Aggiornamento terza fascia ATA 2027: quali titoli danno punti

Aggiornamento terza fascia ATA 2027: titoli utili, punteggi e scadenze

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Quando ci sarà l’aggiornamento della terza fascia ATA 2027?

L’aggiornamento della terza fascia ATA 2027 sarà la prossima occasione per inserirsi nelle graduatorie di circolo e di istituto, aggiornare il punteggio oppure cambiare provincia.

Le graduatorie attualmente utilizzate sono state costituite con il Decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 e valgono per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Il prossimo aggiornamento dovrebbe quindi riguardare il triennio 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

All’8 ottobre 2026, però, il Ministero non ha ancora pubblicato il nuovo decreto. Non sono quindi ufficiali né le date della domanda né le future tabelle di valutazione.

Nel precedente aggiornamento le istanze sono state presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024. È possibile che anche la procedura del 2027 si apra tra la primavera e l’inizio dell’estate, ma il calendario sarà definito esclusivamente dal nuovo bando.

Conviene comunque muoversi in anticipo. Con le regole attuali, titoli e requisiti devono essere posseduti entro la scadenza della domanda. Iniziare un corso soltanto dopo la pubblicazione del decreto potrebbe non lasciare il tempo necessario per completarlo e ottenere l’attestato.

Chi deve presentare la domanda nel 2027?

La domanda dovrà essere presentata anche da chi risulta già inserito nelle graduatorie 2024/2027. Il passaggio al nuovo triennio non avviene automaticamente.

Chi non ha nuovi titoli o servizi dovrà chiedere la conferma della propria posizione. Chi ha maturato nuovi servizi o conseguito altri titoli dovrà presentare una domanda di aggiornamento. L’aspirante che entra per la prima volta, oppure aggiunge un profilo nel quale non era precedentemente inserito, dovrà invece compilare la domanda di inserimento.

Il rinnovo triennale permette anche di cambiare provincia. Con le regole del DM 89/2024 si può scegliere una sola provincia e indicare fino a 30 istituzioni scolastiche, valide per tutti i profili richiesti.

La mancata presentazione della domanda comporta l’esclusione dalle nuove graduatorie per l’intero triennio. Nel 2024, infatti, anche gli aspiranti già presenti negli elenchi precedenti hanno dovuto presentare un’istanza di conferma.

Per quali profili si può presentare domanda?

Nel 2024 la procedura ha interessato otto profili professionali:

assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico.

L’operatore scolastico è il nuovo profilo introdotto dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. Era già presente nella domanda del 2024, anche se la sua concreta attivazione è stata rinviata. Il profilo non sostituisce automaticamente quello del collaboratore scolastico: si tratta di due figure distinte, con requisiti e graduatorie separate.

La domanda viene normalmente presentata in modalità telematica tramite Istanze Online – POLIS, utilizzando SPID o CIE.

Quali sono i titoli di accesso ai profili ATA?

I requisiti dovranno essere confermati dal decreto del 2027. In base al CCNL del 18 gennaio 2024 e al DM 89/2024, il quadro attualmente vigente è il seguente.

Per il profilo di assistente amministrativo occorrono un diploma di scuola secondaria di secondo grado e la Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Per diventare assistente tecnico servono un diploma corrispondente a una delle aree di laboratorio previste dal Ministero e la certificazione digitale. Non tutti i diplomi permettono di accedere a tutte le aree: la corrispondenza deve essere verificata attraverso l’apposito applicativo ministeriale.

I profili di cuoco, infermiere, guardarobiere e operatore dei servizi agrari richiedono il titolo specifico indicato dal contratto collettivo, oltre alla certificazione digitale.

Per il collaboratore scolastico sono ammessi, secondo le condizioni previste dal decreto, diplomi di qualifica triennale, certificati di competenze relativi al primo triennio dei percorsi professionali, diplomi di maturità e gli altri titoli espressamente equiparati. È l’unico profilo per il quale non è richiesta la CIAD.

L’accesso al profilo di operatore scolastico richiede una combinazione di titolo di studio, CIAD e competenze socio-assistenziali. Tra i titoli previsti rientra l’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali. In alternativa, possono essere utilizzati gli altri titoli scolastici ammessi dal DM 89/2024, accompagnati dalla certificazione di competenze socio-assistenziali prevista per il profilo. La sola qualifica OSA, OSS o ASACOM, senza il necessario titolo scolastico, non è sufficiente.

Rimangono inoltre alcune disposizioni transitorie per chi era già inserito nelle precedenti graduatorie o aveva maturato il servizio richiesto entro le date indicate dal decreto. Chi si inserirà per la prima volta nel 2027 dovrà fare riferimento ai requisiti stabiliti dal nuovo bando.

