Supplenze: cosa succede se il docente abbandona il servizio?

Supplenze: cosa succede se il docente abbandona il servizio?

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Un docente che ottiene una supplenza può decidere per vari motivi di abbandonare l'incarico.

Ci sono però delle regole che definiscono le conseguenze della rinuncia alle supplenze.

Vediamo nel dettaglio cosa può accadere.

Abbandonare una supplenza: cosa comporta

Un aspirante docente può ottenere incarichi di supplenza con le graduatorie GPS, GAE o Graduatorie di Istituto.

Ottenuto l'incarico, l'insegnante può decidere di abbandonare il servizio per vari motivi.

È importante valutare bene le conseguenze che ciò comporta.

L'articolo 14 dell'OM 60 del 10 luglio 2020 spiega nel dettaglio gli effetti della rinuncia con riferimento al relativo anno scolastico.

Vediamo allora la distinzione tra supplenti GAE e GPS e supplenti da Graduatorie di Istituto.

Supplenze da GAE e GPS

Per quanto riguarda le supplenze conferite da GAE e GPS, l'OM 60/2020 recita:

  1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base di GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle Graduatorie di Istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle Graduatorie di Istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o Classi di Concorso ove l’aspirante è inserito.

Supplenze conferite dalla Graduatoria di Istituto

Per questo tipo di supplenze, l'OM 60/2020 dice:

  1. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza (ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza), la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento. La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
  2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle Graduatorie di Istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Vediamo ora come verrà calcolato il punteggio di servizio.

Il punteggio

Il punteggio di servizio verrà calcolato solo se maturato e sarà relativo ai soli giorni di effettivo servizio.

Nelle scuole statali o paritarie è questo il punteggio ottenibile in base ai giorni di servizio effettuati:

  • da 16 a 45 gg.: 2 punti;
  • da 46 a 75 gg.: 4 punti;
  • da 76 a 105 gg.: 6 punti;
  • da 106 a 135 gg.: 8 punti;
  • da 136 a 165 gg.: 10 punti;
  • da 166 gg.: 12 punti;
  • servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini: 12 punti.

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