Assegnazioni provvisorie docenti 2022: come e quando fare domanda

Assegnazioni provvisorie docenti 2022: come e quando fare domanda

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In questi giorni è possibile inviare domanda per le assegnazioni provvisorie docenti.

In questo articolo mostriamo tutto ciò che c'è da sapere a riguardo.

Assegnazioni provvisorie docenti: quando inviare domanda?

Si sono aperti i termini per inviare domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23.

Ecco qui le date per presentare domanda:

  • docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
  • personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
  • personale ATA: dal 27 giugno all’11 luglio 2022

Ma chi può richiedere questo movimento?

E come si invia la domanda?

Chi può fare domanda?

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado.

Per il 2022/2023 possono inviare domanda tutti coloro che rispettano i requisiti previsti dal CCNI 2019/2022.

Sono compresi anche docenti neo assunti 2020/21 e 2021/22, i DSGA neo-assunti, il personale ATA Internalizzato ex LSU a tempo pieno ex co.co.co.

Rimangono esclusi invece gli assunti dall'a.s. 2022/23.

La domanda può essere fatta solo se subentrano alcune motivazioni, quali:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

Come inviare domanda di assegnazione provvisoria?

I docenti devono presentare la richiesta di assegnazione provvisoria attraverso la piattaforma Istanze On Line.

Personale educativo, ATA e IRC devono invece inviare domanda in modalità cartacea seguendo il modello pubblicato sul sito web del Ministero nella sezione “mobilità”.

Elenchiamo qui tutti i moduli utili del Ministero:

Cosa indicare nella domanda?

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.

Si possono indicare fino a venti scuole di preferenza per i docenti di Infanzia e Primaria, mentre quindici scuole per i docenti della Scuola Secondaria.

Le preferenze possono essere sia analitiche sia sintetiche.

In particolare, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per:

  • la Classe di Concorso/posto di titolarità;
  • una Classe di Concorso diversa rispetto a quella di titolarità (si deve possedere la relativa abilitazione);
  • un posto/Classe di Concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità (si deve possedere la relativa abilitazione e si deve aver ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza);
  • i soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto;
  • posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale;
  • le sole assegnazioni interprovinciali, anche per posti di sostegno dai docenti senza titolo di specializzazione (a condizione che stiano stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno).

È doveroso un approfondimento per la richiesta di ricongiungimento.

Richiesta di ricongiungimento: come funziona

In caso di richiesta di assegnazione per ricongiungimento, la prima preferenza da esprimere nella domanda deve essere:

  • il comune di ricongiungimento (ossia quello in cui risiede la persona cui ci si intende ricongiungere) 
  • oppure, il distretto sub-comunale
  • oppure, una o più istituzioni scolastiche comprese nel distretto

Se però non sono disponibili delle scuole nel comune di ricongiungimento, bisogna indicare:

  • una scuola del comune viciniore
  • oppure, una scuola con sede di organico in altro comuneanche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento

Precisiamo che l'indicazione del comune di ricongiungimento (o viciniore) è obbligatoria nel caso in cui si esprimano preferenze per altro comune.

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Photo credit: pexels.com