Assegnazione provvisoria 2025/26: una procedura annuale che consente ai docenti, in presenza di specifici requisiti, di chiedere un trasferimento temporaneo verso un'altra sede scolastica. Ma quali sono le preferenze territoriali che si possono indicare nella domanda?
Scopriamo tutto quello che c’è da sapere, incluse le novità introdotte dal CCNL 2025/26.
Quando si richiede l'assegnazione provvisoria?
La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata dai docenti di ogni ordine e grado, ma solo se ricorre almeno una delle seguenti motivazioni:
- Ricongiungimento con figli o minori affidati con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge, partner dell’unione civile o convivente (inclusi parenti o affini), purché la convivenza sia certificata anagraficamente;
- Gravi motivi di salute, attestati da documentazione medica;
- Ricongiungimento a un genitore.
Queste condizioni devono essere rispettate per accedere alla mobilità annuale.
Per approfondire:
Come funziona la mobilità docenti 2025/26?
Assegnazione provvisoria e preferenze territoriali
Nel modulo è possibile indicare preferenze territoriali in base al grado di insegnamento:
- Scuola dell'infanzia e primaria: fino a 20 preferenze;
- Scuola secondaria di primo e secondo grado: fino a 15 preferenze.
Le preferenze possono essere:
- Analitiche, quando si indica una scuola specifica;
- Sintetiche, nel caso in cui si scelga un comune, distretto o intera provincia, comprendendo quindi tutte le scuole presenti nel territorio selezionato, senza stabilire un ordine di priorità tra esse.
Non sempre è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria per determinate sedi. In particolare:
- Non si può presentare domanda per il comune di titolarità, a meno che quel comune non sia suddiviso in più distretti sub-comunali.
Cosa cambia con il nuovo CCNL?
Con l’entrata in vigore del nuovo CCNI 2025/26, è stata introdotta una modifica importante:
Ora è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria anche nei comuni suddivisi in più distretti, senza necessità di precedenze (es. 104 o altri diritti prioritari).
Questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla normativa precedente, che limitava questa possibilità solo a chi aveva diritto a una precedenza.
Caso pratico: si può chiedere AP nel comune dove si svolge parte dell’orario?
Una docente ci chiede:
“Ho ottenuto un trasferimento interprovinciale per ricongiungimento al genitore. Ora ho una cattedra COE (12+6) tra due comuni: 12 ore in un comune e 6 nel comune del ricongiungimento. Posso chiedere assegnazione provvisoria nel comune dove già svolgo 6 ore?”
La risposta è sì, può presentare regolarmente domanda di assegnazione provvisoria.
Ecco perché
Il comune di completamento della cattedra non corrisponde al comune di titolarità, che resta quello in cui si svolgono le 12 ore. Pertanto, la docente può tranquillamente richiedere AP nel comune del ricongiungimento familiare, dato che non è la sede principale del suo incarico ma solo quella di completamento.
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