Assegnazioni provvisorie 2026/27: quando apre la domanda

Assegnazioni provvisorie 2026/27: quando apre la domanda?

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Le assegnazioni provvisorie 2026/27 non sono ancora partite: al momento manca la nota del Ministero con le date ufficiali per la presentazione della domanda.

Mancherebbe ancora la firma del CCNI, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sulla mobilità annuale, attesa nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda la finestra di presentazione, le stime circolate tra giugno e inizio luglio indicano periodi diversi, compresi tra il 7 e il 24 luglio: 7-18, 9-20 o 13-24 luglio.

Il precedente può aiutare a orientarsi: nel 2025 le domande furono presentate dal 14 al 25 luglio.

Finché non sarà pubblicata la nota del MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito, ogni data resta una previsione.

Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria e per quali motivi?

L’assegnazione provvisoria è il movimento annuale che consente, se sei un docente di ruolo, di prestare servizio per un anno in una provincia diversa da quella di titolarità oppure in un altro comune della stessa provincia.

Non si tratta di un trasferimento: la titolarità resta nella scuola di appartenenza, ma per quell’anno puoi lavorare più vicino alla famiglia.

È possibile indicare una sola provincia.

I motivi sono tassativi e ruotano principalmente attorno al ricongiungimento familiare: al coniuge o alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, ai figli o ai genitori. Rientrano tra i motivi anche gravi esigenze di salute.

Tra le novità attese nel contratto ci sarebbe l’estensione del ricongiungimento ai genitori over 65.

È importante ricordare anche l’effetto sulla continuità: l’assegnazione provvisoria interrompe la continuità nella scuola di titolarità, con conseguenze sul punteggio nella graduatoria interna.

Puoi chiederla per un’altra classe di concorso o un altro grado?

Sì. È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria anche per un’altra classe di concorso o per un grado diverso di istruzione, ma solo se si possiede la specifica abilitazione e se è stato superato l’anno di prova con conferma in ruolo.

Per i posti di sostegno serve il titolo di specializzazione. Per le classi di concorso ITP, cioè insegnanti tecnico-pratici, è sufficiente il titolo di studio richiesto.

Questa richiesta è aggiuntiva, non sostitutiva. L’ufficio esamina prima la domanda relativa alla classe di concorso di titolarità e poi quella per le altre classi o gradi.

Nella domanda devono essere dichiarati abilitazione, anno di superamento della prova, scuola e data della conferma in ruolo. Dichiarazioni mancanti possono comportare l’annullamento della richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 7 del CCNI, nella ricostruzione della Tecnica della Scuola.

Di conseguenza, i neoassunti che non hanno ancora ottenuto la conferma in ruolo restano esclusi da questa possibilità e possono presentare domanda solo per la propria classe di concorso di titolarità.

Come si presenta la domanda di assegnazione provvisoria?

Se sei un docente di ruolo, la domanda dovrà essere presentata su Istanze Online, POLIS, con accesso tramite SPID o CIE, come avvenuto negli anni precedenti.

Per il personale educativo, gli insegnanti di religione e i docenti a tempo determinato è previsto il modulo ministeriale da inviare via PEC. Il personale ATA, invece, utilizza il modello cartaceo dedicato.

Puoi comunque portarti avanti già da ora: prepara la documentazione relativa al ricongiungimento, come residenza del familiare ed eventuali certificazioni, e, se vuoi chiedere l’assegnazione su un’altra classe di concorso, recupera i dati relativi ad abilitazione e conferma in ruolo.

Quando la finestra sarà aperta, avrai presumibilmente circa due settimane per completare e inoltrare l’istanza.

Come si incastra con immissioni in ruolo e supplenze?

L’assegnazione provvisoria si inserisce nel calendario estivo più delicato.

Prima arrivano le immissioni in ruolo, poi la mobilità annuale e, successivamente, la scelta delle 150 preferenze da GaE e GPS, cioè Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Provinciali per le Supplenze, per gli incarichi annuali.

Le procedure si intrecciano tra loro: i posti che restano disponibili dopo ruoli e assegnazioni provvisorie vengono poi utilizzati per le supplenze.

Proprio su questo incastro lo Snals-Confsal ha lanciato l’allarme. Secondo la segretaria Elvira Serafini, almeno 100.000 docenti e ATA di ruolo attendono ancora di sapere dove lavoreranno, con il rischio di un accavallamento delle operazioni e di slittamenti a ridosso dell’avvio delle lezioni.

Si tratta di una dichiarazione sindacale, non di un atto ufficiale, ma fotografa bene la posta in gioco.

Il consiglio pratico è controllare in settimana il sito del MIM e Istanze Online, perché tra firma del CCNI e nota ministeriale le date possono arrivare con pochissimo preavviso.

Domande frequenti

Quando si potrà fare domanda di assegnazione provvisoria 2026/27?

Le date ufficiali non sono ancora disponibili: manca la nota del MIM con il calendario.

Le ipotesi diffuse dalla stampa specializzata indicano finestre comprese tra il 7 e il 24 luglio.

Nel 2025 la finestra fu aperta dal 14 al 25 luglio.

Serve aver superato l’anno di prova per chiedere l’assegnazione provvisoria su un’altra classe di concorso?

Sì. Per chiedere l’assegnazione provvisoria su un’altra classe di concorso o su un altro grado bisogna aver superato l’anno di prova, aver ottenuto la conferma in ruolo e possedere la specifica abilitazione.

Per il sostegno serve la specializzazione. Per gli ITP è sufficiente il titolo di studio richiesto.

Senza questi requisiti, puoi presentare domanda solo per la classe di concorso di titolarità.

Per quante province posso chiedere l’assegnazione provvisoria?

È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per una sola provincia.

Di norma, si tratta della provincia in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

All’interno della provincia si possono poi indicare le preferenze di sede previste dal modulo.

L’assegnazione provvisoria fa perdere il punteggio di continuità?

Sì. L’anno trascorso in assegnazione provvisoria interrompe la continuità nella scuola di titolarità, con la perdita del relativo punteggio nella graduatoria interna di istituto.

La titolarità, però, non cambia: al termine dell’anno scolastico si rientra nella sede di titolarità, salvo nuova domanda.

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