Quali criteri utilizza l’algoritmo delle supplenze 2026/27?
L’algoritmo delle supplenze 2026/27 assegna gli incarichi annuali in base alla posizione occupata dal candidato in graduatoria, all’ordine delle classi di concorso e delle tipologie di posto indicate nella domanda e alla sequenza delle preferenze territoriali espresse.
Le regole sono contenute principalmente nell’articolo 12 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS e le relative nomine per il biennio 2026/27 e 2027/28.
Il sistema non cerca in modo autonomo la sede più conveniente per il candidato. Esamina le preferenze nell’ordine indicato nella domanda e assegna la prima soluzione disponibile e compatibile nel momento in cui tratta la posizione dell’aspirante.
I principali criteri utilizzati sono:
- graduatoria di provenienza;
- fascia di appartenenza;
- punteggio e posizione in graduatoria;
- eventuali riserve e precedenze;
- ordine delle classi di concorso e delle tipologie di posto;
- ordine delle preferenze territoriali;
- durata del contratto richiesta;
- disponibilità registrate dall’Ufficio scolastico in quel turno.
Quali supplenze vengono assegnate dall’algoritmo?
La procedura informatizzata riguarda:
- le supplenze annuali fino al 31 agosto, attribuite sui posti vacanti e disponibili;
- le supplenze fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Le supplenze brevi e temporanee restano fuori dalla procedura provinciale informatizzata. Le scuole le assegnano utilizzando le graduatorie di istituto e, dopo il loro esaurimento, gli interpelli.
L’ordine di scorrimento per gli incarichi annuali e fino al 30 giugno è il seguente:
- GAE;
- GPS;
- graduatorie di istituto, se GAE e GPS risultano esaurite o insufficienti.
Chi partecipa alla procedura informatizzata?
Possono ottenere una supplenza attraverso l’algoritmo soltanto gli aspiranti utilmente collocati nelle GAE e, successivamente, nelle GPS, che hanno presentato la domanda telematica delle preferenze entro il termine previsto.
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia agli incarichi fino al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS per l’anno scolastico 2026/27.
L’esclusione riguarda anche l’eventuale attribuzione di queste stesse tipologie di supplenza dalle graduatorie di istituto, qualora GAE e GPS risultino esaurite o insufficienti.
Questa conseguenza non impedisce, invece, di ricevere normali supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie di istituto.
Come pesano punteggio, preferenze e tipologia di posto?
Il punteggio determina la posizione del candidato nella graduatoria e, quindi, l’ordine con cui il sistema lo esamina.
Quando arriva al suo turno, l’algoritmo controlla:
- l’ordine delle classi di concorso e delle tipologie di posto;
- la sequenza delle preferenze territoriali;
- le caratteristiche richieste per il contratto;
- le disponibilità presenti in quel momento.
Il sistema assegna la prima combinazione compatibile. Una volta trovata, interrompe la ricerca per quel candidato.
Un punteggio elevato offre una posizione migliore, ma non garantisce qualsiasi sede disponibile. L’algoritmo può attribuire soltanto le combinazioni comprese nella domanda.
L’algoritmo assegna sempre la prima preferenza?
Non necessariamente. Assegna la prima preferenza utile, cioè la prima scelta compatibile ancora disponibile quando esamina il candidato.
Se la prima sede indicata è già occupata, passa alla seconda. Se anche questa non è disponibile, prosegue con le preferenze successive.
Il funzionamento può essere riassunto così:
| Elemento | Funzione |
|---|---|
| Punteggio | Determina la posizione in graduatoria |
| Classe di concorso o posto | Stabilisce quale insegnamento esaminare per primo |
| Preferenza territoriale | Indica dove cercare la disponibilità |
| Tipo di contratto | Limita la ricerca alle durate accettate |
| Disponibilità del turno | Determina se la combinazione può essere assegnata |
Il sistema non confronta tutte le sedi disponibili per scegliere quella più vicina alla residenza o più vantaggiosa. Rispetta esclusivamente l’ordine indicato nell’istanza.
Preferenza analitica e sintetica: qual è la differenza?
La preferenza analitica indica una singola istituzione scolastica.
La preferenza sintetica comprende invece un insieme di scuole appartenenti a un Comune, a un distretto o all’intera provincia.
Una preferenza analitica consente di controllare con maggiore precisione la sede richiesta, ma copre una sola scuola. Una preferenza sintetica amplia il numero delle sedi sulle quali il candidato può ricevere una nomina.
