Classi di concorso a-26 e a-28: requisiti  - Blog | Docenti.it

Classi di concorso a-26 e a-28: requisiti 

article pic

Classi di concorso a-26 e a-28: quali sono i requisiti di accesso? Scopriamolo insieme! 

Il decreto ministeriale che integra i requisiti di accesso per le classi di concorso A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questo provvedimento implementa le disposizioni del Decreto Legge 36 del 30 aprile 2022, convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022, con l'obiettivo di espandere il gruppo di candidati che possono partecipare ai concorsi per le classi di insegnamento A-26 e A-28.

Queste due classi di concorso sono tra quelle che necessitano maggiormente di docenti, sia per le nuove assunzioni permanenti, sia per sostituire il personale temporaneamente assente.

L'intento del decreto è assicurare una maggiore presenza di insegnanti nelle discipline scientifiche tramite la revisione e l'ampliamento dei requisiti di accesso per le classi di insegnamento di Matematica e Matematica e Scienze.

Classi di concorso a-26 e a-28: il decreto e le specifiche

Le specifiche disposizioni del decreto che disciplina le classi di concorso a- 26 e a- 28 riguardano: 

  1. Accesso alle qualifiche;

Le prove d'esame e i Crediti Formativi Universitari (CFU) richiesti da questo provvedimento possono essere ottenuti attraverso corsi di laurea (sia di primo che di secondo livello, specialistici o di ordinamento precedente) e attraverso singoli corsi universitari. I CFU ottenuti tramite la tesi di laurea non sono inclusi nel calcolo.

Per quanto riguarda l'integrazione del piano di studi, per i corsi di laurea dell'ordinamento precedente, un anno accademico equivale a esami del nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, mentre ogni esame semestrale equivale a esami del nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami del nuovo ordinamento devono essere sostenuti nei settori disciplinari corrispondenti alle materie richieste.

  1. Equiparazione dei titoli di studio;
  2. Riconoscimento reciproco: Per le lauree magistrali indicate nella Tabella A, la laurea specialistica e quella dell'ordinamento precedente sono considerate equivalenti, in conformità con le disposizioni del decreto del 9 luglio 2009;
  3. Certificazioni rilasciate dalle università: In caso di corrispondenza tra lauree dell'ordinamento precedente e lauree specialistiche o magistrali, le università rilasciano certificati che attestano l'equiparazione per i titolari di tali lauree.

Il decreto preserva i diritti di partecipazione ai concorsi, ai percorsi abilitanti e alle specializzazioni, così come l'iscrizione nelle liste di supplenza per coloro che possiedono titoli di studio conformi al decreto del 14 febbraio 2016, numero 19, e alle sue successive modifiche e integrazioni.ù

Noi di Docenti.it ti offriamo la possibilità di integrare il numero di CFU mancanti per rendere il tuo titolo di studi idoneo ad accedere alle classi di concorso a-26 e a- 28.