Spezzoni fino a 6 ore ai docenti di ruolo: da oggi le scuole assegnano le ore aggiuntive

Spezzoni fino a 6 ore ai docenti di ruolo: dal 25 agosto parte la restituzione alle scuole

article pic

Spezzoni fino a 6 ore ai docenti di ruolo: che cosa succede dal 25 agosto?

Dal 25 agosto 2026 entra in una fase decisiva la gestione degli spezzoni orari pari o inferiori a sei ore nella scuola secondaria. Questa data, però, non coincide ancora con l’assegnazione definitiva delle ore ai docenti.

Entro il 25 agosto gli Uffici scolastici territoriali individuano gli spezzoni che possono tornare alle scuole perché, entro il 20 luglio, i dirigenti avevano comunicato la possibilità di assorbirli internamente. Le assegnazioni ai docenti titolari che avevano dichiarato la propria disponibilità verranno formalizzate a partire dal 1° settembre 2026.

La procedura riguarda esclusivamente gli spezzoni inferiori a sette ore, quindi compresi tra una e sei ore, nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Non riguarda la scuola dell’infanzia e la primaria, dove anche le disponibilità di poche ore restano di competenza degli Uffici territoriali.

I riferimenti sono l’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, in particolare l’articolo 2, commi 3 e 5, la Circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 e la Nota DGPER n. 16054 del 19 giugno 2026.

La disponibilità dichiarata entro il 15 luglio non attribuisce automaticamente il diritto alle ore. Il dirigente può assegnarle soltanto se sono rimaste libere dopo le operazioni provinciali e se il docente possiede l’abilitazione o la specializzazione richiesta. L’orario complessivo non può superare le 24 ore settimanali.

Come funziona la procedura degli spezzoni fino a 6 ore

La Nota n. 16054 del 19 giugno 2026 divide la procedura in sei fasi. Il passaggio del 25 agosto rappresenta soltanto una parte dell’intero percorso.

Entro il 15 luglio: disponibilità dei docenti titolari

I dirigenti scolastici hanno interpellato i docenti titolari della scuola per l’anno scolastico 2026/27, compresi quelli arrivati attraverso la mobilità.

I docenti potevano dichiararsi disponibili a svolgere fino a sei ore aggiuntive nelle classi di concorso per le quali possiedono l’abilitazione oppure sul sostegno, se specializzati.

Entro il 20 luglio: comunicazione agli Uffici territoriali

Le scuole hanno comunicato agli Uffici territoriali le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali risultava possibile un riassorbimento interno.

In mancanza di questa comunicazione, gli Uffici hanno potuto utilizzare direttamente gli spezzoni per costruire posti orario mediante l’aggregazione di ore provenienti anche da scuole differenti.

Entro il 24 agosto: mobilità e organizzazione dell’organico

Gli Uffici territoriali hanno utilizzato tutte le disponibilità, compresi gli spezzoni inferiori a sette ore, per le operazioni sull’organico, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

La Nota MIM n. 18007 del 10 luglio 2026 ha fissato al 24 agosto il termine per completare la mobilità annuale del personale docente.

Entro il 25 agosto: prima restituzione alle scuole

Una volta completate le operazioni precedenti, gli Uffici restituiscono alle scuole la gestione degli spezzoni per i quali era stata segnalata la possibilità di assegnazione interna.

Ciò non significa che il 25 agosto il docente riceva necessariamente le ore. L’Ufficio attribuisce alla scuola la possibilità di gestirle, mentre la formalizzazione avviene dal 1° settembre.

Prima delle nomine: creazione dei posti orario

Gli spezzoni ancora disponibili vengono utilizzati dagli Uffici per creare i posti orario previsti dall’articolo 2, comma 3, dell’OM 27/2026.

L’Ufficio può quindi unire ore presenti nella stessa scuola o in istituti differenti. Anche più spezzoni inferiori a sette ore possono formare un unico posto orario da assegnare attraverso le procedure provinciali.

Per questo motivo non è corretto affermare che tutti gli spezzoni fino a sei ore passino immediatamente alle graduatorie di istituto: prima devono concludersi i tentativi di aggregazione provinciale.

Entro il 31 agosto: restituzione definitiva

Gli spezzoni inferiori a sette ore che non sono stati utilizzati per creare posti orario vengono restituiti definitivamente alle scuole.

Anche il 31 agosto non rappresenta una data nazionale di pubblicazione degli incarichi. È il termine entro il quale gli Uffici devono completare questa fase della procedura.

