Assunzioni scuola 2026/27 e 2027/28: come si entra in ruolo?

Assunzioni scuola 2026/27 e 2027/28: graduatorie, scelta della sede e immissione in ruolo

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Le assunzioni nella scuola a tempo indeterminato seguono una procedura annuale regolata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non basta aver superato un concorso: per ottenere il ruolo bisogna trovarsi in una graduatoria utilizzabile, rientrare nel contingente autorizzato e completare correttamente la procedura di assegnazione.

Per l’anno scolastico 2026/2027 il riferimento principale è il DM n. 136 del 10 luglio 2026, che ha autorizzato 46.642 assunzioni di docenti. Il decreto non ha aperto un nuovo concorso, ma ha stabilito quanti posti potevano essere coperti utilizzando le graduatorie già disponibili.

Le operazioni si svolgono prevalentemente online attraverso POLIS. Dopo l’assegnazione della sede, il docente deve accettarla espressamente entro cinque giorni o, per le nomine effettuate dal 28 agosto, entro il 1° settembre.

Per il 2027/2028 sarà necessario un nuovo provvedimento ministeriale. Il numero dei posti dipenderà dalle disponibilità effettive, dai pensionamenti, dalla mobilità e dall’autorizzazione concessa per il nuovo anno.

Il DM 136/2026 non è un concorso

Il DM 136 del 10 luglio 2026 disciplina le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2026/2027.

Il decreto ha autorizzato un contingente di 46.642 posti, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Il riparto è stato effettuato per regione, classe di concorso e tipologia di posto.

Non si tratta di un bando al quale presentare una nuova candidatura. Possono partecipare alle operazioni soltanto gli aspiranti già collocati in una graduatoria o in un elenco utilizzabile per le assunzioni.

L’autorizzazione rappresenta inoltre un limite massimo, non la garanzia che tutti i posti vengano effettivamente coperti. Se una graduatoria è esaurita e non esistono altri canali utilizzabili, il posto resta vacante e viene normalmente assegnato con una supplenza.

Come funziona il riparto tra concorsi e GaE

L’articolo 399 del D.Lgs. 297/1994 prevede che il 50% dei posti disponibili venga assegnato attraverso le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e il restante 50% attraverso le graduatorie a esaurimento.

Le GaE sono graduatorie provinciali chiuse ai nuovi inserimenti. In numerose province e classi di concorso risultano ormai esaurite o contengono pochissimi aspiranti.

La suddivisione al 50% non significa che tutti i candidati dei concorsi vengano nominati prima di quelli presenti nelle GaE. I due contingenti costituiscono canali distinti, gestiti secondo le disponibilità e le compensazioni previste.

Se una delle due quote non può essere utilizzata perché la relativa graduatoria è esaurita, i posti possono essere destinati all’altro canale, nel rispetto delle istruzioni ministeriali e degli eventuali recuperi dovuti dagli anni precedenti.

La regola del 50% per ciascun canale è confermata dall’articolo 399 del Testo unico.

Da quali graduatorie si assume

Per comprendere l’ordine delle assunzioni bisogna distinguere la quota riservata ai concorsi da quella destinata alle GaE.

Nella quota concorsuale si utilizzano le graduatorie ancora vigenti secondo le precedenze stabilite dalla normativa e dalle istruzioni annuali. Possono concorrere alla copertura dei posti i vincitori, gli idonei ammessi entro i limiti previsti e, dopo l’esaurimento delle graduatorie indicate dalla legge, gli aspiranti presenti negli elenchi regionali.

Le GaE operano invece sulla quota provinciale loro riservata. Quando risultano esaurite, i posti possono essere recuperati a favore del canale concorsuale.

Sul sostegno esiste inoltre una procedura straordinaria che consente, sui posti residui, di assegnare contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo agli aspiranti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno.

Non è quindi corretto rappresentare il sistema come un’unica graduatoria nazionale composta da concorsi, GaE, elenchi regionali e GPS. Si tratta di canali diversi, con percentuali, territori e condizioni di accesso differenti.