La scelta non attribuisce un punteggio aggiuntivo. Cambia soltanto l’ampiezza della ricerca effettuata dall’algoritmo.
Se una preferenza sintetica viene collocata dopo diverse scuole indicate singolarmente, il sistema esamina prima le preferenze analitiche e solo successivamente l’area più ampia.
Come vengono ordinate le scuole comprese in una preferenza sintetica?
Con una preferenza sintetica, il candidato non stabilisce direttamente l’ordine di tutte le scuole comprese nel Comune, nel distretto o nella provincia.
Il sistema utilizza l’ordine previsto dai bollettini ufficiali delle istituzioni scolastiche. Per questo una preferenza sintetica può portare all’assegnazione di qualsiasi sede compresa nel codice selezionato.
Prima di indicare un Comune, un distretto o l’intera provincia, bisogna quindi essere disponibili ad accettare tutte le scuole incluse in quella preferenza.
Perché l’assegnazione equivale ad accettazione?
L’articolo 12, comma 5, dell’OM 27/2026 stabilisce che l’assegnazione ottenuta sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione dell’incarico.
Non è prevista una fase successiva nella quale il candidato possa rifiutare la sede mantenendo il diritto a un’altra nomina annuale.
La rinuncia o la mancata presa di servizio producono le sanzioni previste dall’articolo 15 dell’Ordinanza. Per questo motivo, nella domanda andavano indicate soltanto sedi e tipologie di incarico che il candidato era realmente disposto ad accettare.
Una nomina già assegnata può essere migliorata?
No. L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni non soggette a rifacimento.
Se un candidato ottiene una delle preferenze espresse, non viene riesaminato nei turni successivi per ricevere una sede migliore, un contratto più lungo o un posto più vicino.
Questo vale anche quando, dopo la nomina, si libera una sede collocata più in alto nella sua domanda. Il sistema non annulla l’incarico già attribuito e non effettua automaticamente un miglioramento.
L’unica possibilità successiva riguarda il completamento dell’orario per chi ha ricevuto una supplenza su spezzone.
Come funziona il ripescaggio GPS nel 2026/27?
Il ripescaggio GPS rappresenta una delle novità più importanti dell’OM 27/2026.
Le disponibilità che emergono nei turni successivi, anche a seguito di rinunce, vengono assegnate agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che non hanno ricevuto alcun incarico sulla base delle preferenze espresse.
Il sistema può quindi tornare a esaminare un candidato già trattato in un turno precedente se:
- non ha ottenuto alcuna nomina;
- conserva una posizione utile in graduatoria;
- ha indicato la sede o la preferenza che si è resa disponibile;
- non è incorso in una rinuncia o in un’altra causa di esclusione.
Il ripescaggio non consente di migliorare una nomina già ottenuta. Serve esclusivamente a riesaminare chi era rimasto senza incarico.
Esempio di ripescaggio GPS
Un candidato indica dieci scuole, ma quando arriva il suo turno nessuna presenta una disponibilità. Il sistema non gli assegna alcun incarico.
Dopo alcuni giorni, un docente rinuncia a una supplenza in una delle dieci scuole indicate. Nel turno successivo, l’algoritmo può riesaminare il candidato rimasto senza nomina e attribuirgli quel posto, nel rispetto della graduatoria e delle altre preferenze.
Se invece il candidato aveva già ottenuto un’altra sede compresa nella domanda, non viene ripescato per ricevere quella appena liberata.
Chi rientra nel ripescaggio e chi resta escluso?
Il ripescaggio riguarda chi non ha ottenuto alcuna assegnazione, non chi desidera sostituire una nomina già ricevuta.
| Situazione | Partecipa ai turni successivi? |
|---|---|
| Nessuna preferenza disponibile nel primo turno | Sì |
| Posto successivamente disponibile in una preferenza espressa | Sì, se la posizione è utile |
| Incarico già assegnato | No, salvo il diritto al completamento |
| Rinuncia alla nomina assegnata | No |
| Mancata presa di servizio | No |
| Supplenza a orario non intero | Non per migliorare la nomina, ma conserva il diritto al completamento |
Chi rinuncia alla supplenza assegnata oppure non assume servizio entro il termine comunicato dall’amministrazione non può partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Fino a quando l’algoritmo considera le nuove disponibilità?
L’articolo 12, comma 3, stabilisce che il sistema tiene conto delle disponibilità che si determinano entro il 31 dicembre, purché siano registrate dall’Ufficio scolastico e siano effettivamente presenti nei diversi turni di nomina.