Dal 1° settembre al 31 dicembre: assegnazione da parte delle scuole

A partire dal 1° settembre i dirigenti formalizzano innanzitutto l’attribuzione delle ore ai docenti titolari che avevano dichiarato la propria disponibilità nella fase iniziale.

Successivamente gestiscono gli spezzoni rimasti liberi e quelli eventualmente sopravvenuti dopo l’inizio dell’anno scolastico. Questa fase deve concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Chi ha la precedenza sugli spezzoni residui?

Dopo aver assegnato le ore ai docenti titolari individuati nella fase iniziale, il dirigente deve rispettare un ordine preciso per coprire gli ulteriori spezzoni inferiori a sette ore.

La priorità spetta ai docenti già in servizio nella scuola e in possesso della specifica abilitazione o specializzazione. All’interno di questo gruppo vengono considerati prima i docenti a tempo determinato che hanno diritto al completamento d’orario, poi i docenti a tempo indeterminato con orario completo e infine quelli a tempo determinato con orario completo.

Se le ore restano ancora disponibili, la scuola scorre la prima e la seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Successivamente può rivolgersi ai docenti già in servizio che, pur non avendo l’abilitazione specifica, possiedono il titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso. Solo dopo si passa alla terza fascia delle graduatorie di istituto.

Questa successione dimostra che gli spezzoni residui non vengono assegnati automaticamente ai supplenti. Prima la scuola deve verificare tutte le possibilità di copertura interna previste dalla normativa.

Quali ore vengono assegnate attraverso GaE e GPS?

Gli spezzoni superiori a sei ore nella scuola secondaria restano nella disponibilità degli Uffici territoriali. Lo stesso vale, indipendentemente dal numero di ore, per le disponibilità della scuola dell’infanzia e primaria.

Gli Uffici possono utilizzare queste ore per creare posti interi o posti orario, anche esterni, da attribuire tramite GaE e GPS sulla base del punteggio e delle preferenze espresse nella domanda per le supplenze.

Anche gli spezzoni inferiori a sette ore possono confluire nella procedura provinciale quando l’Ufficio riesce ad aggregarli. Soltanto le ore che resistono a questo tentativo tornano definitivamente alle scuole.

Quando intervengono le graduatorie di istituto?

Le graduatorie di istituto intervengono per gli spezzoni inferiori a sette ore rimasti disponibili dopo l’attribuzione ai docenti interni.

La scuola scorre inizialmente la prima e la seconda fascia. Se non trova un docente disponibile, verifica le ulteriori possibilità di copertura interna previste dalla nota ministeriale e, in ultima battuta, utilizza la terza fascia.

La convocazione arriva direttamente dalla scuola e deve specificare la classe di concorso, il numero di ore, la durata presumibile dell’incarico e il termine entro il quale rispondere.

MAD e interpelli: quale procedura si utilizza?

Nelle scuole statali, una volta esaurite le graduatorie di istituto, il dirigente ricorre agli interpelli disciplinati dall’articolo 14, comma 22, dell’OM 27/2026.

La Messa a Disposizione resta una candidatura spontanea utilizzabile soprattutto nel settore paritario. Per le supplenze nelle scuole statali, l’interpello rappresenta lo strumento formale da utilizzare quando le graduatorie disponibili non permettono di coprire l’incarico.

Chi ha già un contratto a tempo determinato non può partecipare agli interpelli. La sola candidatura, inoltre, non attribuisce punteggio: il punteggio deriva dall’effettivo servizio svolto sulla base di un contratto.

Chi accetta uno spezzone può ottenere il completamento?

Sì. Il docente che ottiene un incarico con orario inferiore a quello previsto per una cattedra completa conserva il diritto al completamento d’orario, nei limiti stabiliti dall’articolo 12, comma 12, dell’OM 27/2026.

Il completamento si esercita nella stessa provincia e può realizzarsi attraverso una o più scuole, purché gli orari siano compatibili e vengano rispettati i limiti previsti per il numero di istituti e comuni.

L’attribuzione di uno spezzone non crea, però, una precedenza assoluta nei turni successivi. Il sistema continua a considerare la posizione in graduatoria, le preferenze presentate e le condizioni previste per il completamento.

È quindi sbagliato pensare che chi ha ottenuto poche ore venga automaticamente collocato davanti agli altri aspiranti nelle successive assegnazioni.

Che cosa succede se non si ottiene una nomina al primo turno?

Chi non riceve una nomina perché nelle preferenze espresse non erano presenti sedi disponibili non subisce automaticamente una sanzione.

La mancata indicazione di una sede viene considerata una rinuncia limitatamente a quella disponibilità. Il docente può partecipare alle successive assegnazioni soltanto per le preferenze validamente espresse e secondo quanto previsto dall’ordinanza.

