Lavoro part-time ciclico: come funziona per docenti e personale ATA

Lavoro part-time ciclico: come funziona per docenti e personale ATA

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Docenti e personale ATA possono richiedere ed ottenere un contratto di lavoro part-time ciclico.

Vediamo le regole della normativa di riferimento e chiariamo i dubbi legati a questa tematica poco conosciuta.

Lavoro part-time ciclico: che cos'è?

Ma che cosa significa part-time "ciclico"?

Il lavoro part-time ciclico è un regime di prestazione dell’attività lavorativa organizzato in modo verticale, per il quale il lavoratore svolge la prestazione lavorativa solo in alcuni giorni, settimane, mesi o periodi dell’anno.

Bisogna precisare che il periodo di lavoro deve essere pattuito fra Dirigente scolastico e dipendente.

Infatti, il Dirigente scolastico deve sempre privilegiare le esigenze della scuola, perciò non è vincolato alle richieste specifiche del dipendente.

Ci sono inoltre dei limiti che riguardano il lavoro part-time.
Vediamoli insieme.

Creazione del contratto part-time

Il CCNL Scuola definisce i limiti che riguardano la creazione dei contratti a tempo parziale e la trasformazione dei contratti di lavoro in contratti part-time.

Nello specifico, le informazioni utili si incontrano nel CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

Vediamo l'art. 39 comma 1:

"L’ Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annuale stanziati per la dotazione organica."

L'art. 58 comma 1 parla invece del personale ATA:

"Per il personale ATA possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno e, comunque, entro i limiti di spesa massima annuale previsti per la dotazione organica medesima. È escluso dalla possibilità di trasformazione in part time il personale DSGA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado."

Ma tutti possono richiedere la trasformazione del proprio contratto in part-time?

Trasformare il proprio contratto in part-time: si può?

Una precisazione è doverosa: non esiste alcun diritto per il lavoratore di trasformare il proprio contratto in part-time ciclico.

L'Amministrazione scolastica può decretare questa concessione solo se è compatibile con le esigenze di servizio e di buon funzionamento della scuola.

Quindi, l'Amministrazione potrebbe non concedere all'interessato un contratto part-time.
In tal caso deve comunque fornire delle motivazioni dettagliate al dipendente.

Nello specifico, l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha fatto una precisazione.

L'Amministrazione scolastica non ha più l'obbligo di accoglimento dell'istanza del dipendente. Inoltre, la trasformazione del contratto non avviene in modo automatico.

lavoro part-time

Part-time e diritto a pensione

Vediamo un aspetto molto importante per il contratto di lavoro part-time: il diritto a pensione.

La normativa predispone "Il riconoscimento previdenziale per intero dei periodi non lavorati svolti in corso di contratto part-time di tipo verticale o ciclico."

Ciò significa che il periodo di lavoro part-time è riconosciuto per intero ed è utile al raggiungimento dei requisiti di anzianità per l'accesso al diritto di pensione.

Vengono quindi presi in considerazione anche i periodi non lavorati.

Attenzione però: si parla solo del diritto di pensione e non della misura di essa stessa.

E per quanto riguarda il Trattamento di Fine Servizio?

Trattamento di Fine Servizio e TFR

Per quanto riguarda il diritto al Trattamento di Fine Servizio, gli anni di lavoro part-time sono considerati utili per intero.

Ai fini del calcolo, gli anni a tempo parziale sono trasformati in anni interi con questa operazione: moltiplicazione degli anni a tempo parziale per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto e orario di servizio a tempo pieno

La base di calcolo corrisponde alla retribuzione prevista per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Vi è una differenza importante con il Trattamento di Fine Rapporto.

Per il TFR, il lavoro a tempo parziale non si rapporta ad orario intero.
Inoltre, la base di calcolo è quella della retribuzione effettiva.

Quindi, il TFR viene calcolato sulla retribuzione dei giorni effettivamente lavorati.

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