’avviso.
Uno studente di Scienze della formazione primaria può candidarsi?
Può candidarsi se possiede i requisiti richiesti dall’avviso. Gli studenti iscritti almeno al terzo anno che hanno conseguito almeno 150 CFU possiedono il requisito previsto per la seconda fascia GPS di infanzia e primaria, ma vengono dopo i candidati abilitati.
Un laureato in Psicologia o Pedagogia può insegnare alla primaria tramite interpello?
La laurea, da sola, non abilita all’insegnamento nella scuola primaria. La scuola può prenderla in considerazione soltanto in ulteriore subordine, se non trova aspiranti con i titoli richiesti e se l’avviso prevede espressamente questo criterio.
Posso candidarmi se ho già una supplenza breve?
In linea generale, chi è già titolare o destinatario di un contratto a tempo determinato non può utilizzare un interpello per passare a un’altra supplenza breve. La possibilità di lasciare un incarico da graduatoria di istituto riguarda il passaggio verso una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, nelle condizioni previste dall’articolo 15.
Devo prendere servizio entro 24 ore?
Non esiste una regola nazionale che imponga sempre la presa di servizio entro 24 ore. Per le supplenze fino a 10 giorni sono previste procedure molto rapide e una presa di servizio immediata, ma bisogna rispettare il termine indicato dalla scuola nell’avviso o nella proposta.
Se ho rinunciato a una nomina GPS posso rispondere a un interpello breve?
La rinuncia a un incarico annuale o al 30 giugno da GPS preclude le supplenze della stessa tipologia, anche tramite interpello, ma non elimina automaticamente la possibilità di ottenere supplenze brevi. Bisogna verificare la sanzione registrata e la durata dell’incarico offerto.
Dove vengono pubblicati gli avvisi?
Sul sito istituzionale della scuola e, tramite trasmissione dell’avviso, nelle sezioni predisposte dall’Ufficio scolastico territoriale competente. Non esiste un portale nazionale unico che raccolga necessariamente tutti gli interpelli preventivi.
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