I posti che si rendono disponibili entro questa data possono quindi rientrare nelle supplenze annuali fino al 31 agosto o negli incarichi fino al termine delle attività didattiche, se possiedono le caratteristiche previste dall’Ordinanza.
Dopo il 31 dicembre, le necessità sopravvenute vengono coperte come supplenze temporanee attraverso le graduatorie di istituto e, in caso di esaurimento, mediante interpello.
Cosa succede se si rinuncia alla supplenza assegnata?
La rinuncia a una supplenza attribuita da GAE o GPS, così come la mancata presa di servizio, comporta la perdita della possibilità di ottenere:
- supplenze annuali fino al 31 agosto;
- supplenze fino al termine delle attività didattiche;
- le stesse tipologie di incarico dalle graduatorie di istituto in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali;
- incarichi conferiti tramite interpello.
La sanzione riguarda tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato possiede titolo e vale per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie 2026/28.
La rinuncia non è quindi limitata alla scuola assegnata o alla singola classe di concorso.
Cosa succede in caso di abbandono del servizio?
L’abbandono si verifica quando il docente prende servizio e interrompe successivamente l’incarico senza rientrare in una situazione consentita dalla normativa.
In questo caso la sanzione è più grave: il candidato perde la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza, comprese quelle brevi e temporanee, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Le conseguenze di rinuncia e abbandono non devono quindi essere confuse:
| Comportamento | Conseguenza principale |
|---|---|
| Rinuncia o mancata presa di servizio da GAE/GPS | Esclusione dagli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno, compresi quelli da interpello |
| Abbandono del servizio | Esclusione da tutte le supplenze, comprese quelle brevi |
Gli interpelli restano disponibili dopo una rinuncia da GPS?
No. L’articolo 15, comma 1, dell’OM 27/2026 estende espressamente la sanzione anche agli incarichi conferiti mediante gli interpelli previsti dall’articolo 14, comma 22.
Chi rinuncia a una nomina al 31 agosto o al 30 giugno ottenuta da GAE o GPS non può quindi utilizzare gli interpelli per ottenere un altro incarico durante il periodo di validità delle graduatorie.
Gli interpelli non rappresentano una procedura alternativa per aggirare le conseguenze della rinuncia.
Come vengono gestiti spezzoni e posti-orario?
Prima delle nomine, gli Uffici scolastici aggregano le ore residue che non formano una cattedra completa.
L’obiettivo è creare posti-orario con il maggior numero possibile di ore, utilizzando criteri simili a quelli previsti per la costituzione delle cattedre orario esterne nella scuola secondaria.
Nella scuola primaria, i posti-orario e gli spezzoni vengono integrati con:
- un’ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento;
- due ore di programmazione fino a 22 ore di insegnamento.
Non è possibile superare complessivamente le due ore di programmazione.
Chi ottiene uno spezzone può completare l’orario?
Sì. Il docente che riceve una supplenza a orario non intero conserva il diritto al completamento dell’orario.
Il completamento può avvenire:
- esclusivamente nella provincia di inserimento;
- fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio previsto per il personale di ruolo;
- attraverso altre supplenze a orario non intero;
- anche al di fuori della procedura informatizzata;
- seguendo l’ordine delle preferenze indicate nella domanda.
Il completamento non rappresenta un rifacimento della nomina. Il primo incarico rimane valido e viene affiancato da un altro contratto compatibile.
Come funziona il completamento nella scuola secondaria?
Nella scuola secondaria il completamento può essere ottenuto:
- sulla stessa classe di concorso;
- su classi di concorso differenti;
- tra scuola secondaria di primo e secondo grado.
I rapporti di lavoro devono essere compatibili e riguardare insegnamenti con un orario obbligatorio omogeneo. Non è possibile frazionare le disponibilità assegnate dagli Uffici nell’ambito della procedura provinciale.
Quando il completamento avviene attraverso le graduatorie di istituto, devono essere rispettati anche i limiti di tre sedi scolastiche e due Comuni, tenendo conto della facile raggiungibilità.
Cosa succede se non si indicano tutte le sedi?
La mancata indicazione di una sede, di una classe di concorso o di una tipologia di posto equivale a una rinuncia limitata a quella preferenza.
Se al proprio turno nessuna delle scelte espresse è disponibile, il candidato non può essere assegnato d’ufficio a una sede non inserita nella domanda.
Il sistema lo considera rinunciatario per le combinazioni non indicate, mentre potrà partecipare al ripescaggio soltanto sulle preferenze effettivamente espresse.
