24 CFU insegnamento a cosa servono oggi: la guida aggiornata al 2026

24 CFU per l’insegnamento: a cosa servono oggi

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A cosa servono oggi i 24 CFU per l’insegnamento? La risposta è chiara: da soli non costituiscono un’abilitazione e non bastano più per partecipare ai concorsi a cattedra. Il percorso dei 24 crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche si è chiuso il 31 ottobre 2022. Dopo questa data, gli atenei non possono più rilasciare nuovi 24 CFU validi per l’accesso all’insegnamento.

Questo non significa che chi li ha conseguiti entro la scadenza abbia perso tempo e denaro. I 24 CFU restano un titolo utilizzabile in casi specifici: consentono ai vincitori di concorso non abilitati di accedere al percorso abilitante da 36 CFU e possono essere riconosciuti all’interno del percorso ordinario da 60 CFU.

Nel 2026, quindi, chi vuole insegnare non deve cercare un nuovo corso da 24 CFU, ma deve capire quale percorso abilitante è previsto per il proprio profilo.

  • I 24 CFU sono validi soltanto se conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
  • Non costituiscono un’abilitazione all’insegnamento e non possono sostituirla.
  • Non rappresentano più un requisito di accesso ai concorsi banditi dal 2025 in poi.
  • Possono essere utili per accedere al percorso da 36 CFU o per ottenere il riconoscimento di alcuni crediti nel percorso da 60 CFU.

Perché i 24 CFU non abilitano più: cosa è cambiato dal 31 ottobre 2022

Il sistema dei 24 CFU è nato con il DM 616/2017, che prevedeva l’acquisizione di 24 crediti universitari in quattro ambiti antropo-psico-pedagogici e metodologico-didattici. Il decreto richiedeva almeno 6 CFU in almeno tre ambiti differenti. Per diversi anni, questo pacchetto di crediti, insieme a una laurea idonea per la classe di concorso, ha consentito di partecipare ai concorsi e di accedere alla seconda fascia delle graduatorie.

La riforma del reclutamento introdotta dal decreto-legge 36/2022, convertito nella legge 79/2022, ha modificato il sistema. Il legislatore ha fissato il 31 ottobre 2022 come termine ultimo per acquisire i 24 CFU e ha introdotto i nuovi percorsi universitari e accademici da 60 CFU/CFA. Questi percorsi comprendono una prova finale e consentono di conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Per tutelare chi aveva già acquisito i crediti, la legge ha previsto una fase transitoria. I 24 CFU conseguiti entro la scadenza sono rimasti validi come requisito di accesso ai concorsi banditi entro il 31 dicembre 2024. Questa fase si è ormai conclusa: per le procedure successive occorre fare riferimento ai requisiti introdotti dalla riforma.

I principali settori scientifico-disciplinari previsti dal precedente sistema erano:

  • M-PED/01 — Pedagogia generale e sociale.
  • M-PED/03 — Didattica e pedagogia speciale.
  • M-PSI/04 — Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
  • M-DEA/01 — Discipline demoetnoantropologiche.

Quale percorso abilitante serve oggi al posto dei 24 CFU

Il DPCM 4 agosto 2023 disciplina i nuovi percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU. Non si tratta di alternative tra le quali scegliere liberamente: ogni percorso è destinato a categorie specifiche di aspiranti docenti.

60 CFU: il percorso ordinario per chi parte da zero

Il percorso da 60 CFU rappresenta la via ordinaria per chi possiede una laurea che consente l’accesso a una classe di concorso, ma non ha ancora conseguito un’abilitazione.

Il percorso comprende attività formative, tirocinio diretto e indiretto e una prova finale. Il superamento della prova permette di conseguire l’abilitazione per la classe di concorso scelta.

Chi possiede i 24 CFU può chiedere il riconoscimento dei crediti già acquisiti. L’ateneo esamina la corrispondenza tra gli insegnamenti sostenuti e gli obiettivi formativi del nuovo percorso, stabilendo quali attività possono essere riconosciute.

36 CFU: il percorso riservato a chi possiede i 24 CFU

Il percorso da 36 CFU è destinato ai vincitori di concorso non abilitati che hanno partecipato alla procedura con la laurea e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Riguarda anche gli insegnanti tecnico-pratici non abilitati nei casi previsti dalla normativa.

Il percorso ordinario viene ridotto perché tiene conto dei 24 crediti già acquisiti.

È importante chiarire un punto: possedere i 24 CFU non consente automaticamente di iscriversi al percorso da 36 CFU. Occorre anche rientrare in una delle categorie previste dalla normativa, come quella dei vincitori di concorso non ancora abilitati.

30 CFU: per docenti già abilitati, specializzati o con tre annualità di servizio

I percorsi da 30 CFU riguardano diverse categorie.

Una prima possibilità interessa chi possiede già un’abilitazione su un’altra classe di concorso o su un altro grado scolastico, oppure una specializzazione sul sostegno, e vuole conseguire un’ulteriore abilitazione.

Un’altra possibilità riguarda i docenti con almeno tre annualità di servizio negli ultimi cinque anni, di cui almeno una svolta nella specifica classe di concorso per la quale intendono conseguire l’abilitazione.

In questi casi, il possesso dei 24 CFU non rappresenta il requisito principale: contano l’abilitazione, la specializzazione o il servizio prestato.

Quanto costano i percorsi abilitanti

Il DPCM stabilisce tetti massimi di spesa che gli atenei non possono superare. Le università possono comunque applicare importi inferiori o prevedere riduzioni in base all’ISEE. Per questo motivo, prima dell’iscrizione è utile confrontare i bandi dei diversi atenei.