CIAD: requisito di accesso e non titolo aggiuntivo

La Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale è richiesta per tutti i profili ATA tranne quello di collaboratore scolastico.

Non basta che il corso o l’ente siano genericamente riconosciuti dal Ministero. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato presso Accredia, risultare registrata nella banca dati dell’ente di accreditamento e attestare competenze conformi ai framework europei richiamati dal contratto collettivo.

Quando viene utilizzata come requisito di accesso, la CIAD non attribuisce punteggio aggiuntivo.

Nel 2024 gli aspiranti che non la possedevano hanno potuto inserirsi con riserva e conseguirla entro il 30 aprile 2025. Si trattava, però, di una disposizione transitoria collegata all’introduzione del nuovo ordinamento ATA. Non è possibile presumere che nel 2027 venga concessa un’altra proroga.

Chi intende inserirsi nel prossimo triennio dovrebbe quindi conseguire la CIAD prima dell’apertura delle domande e verificare che il certificato risulti correttamente registrato.

Quali titoli danno punteggio nella terza fascia ATA?

Fino alla pubblicazione del nuovo decreto, l’unico riferimento certo rimane l’Allegato A del DM 89/2024. Le tabelle cambiano in base al profilo: un titolo che assegna punti all’assistente amministrativo può non avere alcun valore per il collaboratore scolastico o per l’assistente tecnico.

Titoli per assistente amministrativo

Nella tabella vigente, oltre al punteggio attribuito al diploma di accesso, vengono valutati:

la laurea, con 2 punti;
l’attestato di qualifica professionale relativo alla trattazione dei testi o alla gestione amministrativa mediante strumenti informatici, con 1,50 punti;
l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici, con 1 punto;
l’idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami relativi alle carriere di concetto o esecutive, con 1 punto;
una certificazione informatica e digitale diversa dalla CIAD utilizzata per l’accesso, con 0,25 punti.

Per la qualifica professionale e per la dattilografia non basta che il soggetto formatore dichiari di essere accreditato. Il titolo deve rispettare esattamente le condizioni indicate dalla tabella ministeriale e riportare gli estremi dell’ente pubblico che ha istituito o autorizzato il percorso. L’attestato di dattilografia, in particolare, deve derivare da un corso istituito dallo Stato, da una Regione o da un altro ente pubblico.

Titoli per gli altri profili

Per assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e operatore dei servizi agrari la laurea può valere 2 punti, secondo le condizioni previste dalla rispettiva tabella. Il medesimo titolo non può essere valutato due volte quando costituisce già il requisito necessario per entrare nel profilo.

Per collaboratore scolastico e operatore scolastico le qualifiche regionali in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario o nell’assistenza educativa alle persone con disabilità possono attribuire 1 punto. Rientrano, quando conformi alla tabella, qualifiche come OSA, OSS e quelle riconducibili all’assistenza educativa dei disabili.

Anche in questo caso occorre distinguere il titolo utilizzato per l’accesso da quello dichiarato come titolo aggiuntivo. La stessa qualifica non può produrre contemporaneamente entrambi gli effetti quando la tabella ne impedisce la doppia valutazione.

Come si calcola il voto del titolo di accesso?

Il titolo con cui si accede al profilo viene generalmente valutato rapportando il voto a dieci.

Un diploma conseguito con 80/100 vale 8 punti, mentre un diploma con 60/100 vale 6 punti. Per i titoli espressi in sessantesimi, il voto viene convertito in decimi.

Quando il titolo riporta un giudizio sintetico, si applicano i valori previsti dalla tabella: sufficiente 6, buono 7, distinto 8 e ottimo 9.

Se per lo stesso profilo si possiedono più titoli validi, viene valutato un solo titolo di accesso. È quindi importante indicare quello più favorevole, purché rispetti pienamente i requisiti richiesti.

Quante certificazioni informatiche si possono dichiarare?

Le tabelle del DM 89/2024 valutano una sola certificazione informatica e digitale, con un punteggio di 0,25.

Per i profili nei quali la CIAD costituisce requisito di accesso, la certificazione dichiarata per ottenere gli 0,25 punti deve essere diversa da quella usata per entrare in graduatoria.

Il collaboratore scolastico non ha bisogno della CIAD come requisito. Per questo profilo una certificazione digitale conforme alla voce prevista dalla tabella può essere valutata come titolo culturale.

Non si sommano più certificazioni informatiche. Presentarne due o tre non porta quindi a 0,50 o 0,75 punti.

Gli aspiranti che avevano già ottenuto un punteggio per certificazioni informatiche nelle graduatorie precedenti conservano il punteggio storico nei limiti previsti dalle avvertenze del DM 89/2024. Le regole definitive per il prossimo triennio dovranno comunque essere confermate dal nuovo decreto.

