Sostegno scuola 2025: la proroga delle Università - Blog | Docenti.it

Sostegno scuola 2025: la proroga delle Università

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Sostegno scuola 2025: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato al 7 giugno 2025 il termine per l’inserimento delle proposte di attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno.

L’annuncio, diffuso il 29 maggio 2025, riguarda le Università coinvolte nell’attivazione dei corsi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 106.

Scopriamo insieme il funzionamento del termine di proroga.

La proroga dei termini per l'attivazione dei percorsi

La scadenza, inizialmente fissata al 3 giugno 2025, viene estesa per permettere l’avvio di percorsi formativi rivolti:

  • ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi;
  • agli abilitati all’estero che intendono ottenere il riconoscimento della propria formazione.

Le Università hanno così tempo fino al 7 giugno per presentare le manifestazioni di interesse e le proposte di attivazione dei corsi.

Percorsi di specializzazione sul sostegno scuola 2025: Art. 6

Requisiti per i docenti con tre anni di servizio

Il percorso previsto dall’art. 6 si rivolge a chi ha svolto almeno tre anni scolastici di servizio su posto di sostegno, nelle scuole statali o paritarie, nel quinquennio precedente.

Per essere considerato valido, un anno di servizio deve includere almeno:

  • 180 giorni effettivi,
  • oppure un incarico continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali,
  • oppure, per la scuola dell’infanzia, fino al 30 giugno.

Il titolo di accesso al grado scolastico di riferimento è obbligatorio.

Percorsi di specializzazione sul sostegno scuola 2025: Art. 7

Requisiti per gli abilitati estero

I candidati in possesso di abilitazione estera possono accedere al percorso di specializzazione promosso da INDIRE o dalle Università italiane, a condizione che:

  • abbiano frequentato all’estero un corso di almeno 1500 ore sul sostegno, presso un’università legalmente accreditata nel paese di origine;
  • abbiano acquisito almeno 60 CFU e presentato domanda di riconoscimento entro il 1° giugno 2024, per cui sia scaduto il termine di risposta da parte dell’Amministrazione o sia in atto un contenzioso giurisdizionale;
  • presentino una dichiarazione formale di rinuncia a ogni altra istanza di riconoscimento pendente.

Negli scorsi giorni il Ministero ha pubblicato un elenco di F.A.Q. ufficiali relative ai due articoli sopra menzionati, prova a dare un'occhiata:

F.A.Q. Ministeriali TFA/INDIRE

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