Come funzionano gli idonei entro il 30%

Per i concorsi banditi dal 2023 è stata prevista l’integrazione delle graduatorie con candidati idonei, entro il limite del 30% dei posti messi a bando.

Questa quota non coincide con il 30% di tutti coloro che hanno superato le prove. Il limite si calcola in relazione ai posti banditi per la specifica procedura, regione, classe di concorso e tipologia di posto.

Gli idonei possono essere utilizzati quando, dopo la nomina dei vincitori, rimangono posti disponibili oppure quando si verificano rinunce. La loro presenza non elimina le quote destinate alle GaE e non attribuisce automaticamente il diritto all’assunzione.

L’effettiva possibilità di ottenere il ruolo dipende dalla posizione occupata, dalla validità della graduatoria, dai posti autorizzati e dalla disponibilità nella regione del concorso.

Che cosa sono gli elenchi regionali degli idonei

L’articolo 399, comma 3-ter, del D.Lgs. 297/1994 ha introdotto appositi elenchi regionali per i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto nella prova orale dei concorsi ammessi dalla legge.

Questi elenchi hanno carattere residuale: vengono utilizzati dopo l’esaurimento delle graduatorie concorsuali individuate dalla normativa. Non sostituiscono né precedono le normali graduatorie di merito.

Per il 2026/2027 le modalità di costituzione e funzionamento sono state definite dal DM n. 68 del 22 aprile 2026.

L’inserimento è avvenuto su domanda e con la scelta di una sola regione. Non tutti gli idonei di qualsiasi concorso potevano partecipare: il decreto ha individuato le procedure ammesse e le cause di esclusione.

Chi accetta un contratto a tempo indeterminato viene cancellato dagli elenchi regionali secondo le condizioni previste dal decreto.

La legge prevede la costituzione annuale degli elenchi, ma per il 2027/2028 saranno necessari un nuovo provvedimento applicativo e una nuova procedura. Non bisogna quindi dare per automatico il rinnovo dell’iscrizione effettuata nel 2026.

Si può entrare in ruolo dalla prima fascia GPS sostegno?

La prima fascia GPS può condurre al ruolo soltanto sui posti di sostegno e attraverso una procedura specifica.

Gli aspiranti specializzati, inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi quando ammessi, possono ottenere un contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione.

Il docente svolge il percorso annuale di formazione e prova e affronta la valutazione prevista. Se supera tutti i passaggi, viene assunto a tempo indeterminato con la decorrenza stabilita dalla normativa.

Non si tratta quindi di un’immissione immediata a tempo indeterminato. Il primo rapporto è a tempo determinato e diventa ruolo soltanto dopo il superamento della procedura.

L’assegnazione della sede deve essere accettata espressamente entro il termine previsto dall’articolo 399, comma 3-quater. La regola dei cinque giorni si applica infatti anche ai contratti finalizzati al ruolo disciplinati dagli articoli 13 e 18-bis del D.Lgs. 59/2017.

Esiste il doppio canale anche per il posto comune?

No. Alla fine di settembre 2026 non esiste un doppio canale generalizzato che consenta di assumere dalla prima fascia GPS anche sui posti comuni.

Le GPS restano principalmente graduatorie destinate all’attribuzione delle supplenze. La procedura finalizzata al ruolo opera sul sostegno nei casi espressamente previsti.

Le proposte dirette ad ampliare le assunzioni da GPS anche ai posti comuni non producono effetti finché non vengono approvate e trasformate in legge. Una richiesta sindacale, un ordine del giorno o un disegno di legge non modificano da soli le procedure di reclutamento.

Come si svolge la procedura su POLIS

Le immissioni in ruolo vengono gestite prevalentemente attraverso la piattaforma POLIS – Istanze Online.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano sul proprio sito gli avvisi con le graduatorie coinvolte, le date di apertura delle funzioni e le modalità per esprimere le preferenze.

