Di regola no: il primo anno di ruolo l'anno di formazione e prova va svolto nella scuola di immissione in ruolo, non in assegnazione provvisoria, quella che l'Ufficio scolastico ti assegna al momento della nomina.
Per i vincitori e i futuri neoimmessi del concorso PNRR3 vale lo stesso principio: se prendi servizio dal 1° settembre 2026, l'anno di prova lo fai nella sede assegnata, non in un'altra ottenuta con la mobilità annuale.
C'è anche un secondo ostacolo.
Chi entra in ruolo è soggetto al vincolo triennale: per tre anni scolastici non può chiedere mobilità né assegnazione provvisoria (la cosiddetta mobilità annuale), salvo che rientri in una delle deroghe previste dalla normativa.
Quindi, in condizioni normali, il neoassunto PNRR3 non può avvicinarsi a casa con l'assegnazione provvisoria già al primo anno.
Quando l'anno di prova si può fare in assegnazione provvisoria?
L'eccezione scatta quando l'anno di prova viene rinviato.
Se il docente, per un motivo legittimo, posticipa l'anno di formazione e prova e nel frattempo ottiene un'assegnazione provvisoria (perché rientra in una deroga al vincolo), allora può svolgere l'anno di prova nella sede dell'assegnazione, non più in quella di immissione in ruolo.
Resta però una condizione importante: l'assegnazione deve essere sulla stessa tipologia di posto o classe di concorso per cui sei stato assunto.
L'anno di prova, infatti, serve a valutarti proprio sull'insegnamento del tuo ruolo: non puoi maturarlo su un posto diverso da quello dell'immissione.
Cosa serve perché l'anno di prova sia valido
L'anno di formazione e prova è valido solo se raggiungi i requisiti minimi di servizio.
La normativa chiede almeno 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattica effettiva. Senza questi numeri l'anno non si considera concluso e va ripetuto.
Al percorso si aggiunge la formazione, gestita anche tramite la piattaforma INDIRE (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), con bilancio delle competenze, portfolio e attività online. Superata la valutazione finale del comitato di valutazione, ottieni la conferma in ruolo nella sede.
Per informazioni più dettagliate:
Quali sono le attività previste durante l'anno di prova?
Qual è il quadro normativo di riferimento
Il riferimento principale è l'articolo 13 del D.lgs. 59/2017, che disciplina l'anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, insieme al DM 226/2022 e al DM 158/2024, che ne definiscono attività, requisiti e modalità di valutazione.
Le regole su vincolo triennale e deroghe all'assegnazione provvisoria, invece, vivono nel CCNI mobilità e nelle ordinanze annuali sulle assegnazioni e utilizzazioni. Sono testi che cambiano ogni anno: prima di muoverti, controlla la versione aggiornata per il 2026/27.
Cosa fare ora se sei un vincitore o neo-immesso PNRR3
Il punto di partenza pratico è chiaro: metti in conto di svolgere il primo anno di servizio nella scuola di immissione in ruolo.
Solo se ricorrono i presupposti del rinvio dell'anno di prova e di una deroga al vincolo puoi ragionare sull'assegnazione provvisoria, e sempre sulla stessa tipologia di posto.
Prima di prendere decisioni, verifica la tua posizione con l'USR competente e leggi l'ordinanza sulle assegnazioni provvisorie 2026/27.
Se l'obiettivo è avvicinarti a casa, valuta con calma se conviene di più accettare il ruolo e attendere, oppure se rientri in una delle deroghe che aprono già al primo anno.
Domande frequenti
Un neoassunto PNRR3 può chiedere l'assegnazione provvisoria il primo anno?
Di regola no. Chi entra in ruolo è soggetto al vincolo triennale e non può chiedere mobilità annuale per tre anni, salvo rientri in una deroga prevista dalla normativa. Solo in quel caso può presentare domanda di assegnazione provvisoria già dal primo anno.
Si può svolgere l'anno di prova in assegnazione provvisoria?
Sì, ma solo se l'anno di prova viene rinviato e nel frattempo si ottiene un'assegnazione provvisoria sulla stessa tipologia di posto o classe di concorso dell'immissione in ruolo. Senza rinvio, l'anno di prova va svolto nella scuola di assunzione.
Quanti giorni servono per validare l'anno di formazione e prova?
Servono almeno 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattica effettiva. Se non raggiungi questi requisiti, l'anno di prova non è valido e va ripetuto l'anno successivo.
Quali norme regolano l'anno di prova dei neoassunti?
Il riferimento è l'articolo 13 del D.lgs. 59/2017, insieme al DM 226/2022 e al DM 158/2024. La formazione passa anche dalla piattaforma INDIRE, con bilancio delle competenze e portfolio, fino alla valutazione del comitato di valutazione.
Se hai trovato utile questo contenuto, prova a dare un'occhiata a questo:
Vincolo triennale mobilità docenti: cosa dice la normativa?
Per ulteriori news e aggiornamenti sul mondo scuola, segui il blog di Docenti.it