Le disponibilità sopravvenute possono essere utilizzate fino al 31 dicembre, ma non esiste un recupero automatico per chi non era stato nominato nel primo turno. Restano determinanti il punteggio, la posizione in graduatoria e le preferenze inserite nella domanda.

Che cosa succede se si rinuncia a uno spezzone?

Le conseguenze dipendono dal canale dal quale arriva la proposta.

Se l’incarico annuale o fino al 30 giugno viene assegnato attraverso GaE o GPS, la rinuncia o la mancata presa di servizio comportano la perdita della possibilità di ottenere altre supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’intero periodo di validità delle graduatorie 2026/28. La preclusione riguarda GaE, GPS e, quando queste risultano esaurite o incapienti, anche graduatorie di istituto e interpelli.

Rimangono normalmente accessibili le supplenze brevi e temporanee conferite dalle graduatorie di istituto. La situazione cambia in caso di abbandono di un incarico già iniziato, che comporta conseguenze più estese.

Se, invece, la proposta proviene direttamente da una graduatoria di istituto, la rinuncia o la mancata risposta nei termini producono la sanzione prevista per quella specifica graduatoria e per l’anno scolastico in corso.

Prima di rifiutare è quindi essenziale controllare sia la provenienza della proposta sia la durata del contratto.

Si può lasciare una supplenza breve per un incarico più lungo?

Il docente già in servizio con una supplenza conferita da graduatoria di istituto può lasciarla per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche attribuita da GaE o GPS.

L’articolo 15, comma 3, dell’OM 27/2026 consente questo passaggio senza applicare le sanzioni previste per l’abbandono.

Non bisogna confondere questa possibilità con l’interruzione volontaria di un incarico per accettare un’altra supplenza della stessa tipologia. Prima di lasciare il servizio è sempre opportuno verificare con la scuola che la nuova proposta rientri effettivamente nei casi consentiti.

Domande frequenti

Ho dichiarato la disponibilità alle ore aggiuntive: sono obbligato ad accettarle?

La dichiarazione presentata a luglio rappresenta una manifestazione di disponibilità e non garantisce l’attribuzione delle ore. Se la tua situazione è cambiata, devi comunicarlo tempestivamente alla segreteria prima della formalizzazione dell’incarico. È comunque opportuno verificare le condizioni indicate nell’avviso interno pubblicato dalla propria scuola.

Le scuole assegnano le ore già dal 25 agosto?

Non ancora in via definitiva. Entro il 25 agosto gli Uffici territoriali individuano gli spezzoni che possono essere gestiti dalle scuole. Le assegnazioni ai docenti titolari vengono formalizzate a partire dal 1° settembre.

Tutti gli spezzoni fino a 6 ore vanno ai docenti di ruolo?

No. Prima gli Uffici possono utilizzarli per la mobilità e per creare posti orario mediante aggregazione. Soltanto gli spezzoni restituiti alle scuole possono essere assegnati internamente. Se restano ancora liberi, si passa agli altri docenti in servizio e alle graduatorie di istituto secondo l’ordine stabilito dalla Nota n. 16054.

Posso superare le 18 ore settimanali?

Sì. Nella scuola secondaria un docente di ruolo può accettare ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, ma non può superare il limite complessivo di 24 ore settimanali.

Se accetto uno spezzone posso ricevere altre ore?

Sì, purché ricorrano le condizioni per il completamento d’orario. Il completamento deve avvenire nella stessa provincia, rispettare la compatibilità degli orari e seguire le regole dell’OM 27/2026.

Rinunciare a uno spezzone della scuola comporta l’esclusione per due anni?

Non se si tratta di una proposta arrivata esclusivamente da graduatoria di istituto. In questo caso si applica la sanzione relativa alla specifica graduatoria e all’anno scolastico in corso. La preclusione per l’intero biennio riguarda invece la rinuncia o la mancata presa di servizio su incarichi annuali o fino al 30 giugno assegnati attraverso GaE o GPS.

Entro quando possono essere assegnati gli spezzoni sopravvenuti?

Gli spezzoni inferiori a sette ore sopravvenuti nella scuola secondaria vengono gestiti dai dirigenti scolastici fino al 31 dicembre 2026. Gli spezzoni superiori a sei ore e tutte le disponibilità della scuola dell’infanzia e primaria restano invece nella competenza degli Uffici territoriali.

Se hai trovato utile questo contenuto, prova a dare un'occhiata a questo:

Rinuncia supplenza GPS: cosa si rischia?

Per ulteriori news e aggiornamenti sul mondo scuola, segui il blog di Docenti.it