Se in una scuola più docenti risultano potenzialmente confermabili sullo stesso posto, la continuità sostegno 2026/27 non diventa una scelta personale del dirigente scolastico.
A stabilire chi resta sono i requisiti e l’ordine di priorità fissati dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.
Il dirigente attiva la procedura, ma non compila classifiche tra colleghi.
Il caso è meno raro di quanto possa sembrare. Può accadere, ad esempio, che due famiglie chiedano la conferma di due supplenti diversi, mentre i posti disponibili si riducono dopo mobilità e immissioni in ruolo.
Se sei tra i docenti che attendono la finestra di scelta su Istanze Online, aperta dal 16 al 29 luglio, è importante capire come funziona davvero l’assegnazione.
Come funziona la continuità sostegno 2026/27 per i supplenti?
La conferma del supplente sullo stesso posto di sostegno nasce dall’articolo 8 del decreto-legge 71/2024, convertito nella legge 106/2024.
Per il 2026/27, la procedura è disciplinata dall’articolo 13 dell’OM 27/2026, con le istruzioni operative contenute nella nota ministeriale n. 7766 del 26 marzo 2026.
A chiedere la conferma è la famiglia dell’alunno con disabilità, non il docente.
Le tappe della procedura sono precise.
Entro il 31 maggio, la famiglia ha presentato richiesta al dirigente scolastico.
Entro il 15 giugno, il dirigente ha valutato la richiesta nell’interesse dell’alunno, sentito il GLO, cioè il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. In quella fase, il docente ha espresso un consenso preliminare, non ancora vincolante.
Entro il 26 giugno, la scuola ha comunicato gli esiti all’Ufficio Scolastico tramite SIDI, il sistema informativo del Ministero.
Ora resta l’ultimo passaggio: la scelta definitiva su POLIS, cioè Istanze Online.
Chi ha la priorità tra più docenti confermabili?
La prima distinzione riguarda il titolo.
I docenti specializzati sul sostegno per quello specifico grado di istruzione possono accedere alla conferma da qualsiasi canale di nomina: GaE, GPS, cioè Graduatorie Provinciali per le Supplenze, graduatorie di istituto o interpello.
I docenti non specializzati, invece, rientrano nella procedura solo se nell’anno scolastico 2025/26 sono stati nominati a livello provinciale dalla seconda fascia GPS o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie.
Restano esclusi i non specializzati individuati da graduatoria di istituto o tramite interpello, anche se la famiglia ha richiesto la conferma.
Restano esclusi anche coloro che hanno svolto soltanto supplenze brevi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 124/1999. Per accedere alla conferma serve infatti un incarico al 30 giugno o al 31 agosto nell’anno scolastico 2025/26.
Tra i docenti che possiedono i requisiti, l’Ufficio Scolastico verifica il diritto alla nomina secondo i criteri dell’articolo 12, commi 7-9, dell’ordinanza.
L’ordine di priorità prevede prima le GaE, poi le GPS sostegno, prima e seconda fascia, e infine, se i posti restano scoperti, i non specializzati individuati per scorrimento incrociato.
La conferma può avvenire solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, tenendo conto anche del tipo di contratto indicato nella domanda: 31 agosto, 30 giugno su posto intero oppure spezzone orario.
Cosa decide davvero il dirigente scolastico?
Il dirigente scolastico valuta se la conferma sia utile all’alunno, non quale docente “meriti” il posto.
Entro il 15 giugno, il dirigente si è espresso nell’interesse dell’alunno, sentito il GLO, valutando l’efficacia dell’azione didattica del supplente.
Quando nella stessa scuola ci sono più richieste, ogni valutazione riguarda il singolo alunno e il singolo docente.
Superato questo filtro, la competenza passa all’Ufficio Scolastico territoriale, che verifica la nominabilità del docente e applica le priorità previste dall’ordinanza.
Nessuna norma consente al dirigente di scegliere liberamente tra due supplenti entrambi confermabili.
Quando la conferma può saltare anche con la richiesta della famiglia?
La conferma può saltare se il posto non è più disponibile.
Le operazioni sul personale di ruolo vengono prima: mobilità, immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni precedono infatti la conferma dei supplenti.
Solo i posti che restano disponibili dopo queste fasi possono essere confermati.
Per questo, il passaggio decisivo è compilare la domanda delle 150 preferenze su POLIS, aperta dalle ore 14:00 del 16 luglio alle ore 14:00 del 29 luglio 2026.
In quella domanda puoi accettare la conferma in modo vincolante, indicando il tipo di contratto, oppure puoi rifiutare e concorrere alle nomine ordinarie.
Se non presenti la domanda, resti fuori dall’assegnazione informatizzata delle supplenze.
Domande frequenti
Il dirigente può scegliere quale docente confermare se le richieste sono più di una?
No. Il dirigente valuta ogni richiesta nell’interesse del singolo alunno, sentito il GLO, ma non stila classifiche tra docenti.
Quando più supplenti risultano confermabili sullo stesso posto, l’Ufficio Scolastico applica i requisiti e l’ordine di priorità previsti dall’OM 27/2026, a partire dal possesso della specializzazione sul sostegno.
Un docente non specializzato può ottenere la conferma sul sostegno?
Sì, ma solo in alcuni casi.
Il docente non specializzato può ottenere la conferma se nel 2025/26 è stato nominato a livello provinciale dalla seconda fascia GPS o dallo scorrimento incrociato delle graduatorie.
Chi non è specializzato ed è stato individuato da graduatoria di istituto o tramite interpello resta escluso dalla conferma, anche se la famiglia lo ha richiesto.
Quando e dove si accetta definitivamente la conferma sul sostegno?
La conferma si accetta nella domanda per le supplenze, cioè nella procedura delle 150 preferenze, su POLIS - Istanze Online.
La finestra è aperta dalle ore 14:00 del 16 luglio alle ore 14:00 del 29 luglio 2026.
In quella sede la scelta diventa vincolante: puoi accettare indicando il tipo di contratto oppure rifiutare e partecipare alle nomine ordinarie da graduatoria.
Cosa succede se il posto per la conferma non è più disponibile?
La conferma non scatta.
I posti per i supplenti vengono assegnati solo dopo le operazioni di mobilità, immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale di ruolo.
In quel caso, il docente concorre alle supplenze sulla base della propria posizione in graduatoria e delle preferenze espresse nella domanda di luglio.
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