La procedura ordinaria è generalmente articolata in due fasi.

Nella prima fase i candidati inseriti nelle graduatorie concorsuali esprimono le preferenze relative a provincia, classe di concorso e tipologia di posto. Per gli aspiranti delle GaE la provincia è già determinata dalla graduatoria di inserimento.

Nella seconda fase, dopo l’individuazione sulla provincia e sul posto, il candidato indica le sedi scolastiche preferite. La possibilità di esprimere preferenze sintetiche, come comuni o distretti, dipende dalle funzioni attivate e dalle istruzioni dell’Ufficio competente.

Gli esiti vengono pubblicati dagli USR e dagli Ambiti territoriali. Gli avvisi specificano se la pubblicazione ha valore di notifica e se viene inviata anche una comunicazione individuale.

Nel 2026/2027, per esempio, gli USR hanno aperto apposite procedure informatizzate per l’espressione delle preferenze relative a provincia, classe di concorso e posto.

Chi sceglie per primo la sede?

L’ordine dipende dal canale di reclutamento, dalla graduatoria utilizzata, dalla posizione del candidato e dalle precedenze riconosciute.

All’interno di ciascuna graduatoria conta innanzitutto l’ordine di collocazione. Nella fase di scelta della sede trovano applicazione anche le precedenze previste dalla legge 104/1992, alle condizioni stabilite dalle istruzioni operative.

Non è sufficiente dire che “i concorsi scelgono sempre prima delle GaE”. La disponibilità destinata ai due canali viene ripartita secondo le percentuali previste, mentre la gestione delle sedi segue le istruzioni annuali, gli eventuali recuperi e le precedenze applicabili.

Per conoscere la propria situazione è necessario consultare l’avviso dell’USR e l’atto di ripartizione relativo alla specifica classe di concorso.

Quante scuole conviene indicare?

È opportuno inserire tutte le sedi che si è realmente disposti ad accettare, ordinandole secondo le proprie preferenze.

Limitare eccessivamente le scelte può ridurre le possibilità di ottenere una sede gradita. Tuttavia, non bisogna indicare scuole che non si potrebbero raggiungere o accettare: dopo l’assegnazione, la rinuncia produce conseguenze rilevanti.

La mancata indicazione di una sede può determinare l’assegnazione d’ufficio, quando le istruzioni annuali lo prevedono, oppure l’impossibilità di partecipare su quella disponibilità. L’effetto dipende dalla fase della procedura e dalla modalità con cui sono state espresse le preferenze.

Non esiste un vincolo generalizzato delle “150 preferenze” per la scelta della sede di ruolo. Quel numero riguarda altre procedure informatizzate, in particolare la domanda annuale per le supplenze.

Che cosa succede se non si presenta la domanda?

Le conseguenze dipendono dalla fase e dalle istruzioni operative dell’anno.

Nelle procedure recenti, gli aspiranti che non hanno presentato l’istanza sono stati generalmente trattati d’ufficio, dopo chi aveva espresso le preferenze. Questo può comportare l’assegnazione della provincia o della sede rimasta disponibile senza la possibilità di scegliere.

Non bisogna però trasformare questa prassi in una regola immutabile. Ogni candidato deve leggere l’avviso dell’USR, perché l’omissione di una domanda o di una preferenza può avere effetti differenti a seconda della procedura.

La scelta più prudente è presentare l’istanza entro la scadenza, inserendo le preferenze in modo consapevole e conservando la ricevuta di inoltro.

Come si viene informati della nomina?

Gli atti ufficiali vengono pubblicati sui siti degli Uffici scolastici regionali e degli Ambiti territoriali competenti.

Gli avvisi possono avere valore di notifica a tutti gli effetti. Non è quindi prudente aspettare esclusivamente una telefonata o un messaggio personale.

Il sistema può inviare una comunicazione all’indirizzo associato all’utenza POLIS, ma la mail non sostituisce necessariamente la pubblicazione ufficiale. Durante le operazioni è consigliabile controllare ogni giorno il sito dell’USR, l’area riservata e la casella di posta, compresa la cartella dello spam.

