Domanda di mobilità 2022: quando si potranno presentare le domande?

Domanda di mobilità 2022: quando si potranno presentare le domande?

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Manca poco: sono in arrivo le indicazioni del Ministero sulle date e la procedura per presentare la domanda di mobilità per l'anno 2022/2023.

In attesa di precisazioni, ricordiamo chi può presentare la domanda.

Domanda di mobilità, le date possibili

Nei prossimi giorni sarà pubblicata un'Ordinanza con le precisazioni utili per la presentazione della domanda di mobilità.

Per l'anno scolastico 2022/2023 potranno presentare domanda:

  • il personale docente;
  • il personale ATA;
  • ed il personale educativo.

Le date presunte, ma ancora da confermare, potrebbero essere dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.

Probabilmente, ci saranno date specifiche per il personale ATA (dall'1 di marzo al 18 marzo), per il personale educativo (dal 2 marzo al 21 marzo) e per i docenti di religione cattolica.

In attesa dell'Ordinanza sulle date, vediamo le regole per chi vuole presentare la domanda.

Docenti assunti nell'a.s. 2019/2020

I docenti assunti nell'anno scolastico 2019/2020 possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale.

Il vincolo di permanenza è, grazie al Decreto Sostegni bis, di tre anni e non più di cinque anni.

Docenti assunti nell'a.s. 2020/2021

Se il nuovo CCNI integrativo sarà confermato, anche i docenti assunti nell'anno scolastico 2020/2021 potranno presentare la domanda di trasferimento dopo solo due anni (e non più cinque) di permanenza nella provincia in cui si è stati assunti.

Inoltre, dal prossimo anno scolastico non saranno sottoposti al vincolo triennale.
Pertanto, se non sono stati soddisfatti, potranno presentare nuovamente la domanda.

Se sono sono assunti in una delle provincie richieste, vige il vincolo triennale.

Docenti assunti nell'a.s. 2021/2022

I docenti assunti nell'anno scolastico 2021/2022 possono presentare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale.

Se ottengono il trasferimento nella sede scelta, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale.

Al contrario, se non ottengono il trasferimento o non presentano domanda, i docenti rimangono nella sede originaria.
Inoltre, non possono presentare domanda per i successivi due anni.

Nuovo vincolo per l'anno 2022/2023

Il Decreto Sostegni bis ha introdotto un nuovo vincolo di tre anni per tutti i docenti che ottengono il trasferimento.

"3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta."

Fonte: OrizzonteScuola

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