Quanto vale il servizio ATA?

Il servizio è generalmente l’elemento che incide maggiormente sul punteggio.

Un anno scolastico di servizio svolto in una scuola statale nello stesso profilo per il quale si chiede la valutazione vale 6 punti. Il calcolo avviene attribuendo 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino al massimo previsto per l’anno scolastico.

Lo stesso servizio prestato nelle scuole non statali autorizzate o paritarie viene valutato in misura ridotta, secondo le condizioni riportate nella tabella.

Il servizio prestato in un profilo ATA diverso da quello richiesto viene considerato come servizio non specifico. Nelle tabelle vigenti vale generalmente 1,20 punti l’anno per i profili dell’area degli assistenti e 1,80 punti l’anno per collaboratore e operatore scolastico.

Il servizio reso alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e negli altri enti espressamente indicati dalle tabelle vale, nelle ipotesi previste, 0,60 punti per anno, cioè 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Il servizio part-time viene valutato per intero sotto il profilo della durata. La riduzione dell’orario settimanale non dimezza quindi automaticamente il punteggio.

Durante uno stesso periodo non è possibile sommare due servizi contemporanei. Si valuta quello più favorevole, nei limiti massimi stabiliti per ciascun anno scolastico.

Come viene valutato il servizio civile?

La valutazione dipende dalla tipologia di servizio e dal periodo in cui è stato svolto.

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato e alcune forme di servizio civile possono essere valutati secondo le disposizioni contenute nelle avvertenze delle tabelle. Quando sono stati svolti in costanza di un rapporto di lavoro già valutabile, possono seguire il trattamento del servizio relativo al profilo ricoperto. Negli altri casi viene normalmente applicato il punteggio previsto per il servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Non tutte le esperienze chiamate genericamente “servizio civile” sono automaticamente equiparate. Il servizio civile universale, il servizio sostitutivo della leva e le attività di volontariato devono essere tenuti distinti. Prima di dichiararli occorre controllare il contratto, l’attestato e la specifica voce del decreto.

Le sentenze ottenute da singoli candidati non modificano automaticamente le tabelle per tutti gli aspiranti, perché producono effetti nel giudizio in cui sono state emesse.

Entro quando bisogna conseguire i titoli?

Secondo l’articolo 2, comma 13, del DM 89/2024, i requisiti e i titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda.

Questo significa che non basta essere iscritti a un corso o aver prenotato l’esame. Entro l’ultimo giorno utile deve essere stato conseguito il titolo e devono risultare disponibili gli elementi necessari per dichiararlo correttamente.

La regola riguarda il diploma, la laurea, la CIAD, le qualifiche professionali, la dattilografia, le certificazioni informatiche e gli altri titoli valutabili.

Se la procedura del 2027 dovesse chiudersi prima della conclusione degli esami di Stato, chi conseguirà il diploma nell’estate 2027 potrebbe non riuscire a utilizzarlo per quel triennio. Dipenderà dalla data effettiva fissata dal Ministero.

Anche il servizio sarà valutato fino alla data indicata dal nuovo decreto. Nel 2024 era possibile dichiarare quello maturato entro la scadenza dell’istanza.

Come funzionano i titoli esteri?

Chi possiede un titolo conseguito all’estero deve ottenere il riconoscimento richiesto dalla normativa italiana.

Con le regole del 2024, l’aspirante che aveva già presentato la domanda di riconoscimento entro la scadenza poteva essere inserito con riserva. La riserva doveva però essere sciolta prima della stipula del contratto.

Non è sufficiente una traduzione del diploma e neppure una semplice dichiarazione dell’ente estero. Servono la procedura di riconoscimento prevista per quel titolo e la documentazione indicata dal bando.

Quando vengono controllati i titoli dichiarati?

La domanda viene presentata tramite autocertificazione. Normalmente non si allegano tutti gli attestati, ma questo non significa che i controlli non vengano effettuati.

La scuola che stipula il primo contratto verifica i titoli e i servizi dichiarati. Può confermare il punteggio, rettificarlo oppure escludere l’aspirante quando manca un requisito di accesso.

Le dichiarazioni false possono produrre conseguenze ulteriori rispetto alla semplice perdita dei punti. Il servizio svolto sulla base di un titolo di accesso non valido può essere considerato prestato di fatto e non di diritto, con la conseguente perdita del punteggio.

Prima di inviare la domanda è quindi importante avere a disposizione il titolo originale, il certificato, gli estremi dell’ente che lo ha rilasciato e, quando necessario, quelli dell’atto pubblico che ha istituito il corso.

Le tabelle del 2027 saranno uguali a quelle del 2024?

Non è ancora possibile saperlo.

I punteggi illustrati in questo articolo derivano dal DM 89/2024 e non possono essere presentati come già definitivi per il triennio 2027/2030.