Quanto tempo si ha per accettare la sede?

L’articolo 399, comma 3-quater, del D.Lgs. 297/1994 stabilisce che il docente destinatario di una nomina a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo deve accettare o rinunciare alla sede entro cinque giorni dall’assegnazione.

Se l’assegnazione avviene dal 28 agosto in poi, la decisione deve essere comunicata comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.

L’accettazione deve essere espressa attraverso la funzione indicata dall’Amministrazione. Non basta aver compilato le preferenze nella fase precedente.

Se il candidato non completa l’accettazione entro il termine, la mancata risposta viene considerata rinuncia. La nomina decade e il posto viene assegnato attraverso uno scorrimento.

Che cosa comporta la rinuncia?

La rinuncia alla sede assegnata determina la decadenza dalla nomina.

La normativa prevede inoltre la cancellazione dalla graduatoria utilizzata per quella proposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 399 e dalle istruzioni applicabili. Le conseguenze possono essere differenti se il candidato è presente contemporaneamente in altre graduatorie o procedure.

Per gli elenchi regionali, l’accettazione di un contratto a tempo indeterminato comporta la cancellazione secondo le regole del DM 68/2026.

Prima di rinunciare è quindi necessario controllare la provenienza della nomina, le altre graduatorie nelle quali si è inseriti e l’eventuale possibilità di accettare una successiva proposta durante lo stesso anno.

Una rinuncia espressa non può essere considerata una semplice sospensione della procedura in attesa di una sede migliore.

Si può accettare una seconda proposta di ruolo?

In determinate situazioni è possibile ricevere, durante lo stesso anno scolastico, una seconda proposta proveniente da un’altra graduatoria.

Le istruzioni annuali possono consentire al docente di accettare la nuova nomina e rinunciare contestualmente alla precedente. Non significa poter mantenere due ruoli: il candidato deve scegliere quale contratto conservare.

La possibilità concreta dipende dal momento in cui arriva la seconda proposta e dal canale utilizzato. Per gli elenchi regionali operano inoltre le cancellazioni previste dal relativo decreto.

Non è quindi possibile stabilire una regola unica senza conoscere le due procedure coinvolte.

Che cosa accade se la nomina arriva dopo il 31 agosto?

Una nomina successiva al 31 agosto non segue sempre la stessa disciplina.

Bisogna distinguere almeno tre situazioni: una normale surroga disposta dopo una rinuncia, un’assunzione regolata da una procedura speciale con decorrenza differita oppure l’esecuzione di una sentenza.

Non è corretto affermare in modo generale che ogni nomina arrivata durante l’anno abbia decorrenza giuridica retroattiva al 1° settembre e decorrenza economica dal 1° settembre successivo.

La decorrenza economica parte normalmente dalla presa di servizio effettiva, salvo che una disposizione speciale preveda un contratto a termine e il successivo ingresso in ruolo dall’anno scolastico seguente.

Anche la possibilità di concludere una supplenza già in corso dipende dal tipo di nomina ricevuta e dalla specifica disciplina applicabile.

Quando l’individuazione arriva dopo l’avvio delle lezioni, il provvedimento dell’USR deve indicare con precisione decorrenza giuridica, decorrenza economica, data di presa di servizio e conseguenze sull’eventuale contratto già in essere.

Che cosa succede dopo l’immissione in ruolo?

Il docente neoassunto deve svolgere il periodo annuale di formazione e prova, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.

Il DM 226/2022 richiede almeno 180 giorni di servizio, dei quali non meno di 120 dedicati alle attività didattiche. Il percorso comprende inoltre 50 ore di formazione, il bilancio iniziale delle competenze, il patto per lo sviluppo professionale, le attività laboratoriali, il peer to peer e la valutazione finale.

Il bilancio iniziale deve essere predisposto nei tempi indicati dalle disposizioni annuali e utilizzato per definire gli obiettivi formativi insieme al dirigente scolastico e al tutor.

