Supplenze scuola 2025: l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 ha introdotto importanti novità in merito alla gestione delle supplenze per il personale docente. Oltre a stabilire le modalità per l’aggiornamento delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) sia per i posti comuni che di sostegno, l’ordinanza chiarisce anche le regole da seguire per l’assegnazione delle supplenze nel biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026.
Le tipologie di supplenze previste
Le supplenze vengono assegnate una volta concluse le immissioni in ruolo e possono essere di diversa natura. La distinzione principale riguarda la durata dell’incarico: si va dalle supplenze annuali, valide fino al 31 agosto, a quelle temporanee, che terminano con la fine delle attività didattiche, il 30 giugno.
Esistono anche gli spezzoni orari, ovvero incarichi parziali che non arrivano a costituire una cattedra completa. Questi sono previsti soprattutto nella scuola secondaria (da 7 a 17 ore) e in quella primaria (da 7 a 23 ore). Infine, ci sono incarichi per esigenze temporanee, assegnati caso per caso.
L’assegnazione delle supplenze segue un ordine preciso, che dipende dalle graduatorie e dalle domande presentate dai docenti.
Le supplenze annuali e quelle temporanee (compresi gli spezzoni superiori a 7 ore) vengono gestite dagli Uffici Scolastici Territoriali. I docenti devono presentare la propria domanda di disponibilità entro le ore 14:00 del 30 luglio 2025, indicando fino a 150 sedi preferite.
La priorità è data ai docenti inseriti nelle seguenti graduatorie: prima le GAE (Graduatorie ad Esaurimento), poi la prima fascia GPS, gli elenchi aggiuntivi e infine la seconda fascia GPS.
Le supplenze inferiori a 6 ore e quelle temporanee che non rientrano tra quelle precedenti, vengono invece gestite direttamente dai dirigenti scolastici. In questo caso, si fa riferimento alle graduatorie d’istituto.
Supplenze 2025: quando si è considerabili rinunciatari?
La rinuncia alla supplenza può avvenire anche in modo non esplicito. Non è necessario dichiararlo apertamente: in alcuni casi, l’assenza di una scelta o un’omissione equivale a una rinuncia vera e propria.
Ad esempio, viene considerato rinunciatario chi:
- Non presenta la domanda entro il termine stabilito;
- Non seleziona la sezione dedicata alle supplenze nel modulo di candidatura;
- Non indica determinate sedi, classi di concorso o tipi di posto, pur avendone il titolo.
Questi comportamenti portano alla perdita del diritto ad essere nominati, per tutto l’anno scolastico di riferimento, attraverso le graduatorie GPS e GAE.
L’assegnazione delle supplenze avviene tramite un algoritmo ministeriale. Una volta conclusa la fase di attribuzione, non viene ripetuta. Questo significa che eventuali disponibilità che si liberano successivamente, ad esempio per rinuncia supplenza, vengono assegnate nelle fasi successive, solo ai docenti che non erano ancora stati presi in considerazione nella fase iniziale.
Il docente che ha bisogno di completare l’orario con uno spezzone non viene incluso in questo automatismo.
Quali sono le conseguenze di una rinuncia?
Rinunciare a una supplenza assegnata tramite GPS o GAE ha conseguenze importanti. Chi decide di non accettare l’incarico o non prende servizio nei tempi stabiliti, viene escluso da tutte le ulteriori fasi di assegnazione per supplenze annuali e temporanee, anche se emergono nuove disponibilità.
L’unica eccezione riguarda le supplenze conferite tramite graduatoria d’istituto, che restano accessibili anche in caso di rinuncia.
Chi ha rinunciato a una supplenza annuale o non si è presentato in tempo per prendere servizio, può comunque ricevere incarichi per supplenze brevi o saltuarie.
Supplenze 2025: differenza tra rinuncia e abbandono dell'incarico
La situazione cambia radicalmente se un docente accetta l’incarico, prende servizio e poi lo abbandona. In questo caso, la sanzione è molto più severa: si perde il diritto ad accedere a qualsiasi tipo di supplenza, da tutte le graduatorie (GAE, GPS e d’istituto), per tutta la validità delle graduatorie stesse.
L’abbandono ingiustificato è quindi una delle forme più gravi di rinuncia supplenza e comporta l’esclusione totale dal sistema di nomine.
Per rispondere agli avvisi pubblicati dalle scuole per la copertura di cattedre vacanti post scorrimento delle graduatorie:
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