Domanda di trasferimento scuola: come funziona il vincolo triennale?

Domanda di trasferimento scuola: come funziona il vincolo triennale?

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Il vincolo triennale riguarda i docenti che hanno conseguito la domanda di trasferimento scuola.
Questi docenti non posso partecipare alla mobilità del successivo triennio.

Ma esistono delle eccezioni?

Quando non si applica il vincolo triennale?

Domanda di trasferimento: vincolo triennale 2021/2022

Il CCNI in vigore dall'anno scolastico 2019/2020 è valido per un triennio.
Interessa quindi il corrente anno scolastico 2021/2022.

Le regole sulla mobilità 2019/2020 hanno introdotto il vincolo triennale:
si tratta di un vincolo di tre anni che riguarda gli insegnanti
che hanno conseguito il trasferimento richiesto nella scuola di titolarità.

Questi docenti non possono partecipare alla mobilità nel successivo triennio.

Ma, in realtà, non tutti i docenti sono sottoposti a tale vincolo.

A tale proposito poniamo un esempio: un docente di scuola primaria ha presentato domanda di mobilità perché soprannumerario ma non condizionato.

Questo docente è sottoposto al vincolo triennale?

Normativa: come funziona il vincolo triennale

Per rispondere, vediamo nello specifico come viene disciplinato il vincolo triennale.

Ecco cosa ci dice la normativa:

"Ai sensi  art. 22, comma 4,  lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."

Fonte: OrizzonteScuola

Quando non si applica il vincolo triennale?

Secondo la normativa sopracitata, sono quattro i casi in cui non si applica il vincolo triennale:

  1. trasferimento nella stessa tipologia di posto con preferenza sintetica;
  2. trasferimento in diversa tipologia di posto e mobilità professionale con preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità;
  3. docente beneficiario delle precedenze previste nell’art.13 del contratto, se ha ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, anche se tale scuola è stata richiesta con preferenza analitica;
  4. docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatto su una preferenza espressa, differente dalla scuola di precedente titolarità.

Conclusioni: preferenza analitica o sintetica

Nell'esempio che abbiamo posto nel paragrafo precedente, il docente ha ottenuto un trasferimento volontario.

Quindi, in base alle disposizioni della normativa:

  • il docente sarà sottoposto al vincolo triennale se ha ottenuto il trasferimento con preferenza analitica;
  • il docente non sarà sottoposto al vincolo triennale se ha ottenuto il trasferimento con preferenza sintetica.

Novità vincolo triennale per l'anno scolastico 2022/2023

Con il nuovo CCNI viene confermato il vincolo triennale per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Vengono inserite però delle novità.

Per questo è importante distinguere tra mobilità provinciale e mobilità interprovinciale.

Mobilità provinciale

Sono sottoposti al vincolo i docenti che hanno ottenuto una mobilità volontaria su preferenza analitica.

Non solo: sono sottoposti al vincolo anche i docenti che hanno ottenuto il trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), con preferenza sintetica nel comune di titolarità.

Mobilità interprovinciale

In questo caso si introduce una novità importante sulla questione domanda di trasferimento: il vincolo triennale si applica sempre.

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Photo credit: pexels.com