Il nuovo decreto potrà confermare le tabelle, modificarle oppure introdurre regole transitorie. Potrebbero incidere anche eventuali novità contrattuali sui profili professionali e sui titoli di accesso.

Per questo è opportuno diffidare da chi pubblicizza oggi un corso come “sicuramente valido per le nuove graduatorie ATA 2027”. Un titolo può essere valutato con le regole vigenti, ma la certezza per il prossimo triennio arriverà soltanto con il decreto ministeriale.

Quali titoli non danno punteggio nelle tabelle attuali?

Le certificazioni linguistiche non compaiono tra i titoli valutabili nelle tabelle ATA di terza fascia.

Non attribuiscono punteggio neppure i master universitari, i corsi di perfezionamento, i percorsi da 24, 30 o 60 CFU e i corsi di formazione generici, salvo che producano uno specifico titolo espressamente previsto dalla tabella del profilo.

La laurea non assegna punti nella graduatoria del collaboratore scolastico o dell’operatore scolastico. Per questi profili contano invece le qualifiche socio-assistenziali indicate nel decreto.

Una seconda certificazione informatica non aggiunge altri 0,25 punti, perché la tabella ne valuta una sola.

La CIAD non dà un punteggio aggiuntivo nei profili per i quali viene utilizzata come requisito di accesso.

Anche un corso di dattilografia può valere zero se non rispetta le condizioni della tabella. Il semplice accreditamento dell’ente formatore non dimostra che il corso sia stato istituito dallo Stato, da una Regione o da un altro ente pubblico.

Come prepararsi all’aggiornamento ATA 2027

Il primo controllo deve riguardare il titolo di accesso. Occorre verificare che sia valido per il profilo scelto, recuperare il voto esatto e, per l’assistente tecnico, controllare le aree di laboratorio alle quali consente di accedere.

Chi punta a un profilo diverso da collaboratore scolastico dovrebbe conseguire per tempo la CIAD e controllarne la registrazione presso Accredia.

Chi è già inserito dovrebbe conservare la domanda del 2024, il dettaglio del punteggio, i contratti e gli attestati relativi ai nuovi servizi. È utile annotare le date precise di inizio e fine di ogni supplenza, comprese quelle ancora in corso.

Per aumentare il punteggio, prima di acquistare un corso bisogna verificare che il titolo finale compaia nella tabella del proprio profilo. Non conta il nome commerciale utilizzato nella pubblicità: contano la natura giuridica del titolo, l’ente che lo rilascia e gli estremi normativi riportati sull’attestato.

Domande frequenti

Quando uscirà il bando ATA di terza fascia 2027?

All’8 ottobre 2026 il Ministero non ha ancora pubblicato il decreto. Nel 2024 le domande sono state presentate dal 28 maggio al 28 giugno, ma il calendario del 2027 potrà essere diverso.

Chi è già inserito deve presentare nuovamente la domanda?

Sì. L’inserimento non viene trasferito automaticamente da un triennio all’altro. Chi non ha nuovi titoli presenterà la conferma; chi ha maturato nuovi servizi o conseguito altri titoli chiederà l’aggiornamento.

La CIAD aumenta il punteggio?

No, quando è utilizzata come requisito di accesso. Per i profili diversi dal collaboratore scolastico è necessaria per entrare in graduatoria, ma non attribuisce punti aggiuntivi. Una diversa certificazione informatica può valere 0,25 punti secondo la tabella vigente.

Quanti punti vale la qualifica ASACOM?

Nelle tabelle del DM 89/2024 la qualifica riconducibile all’assistenza educativa delle persone con disabilità può valere 1 punto per collaboratore scolastico e operatore scolastico, se è una qualifica regionale conforme alle condizioni previste. Se la stessa certificazione viene utilizzata per completare il requisito di accesso dell’operatore scolastico, bisogna verificare che possa essere valutata anche come titolo ulteriore e non duplicare il medesimo titolo.

La qualifica OSA e la qualifica ASACOM sono cumulabili?

Le tabelle valutano le qualifiche professionali socio-assistenziali, socio-sanitarie e per l’assistenza educativa ai disabili secondo le condizioni indicate dal decreto. Se si possiedono due qualifiche autonome, entrambe valide e non utilizzate come medesimo requisito di accesso, possono essere dichiarate. La scuola deve però verificare che si tratti realmente di due titoli distinti e conformi alla tabella, non di attestati sovrapposti o di semplici corsi di formazione.

Entro quando deve essere conseguito un titolo?

Con le regole del 2024, entro la data di scadenza della domanda. Un corso ancora in svolgimento o un esame sostenuto dopo la chiusura non può essere dichiarato, salvo differenti disposizioni del nuovo decreto.

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