Mobilità insegnanti: i movimenti della prima fase

Mobilità insegnanti: i movimenti della prima fase

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Tra pochi giorni sarà possibile presentare la domanda di mobilità insegnanti per l'anno scolastico 2022/2023.

Quali sono i movimenti che decretano la mobilità insegnanti?

Vediamo nel dettaglio i movimenti della prima fase.

Domanda di mobilità: le fasi

Tra qualche giorno sarà possibile presentare la domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.

I movimenti del processo di mobilità sono suddivisi in tre fasi:

  • la prima riguarda i trasferimenti all'interno del comune di titolarità;
  • la seconda riguarda i movimento all'interno della provincia di titolarità ;
  • e la terza comprende i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale.

Ma quali sono i movimenti della prima fase?
E con quale ordine?

Vediamo la prima fase della mobilità insegnanti nel dettaglio.

La prima fase

Come si è detto, la prima fase comprende i trasferimenti all'interno del comune di titolarità.

Questa fase riguarda i docenti beneficiari di precedenza e non.

Le operazioni di questa prima fase vengono contraddistinte dalle lettere dell'alfabeto.

Vediamole.

Fase A1

Questa operazione interessa i docenti della scuola Primaria e riguarda i trasferimenti tra i posti dell'organico del proprio circolo o istituto di titolarità.

Fase A

In questa fase si parla dei docenti beneficiari di precedenza, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza.

Sono compresi in questa fase anche i trasferimenti interprovinciali.

I docenti che rientrano in questa categoria sono:

  • personale scolastico docente non vedente;
  • personale emodializzato.

Fase B

In questo caso sono compresi i trasferimenti nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti negli ultimi otto anni, poiché soprannumerari.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo grado, sono compresi anche i trasferimenti dei docenti soprannumerari titolari di istituti che sono oggetto di unificazione.

Inoltre, sempre per la Scuola Secondaria di Secondo grado, si parla anche dei trasferimenti dei docenti soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettera C del CCNI.

Fase C

Seguono nella fase C i trasferimenti per la scuola Secondaria Superiore di Secondo grado dai corsi diurni ai corsi serali, e viceversa.

Fase D

La fase D riguarda invece i docenti beneficiari in queste condizioni:

  • disabili, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  • personale che ha bisogno di particolari cure a carattere continuativo a causa di gravi patologie;
  • personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Fase D1

Qui rientra la domanda di trasferimento dei genitori di figlio disabile (art.3 comma 3 della Legge 104/92), che usufruiscono della precedenza IV) dell’art.13 del CCNI.

Fase D2

Rientrano nella fase D2 coloro che usufruiscono della precedenza IV) per assistenza a coniuge disabile o al genitore disabile.

Fase E1

In questa fase rientrano:

  • docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio, incluso l’anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie. Per loro è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi;
  • docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio, incluso l'anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione. Per loro è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi di organico dei corsi serali.

Fase E

Seguono in questa fase della mobilità insegnanti i trasferimenti a domanda in sede.

Fase F

La penultima operazione riguarda i trasferimenti dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse. Per questi docenti, si parla di trasferimenti d’ufficio nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto.

Fase G

L'ultima operazione riguarda i trasferimenti dei docenti trasferiti negli ultimi otto anni in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità, che sono beneficiari della precedenza prevista nell’art.13 comma 1, punto V).

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