Indicare poche sedi non comporta una sanzione automatica sull’intera domanda, ma riduce il numero delle combinazioni sulle quali l’algoritmo può cercare un incarico.
Conviene indicare tutte le sedi disponibili?
Inserire un numero elevato di preferenze aumenta le possibilità di ottenere una nomina, ma ogni scelta deve essere valutata con attenzione.
Una sede inserita nella domanda può essere assegnata e l’assegnazione comporta accettazione. Per questo non conviene indicare scuole, Comuni o distretti nei quali non si è realmente disposti a lavorare.
La strategia corretta consiste nel trovare un equilibrio tra:
- ampiezza delle preferenze;
- possibilità concrete di spostamento;
- tipologie di contratto accettabili;
- classi di concorso di interesse;
- disponibilità a lavorare su posto comune o sostegno;
- eventuale accettazione di spezzoni.
Come vengono assegnati i posti di sostegno?
Per le supplenze sul sostegno, dopo le eventuali procedure di conferma previste dall’articolo 13, l’Ufficio segue questo ordine:
- elenchi aggiuntivi alle GAE;
- GPS di prima fascia sostegno;
- GPS di seconda fascia sostegno;
- graduatorie incrociate di aspiranti non specializzati, in caso di ulteriore insufficienza.
Per individuare i docenti non specializzati, l’Ufficio considera la migliore collocazione di fascia e il relativo punteggio nelle graduatorie del grado interessato.
Quando gli aspiranti provinciali risultano esauriti, le scuole utilizzano le graduatorie di istituto. Dopo l’esaurimento anche delle graduatorie delle scuole viciniori, pubblicano gli interpelli sui propri siti e li trasmettono all’Ufficio scolastico competente.
Dove vengono pubblicati i risultati dell’algoritmo?
Gli Uffici scolastici pubblicano sul proprio albo online:
- il decreto di individuazione;
- il bollettino con gli aspiranti nominati;
- la scuola assegnata;
- la classe di concorso o la tipologia di posto;
- la durata e l’orario dell’incarico;
- il quadro delle disponibilità utilizzato per il turno.
La pubblicazione ha valore ufficiale. È quindi necessario controllare regolarmente il sito dell’Ambito territoriale della provincia scelta, perché il calendario dei turni varia da un Ufficio all’altro.
Domande frequenti
Il ripescaggio vale anche per chi ha rinunciato alla supplenza?
No. Chi rinuncia all’incarico assegnato o non prende servizio entro il termine indicato viene escluso dai turni successivi per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Il ripescaggio riguarda soltanto gli aspiranti che non hanno ottenuto alcuna nomina sulle preferenze espresse.
Se ottengo uno spezzone, posso ricevere successivamente un posto intero?
Non attraverso il ripescaggio. L’incarico già assegnato non viene sostituito con una nomina migliore.
Resta però il diritto al completamento dell’orario, che può essere ottenuto con un’altra supplenza compatibile fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio.
Fino a quando vengono considerate le nuove disponibilità?
La procedura informatizzata tiene conto dei posti che si rendono disponibili entro il 31 dicembre, se registrati dall’Ufficio scolastico nei relativi turni di nomina.
Le necessità sorte successivamente vengono gestite come supplenze temporanee attraverso le graduatorie di istituto e gli interpelli.
L’algoritmo assegna la sede migliore tra quelle disponibili?
No. Assegna la prima soluzione compatibile seguendo l’ordine delle classi di concorso, delle tipologie di posto e delle preferenze inserite nella domanda.
Il sistema non sceglie la sede in base alla distanza, alla comodità o alle esigenze personali del candidato.
Cosa succede se non ho indicato una determinata scuola?
L’algoritmo non può assegnarti quella scuola. La mancata indicazione equivale a una rinuncia limitata alla sede, alla classe di concorso o alla tipologia di posto non espressa.
Chi non ha presentato le 150 preferenze può ricevere supplenze brevi?
Sì. La mancata presentazione della domanda esclude dalle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno attribuite dalla procedura provinciale e, in caso di esaurimento di GAE e GPS, dalle medesime tipologie di incarico conferite dalle graduatorie di istituto.
Resta possibile ricevere supplenze brevi e temporanee dalle graduatorie di istituto.
Gli interpelli possono essere utilizzati dopo una rinuncia da GPS?
No. La sanzione prevista per la rinuncia o la mancata presa di servizio su una nomina da GAE o GPS comprende anche gli incarichi assegnati attraverso gli interpelli.
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Rinuncia supplenza GPS: cosa si rischia?
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