Aspettativa docenti: quali sono le regole?

Aspettativa docenti: quali sono le regole?

article pic

Non tutti conoscono le regole dell'aspettativa docenti: è espressamente prevista dal CCNL e riguarda motivi famigliari, personali e di studio.

Ma di che cosa si tratta nello specifico?
Chi può richiederla, per quali motivi e quanto può durare?

Qui rispondiamo alle principali domande sull'aspettativa.

Aspettativa docenti: cos'è e chi può richiederla

Le regole sull'aspettativa del personale scolastico sono descritte nel CCNL del 29 novembre 2007.

L'aspettativa è sostanzialmente un periodo di tempo durante il quale
il lavoratore si astiene dal lavoro a causa di motivi specifici.

La normativa permette il periodo di aspettativa a tutto il personale assunto con contratto indeterminato, a prescindere dal periodo di prova.

Non solo: anche il personale con contratto determinato può richiedere l'aspettativa.

In questo caso si parla però di docenti con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Rientrano anche i supplenti Covid.

Anche il personale ATA e i docenti di religione possono richiedere l'aspettativa.

Motivi e durata dell'aspettativa

L'aspettativa può essere richiesta per:

  • motivi di studio
  • motivi personali
  • inoltre, motivi di famiglia
  • e problematiche gravi

Nei motivi di studio rientra la frequenza di un corso universitario e il periodo di stesura della relazione finale.

Per quanto riguarda i motivi personali e di famiglia, la Corte Conti del 3 febbraio 1984 recita:

"Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola."

Fonte: OrizzonteScuola

Per i motivi di studio, personali e di famiglia, l'aspettativa può durare:

  • un massimo di 12 mesi, se non vi è soluzione di continuità;
  • un massimo di 30 mesi in un quinquennio, con periodi frazionari (il quinquennio è quello che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto).

Per problematiche gravi,
è possibile richiedere un periodo di aspettativa eccezionale di ulteriori 6 mesi.

Nel caso di un'aspettativa di massimo 12 mesi:

  • due periodi di aspettativa intervallati da servizio attivo inferiore a 6 mesi, si sommano fino al limite massimo dei 12 mesi possibili (in questo caso, i periodi si considerano comunque come “continuativi”);
  • se il servizio attivo è superiore ai 6 mesi, il computo massimo dei 12 mesi ricomincia daccapo (sempre nei limiti complessivi dei 30 mesi e temporale del quinquennio).

Ricordiamo che, se il lavoratore riprende servizio al termine del periodo di aspettativa,
deve intercorrere un intervallo minimo di 6 mesi di servizio attivo,
prima di poter chiedere un nuovo periodo di aspettativa.

Che cosa succede durante il periodo di aspettativa?

Durante il periodo di aspettativa, il dipendente non è retribuito.

Inoltre, il tempo trascorso in aspettativa:

  • interrompe l’anzianità di servizio;
  • non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.

In particolare, per il personale con contratto a tempo indeterminato, l'aspettativa:

  • non è utile ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo);
  • non è utile ai fini della continuità del servizio, valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna, per l’individuazione del personale soprannumerario.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia, il punteggio per i servizi di ruolo e di pre-ruolo sarà attribuito per intero solo se, nel relativo anno scolastico, l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.

Per il personale con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto, l'aspettativa:

  • interrompe l'anzianità di servizio;
  • non è utile ai fini delle ferie, della tredicesima, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi;
  • e non è valida ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie.

Come si richiede?

Coloro che sono intenzionati ad usufruire di un periodo di aspettativa, devono presentare una domanda motivata al Dirigente Scolastico con anticipo.

La domanda deve essere scritta in carta semplice e deve contenere i motivi della richiesta,
la data di decorrenza e la durata dell'assenza.


Bisogna esplicitare le ragioni anche attraverso le condizioni personali, famigliari e di studio.

Il CCNL non descrive le tempistiche con le quali una domanda di aspettativa deve essere confermata o meno.
In generale, il Dirigente Scolastico deve rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Chiaramente, per motivi gravi e imminenti, la Dirigenza potrebbe comunicare la risposta in tempi più brevi.

Il Dirigente Scolastico potrebbe anche:

  • concedere un'aspettativa con durata minore rispetto a quella richiesta;
  • differire nel tempo la richiesta;
  • revocare l'aspettativa concessa;
  • respingere la domanda.

Si può lavorare durante il periodo di aspettativa?

L'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) afferma che il dipendente in aspettativa non può svolgere nessun tipo di attività lavorativa.

Tuttavia, è possibile affidare incarichi lavorativi al candidato in aspettativa con queste condizioni:

  • incarico occasionale e temporaneo;
  • assenza di conflitti con gli interessi dell'amministrazione;
  • compatibilità dell'impegno secondario con l'attività lavorativa di servizio.

Sarà il Dirigente Scolastico a decretare la possibilità o meno del dipendente di poter svolgere un'attività lavorativa.

Leggi anche:

Photo credit: pexels.com