ASSENZE PER MALATTIA: DOCENTI E SUPPLENTI

ASSENZE PER MALATTIA: DOCENTI E SUPPLENTI

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Nei casi di assenze malattia docenti e supplenti in che modo bisogna comportarsi?

Come funzionano le assenze per malattia nell'ambito della scuola?
Qui una breve guida su come destreggiarsi in queste situazioni.

Malattia docenti e supplenti: quali sono i casi

Le assenze per malattia personale docente dipendono dal tipo di supplenza contratta, che può essere: fino al 30 giugno, fino al 31 agosto o, più in generale, per una supplenza temporanea.

Le assenze per malattia personale docente fino al 30 giugno o fino al 31 agosto

Questo tipo di assenze consentono di conservare il posto per la durata di 9 mesi di assenza in un triennio scolastico.

Il compenso percepito viene articolato in tre periodi:

  • Nel primo mese di assenza il compenso è in toto;
  • Nei due mesi successivi si percepisce il 50%;
  • Infine, dal terzo mese in poi il docente conserva solo il posto.
    In quest’ultimo caso quindi non si ricevono gli assegni e non c’è la maturità del servizio.

Con le supplenze temporanee il docente può assentarsi per malattia fino a 30 giorni in un anno scolastico, ricevendo un compenso dimezzato, cioè del 50%. Trascorso il mese, ovvero i 30 giorni, si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.

Assenze per malattia personale docente: specifiche

Le assenze per malattia vanno comunicate entro e non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verificano.

Il docente dovrà recarsi dal medico che comunicherà i giorni di assenza con un certificato telematico all’INPS: inoltre, riceverà il numero di protocollo, che il docente dovrà fornire e indicare i giorni di assenza all’ufficio competente scolastico.

Le assenze per malattia personale docente o le assenze per malattia scuola che non vengono conteggiate sono:

  • Quelle dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • Le assenze legate a gravi patologie e che richiedono terapie salvavita (come il day-hospital, periodo di ricovero, le visite periodiche specialistiche);
  • Le assenze dovute a malattia determinata da gravidanza;
  • I 30 giorni di congedo per cure per invalidi.