Il riconoscimento dei 24 CFU all’interno del percorso da 60 CFU può ridurre le attività e le ore da frequentare, ma non comporta necessariamente una riduzione della quota di iscrizione. Il costo viene infatti stabilito in relazione al percorso attivato, non soltanto al numero di crediti che il corsista deve acquisire.

Chi rientra nel percorso da 36 CFU, invece, accede direttamente a un percorso ridotto, per il quale è previsto un tetto di spesa inferiore.

  • Percorso da 60 CFU: fino a 2.500 euro.
  • Percorsi ridotti da 30 e 36 CFU: fino a 2.000 euro.
  • Prova finale abilitante: fino a 150 euro.
  • Gli atenei possono applicare riduzioni in base all’ISEE o prevedere quote inferiori rispetto ai limiti massimi.

I 24 CFU servono per GPS, TFA sostegno e concorsi?

Le regole sono cambiate rispetto agli anni precedenti. Per capire quando i 24 CFU possono ancora essere utili, occorre distinguere tra GPS, TFA sostegno e concorsi.

GPS: non sono un requisito per la seconda fascia

Per accedere alla seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze conta il titolo di studio valido per la classe di concorso, completo degli esami e dei crediti richiesti dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017. I 24 CFU non costituiscono più un requisito autonomo di accesso.

Le GPS 2026/2028 sono definitive e la domanda di aggiornamento si è chiusa il 29 luglio 2026. Chi non ha presentato la domanda dovrà attendere la successiva finestra di aggiornamento. Nel frattempo, può valutare le altre modalità di candidatura previste per le supplenze, compresi gli interpelli.

TFA sostegno: i 24 CFU non sono più richiesti per la scuola secondaria

In passato, per partecipare alle selezioni del TFA sostegno nella scuola secondaria, era necessario possedere una laurea idonea e i 24 CFU. Questo requisito non è più richiesto: oggi conta il possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad almeno una classe di concorso oppure di un’abilitazione valida.

I requisiti di partecipazione sono indicati nel decreto relativo al ciclo di riferimento e nei bandi pubblicati dai singoli atenei.

Concorsi: dal 2025 i 24 CFU non rappresentano più un requisito autonomo

I 24 CFU hanno consentito di partecipare alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2024. Per le procedure successive si applicano i requisiti previsti dal nuovo sistema di formazione e reclutamento, comprese le disposizioni riguardanti l’abilitazione e le eventuali categorie ammesse dai singoli bandi.

Cosa fare adesso, con o senza i 24 CFU

Il primo passo consiste nell’individuare la classe di concorso compatibile con il proprio titolo di studio. Successivamente, occorre capire quale percorso abilitante corrisponde al proprio profilo e consultare i bandi degli atenei che lo attivano.

Chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 deve conservare il certificato con l’indicazione degli insegnamenti, dei crediti e dei settori scientifico-disciplinari. L’università utilizzerà questo documento per valutare il riconoscimento delle attività già svolte.

Chi non possiede i 24 CFU non deve cercare di conseguirli oggi: i corsi attivati dopo il 31 ottobre 2022 non possono attribuire i vecchi 24 CFU validi per l’accesso all’insegnamento nella scuola statale.

Nel frattempo, chi vuole iniziare a lavorare può candidarsi attraverso gli interpelli, pubblicati dalle scuole quando le graduatorie non permettono di coprire una supplenza.

  • Individua la classe di concorso compatibile con il tuo titolo di studio.
  • Controlla se devi seguire un percorso da 60, 36 o 30 CFU.
  • Recupera il certificato dei 24 CFU con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari.
  • Confronta i bandi degli atenei, prestando attenzione ai costi, alle sedi di tirocinio e al calendario delle lezioni.
  • Non acquistare corsi presentati come “24 CFU validi per insegnare”, perché il precedente sistema non è più attivo.

Domande frequenti

I 24 CFU sono ancora validi nel 2026?

Sì, ma soltanto se sono stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e per gli utilizzi ancora previsti dalla riforma. Possono consentire ai vincitori di concorso non abilitati di accedere al percorso da 36 CFU oppure essere riconosciuti all’interno del percorso da 60 CFU. Non costituiscono più un requisito autonomo per accedere ai concorsi o alle graduatorie.

Posso ancora iscrivermi a un corso da 24 CFU?

No. Il precedente sistema si è chiuso il 31 ottobre 2022 e, dopo questa data, gli atenei non possono rilasciare nuovi 24 CFU validi per l’accesso all’insegnamento nella scuola statale. Oggi occorre seguire il percorso abilitante previsto per il proprio profilo.

Se mi riconoscono i 24 CFU nel percorso da 60, pago di meno?

Non necessariamente. Il riconoscimento può ridurre i crediti da acquisire e le attività da frequentare, ma la quota resta collegata al percorso da 60 CFU. Il tetto massimo è di 2.500 euro, ai quali possono aggiungersi fino a 150 euro per la prova finale.

Ho i 24 CFU: posso iscrivermi al percorso da 36 CFU?

Non automaticamente. Il percorso da 36 CFU è destinato alle categorie individuate dalla normativa, tra cui i vincitori di concorso non ancora abilitati che hanno partecipato con la laurea e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Il solo possesso dei crediti non basta.

I 24 CFU servono per entrare nella seconda fascia GPS?

No. Per la seconda fascia GPS conta il titolo di studio valido per la classe di concorso, completo degli esami e dei crediti richiesti dal DPR 19/2016 e dal DM 259/2017. I 24 CFU non costituiscono più un requisito autonomo.

Qual è la differenza tra i 24 CFU e l’abilitazione all’insegnamento?

I 24 CFU erano un pacchetto di crediti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche previsto dal DM 616/2017. Rappresentavano un requisito di accesso, ma non un titolo abilitante. Oggi l’abilitazione si consegue completando il percorso universitario o accademico previsto per il proprio profilo e superando la prova finale.

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