Chi ha già superato il periodo di prova può essere esonerato in alcuni casi, per esempio quando ottiene una nuova immissione nello stesso grado attraverso una diversa procedura selettiva. Il cambio di grado richiede invece normalmente un nuovo periodo di prova.

Come funziona il vincolo triennale?

Il docente assunto è tenuto a rimanere per almeno tre anni nella scuola in cui ha svolto il periodo di prova, sullo stesso tipo di posto e sulla stessa classe di concorso. Nel calcolo rientra anche l’anno di prova.

Il vincolo riguarda soprattutto la mobilità e limita la possibilità di ottenere un trasferimento o un passaggio prima della conclusione del triennio.

Esistono tuttavia deroghe previste dalla legge e dal contratto integrativo sulla mobilità. Possono rilevare, per esempio, il soprannumero, l’esubero, alcune situazioni tutelate dalla legge 104/1992 e le ulteriori condizioni disciplinate dal CCNI vigente.

Per questo non è corretto affermare in modo assoluto che durante il triennio non si possa mai presentare alcuna domanda. La possibilità dipende dalla situazione personale e dalla deroga invocata.

Per i vincitori di concorso non ancora abilitati, al periodo triennale si aggiunge quello necessario per completare la formazione iniziale e conseguire l’abilitazione.

Quante assunzioni sono state effettuate nel 2026/2027?

Il contingente autorizzato dal DM 136/2026 ammontava a 46.642 posti.

Secondo i dati ministeriali comunicati al termine delle operazioni, entro il 31 agosto 2026 erano state disposte 37.430 assunzioni, comprendendo nei dati diffusi anche le nomine dei docenti di religione cattolica.

Sono rimasti 9.356 posti non assegnabili per mancanza di aspiranti nelle graduatorie utilizzabili.

I numeri non devono essere sottratti meccanicamente per ricavare un’unica percentuale, perché il totale delle nomine e quello dei posti non assegnabili possono comprendere platee o contabilizzazioni non perfettamente coincidenti.

Il dato conferma comunque che una parte significativa delle disponibilità non è stata coperta a tempo indeterminato, soprattutto nelle aree e nelle tipologie di posto in cui le graduatorie risultavano esaurite.

Che cosa succede ai posti rimasti senza aspiranti?

I posti non coperti con un’assunzione non scompaiono. Se risultano disponibili per l’intero anno, vengono normalmente utilizzati per attribuire supplenze annuali secondo l’ordine previsto dalla normativa.

L’autorizzazione assunzionale del 2026/2027, invece, non si trasferisce automaticamente all’anno successivo. Per trasformare quei posti in nuove immissioni in ruolo nel 2027/2028 servirà un altro decreto autorizzativo.

Il posto può quindi restare vacante anche nel nuovo organico, ma la possibilità di assumerci un docente deve essere nuovamente autorizzata e verificata alla luce della mobilità, dei pensionamenti e delle graduatorie disponibili.

Che cosa sappiamo sulle assunzioni scuola 2027/2028?

Alla fine di settembre 2026 non è ancora possibile conoscere il numero delle assunzioni autorizzate per il 2027/2028.

Resterà applicabile, salvo modifiche legislative, la ripartizione tra quota concorsuale e GaE. Continueranno inoltre a operare le regole sulla procedura informatizzata e sull’accettazione espressa della sede.

Dovrà essere adottato un nuovo provvedimento per la costituzione degli elenchi regionali annuali. Il DM 68/2026 disciplina infatti l’applicazione relativa al 2026/2027, mentre la fonte legislativa prevede elenchi costituiti annualmente.

Per il reclutamento dalla prima fascia GPS sostegno bisognerà controllare la normativa vigente al momento delle nuove operazioni. La disciplina è stata oggetto di interventi e proroghe, quindi non è prudente considerare già certa né la prosecuzione né la cessazione del canale per il 2027/2028 senza il nuovo decreto.

Anche il contingente complessivo dipenderà dai posti vacanti dopo la mobilità e dalle autorizzazioni finanziarie.

Esiste un nuovo concorso docenti 2026?

Alla fine di settembre 2026 non risulta pubblicato un nuovo bando nazionale per il reclutamento ordinario dei docenti successivo alle procedure PNRR bandite nel 2025.

Il DM 136/2026 non è un concorso. Anche i decreti relativi agli elenchi regionali non aprono una nuova procedura concorsuale, ma consentono a determinate categorie di idonei di chiedere l’inserimento negli elenchi.

Per conoscere la pubblicazione di un nuovo concorso occorre controllare il portale del Ministero, InPA e la Gazzetta Ufficiale. Annunci politici, informative sindacali e bozze non equivalgono a un bando.

La fase C esiste ancora?

No. La cosiddetta fase C apparteneva al piano straordinario di assunzioni introdotto dalla legge 107/2015.

Quel piano era suddiviso nelle fasi 0, A, B e C. La fase C riguardava in particolare l’assunzione sui posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa.

Era una procedura straordinaria e non rappresenta più il sistema ordinario delle immissioni in ruolo. Oggi si applicano il contingente annuale, le graduatorie vigenti e le procedure informatizzate disciplinate dagli atti ministeriali.

Domande frequenti sulle assunzioni nella scuola

Come si entra in ruolo nella scuola?

Bisogna trovarsi in una graduatoria utilizzabile per le assunzioni, rientrare nel contingente autorizzato e completare la procedura di scelta e accettazione della sede. I principali canali sono le graduatorie dei concorsi e le GaE; dopo l’esaurimento delle graduatorie previste possono operare gli elenchi regionali. Sul sostegno esiste inoltre la procedura a tempo determinato finalizzata al ruolo dalla prima fascia GPS.

Il DM 136/2026 è un concorso?

No. È il decreto che ha disciplinato e ripartito il contingente delle assunzioni per il 2026/2027. Non ha aperto una nuova domanda di partecipazione.

Quanto tempo si ha per accettare la sede?

Cinque giorni dalla data di assegnazione. Se la sede viene attribuita dal 28 agosto in poi, l’accettazione o la rinuncia deve essere comunicata comunque entro il 1° settembre.

Che cosa succede se non si accetta?

La mancata accettazione entro il termine equivale a rinuncia. Il docente decade dalla nomina e si applicano le conseguenze previste per la graduatoria utilizzata.

Le convocazioni avvengono ancora in presenza?

La modalità ordinaria è la procedura informatizzata su POLIS. Gli Uffici possono adottare modalità differenti per situazioni residuali, rettifiche o operazioni particolari.

Si può entrare in ruolo dalle GPS?

Sul posto comune, in base alle regole vigenti a settembre 2026, no. Sul sostegno la prima fascia GPS può portare a un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, seguito dal periodo di prova e dalla valutazione prevista.

Che cosa sono gli elenchi regionali?

Sono elenchi residuali costituiti su domanda con determinati candidati idonei dei concorsi ammessi dalla legge. Vengono utilizzati dopo l’esaurimento delle graduatorie concorsuali previste.

Quante assunzioni sono state effettuate nel 2026/2027?

Il Ministero ha comunicato 37.430 nomine entro il 31 agosto 2026, comprendendo nei dati diffusi anche i docenti di religione cattolica. Il contingente autorizzato dal DM 136/2026 era di 46.642 posti.

I posti rimasti vuoti vengono persi?

Il posto vacante può essere coperto con una supplenza e restare disponibile nell’organico dell’anno successivo. Ciò che non si trasferisce automaticamente è l’autorizzazione ad assumere: per il 2027/2028 servirà un nuovo contingente.

Il docente neoassunto deve restare tre anni nella stessa scuola?

In linea generale sì: il triennio comprende l’anno di prova e riguarda la scuola, il tipo di posto e la classe di concorso. Rimangono applicabili le deroghe previste dalla legge e dal contratto sulla mobilità.

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