Mobilità, rientro nel comune di precedente titolarità: come funziona

Mobilità, rientro nel comune di precedente titolarità: come funziona

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È in corso il periodo per presentare la domanda di mobilità 2022/2023.

Parliamo del personale che è stato trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni: si può richiedere il rientro nel comune di precedente titolarità?

Vediamo chi può farne richiesta e le precedenze del CCNI.

Mobilità 2022/2023: le precedenze

L'Ipotesi del CCNI 2022/2025 descrive, nell'art.13 comma 1, le precedenze applicate nella mobilità.

Questo è l'ordine di priorità:

  1. disabilità e gravi motivi di salute (come non vedenti ed emodializzati)
  2. personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; oppure assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. oppure, personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. infine, personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017.

Al punto 5 si incontra il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità.

E questo è il caso che affronteremo oggi, con questo articolo.

Vediamo chi può farne richiesta e ulteriori dettagli.

Chi ha diritto a tale precedenza?

La precedenza del punto 5 è strettamente collegata a quella del punto 2, che riguarda la richiesta di rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.

Vediamo da chi può essere richiesta:

  • può essere richiesta dal personale trasferito d'ufficio che ha titolo con precedenza, rispetto ai movimenti della seconda fase. In questo modo si richiede di rientrare, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità.
  • si applica solo nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio.
    Quindi, non si può rientrare in un posto o cattedra diverso da quello in cui si era titolari.

È importante sottolineare che questa precedenza si applica solo ai trasferimenti della prima fase (cioè ai trasferimenti comunali).

Come avviene il movimento con precedenza e le condizioni

Il personale che ha fatto domanda si muoverà prima rispetto ai movimenti della seconda fase.

Il movimento di questi docenti quindi precede l'inizio dei movimenti del trasferimento provinciale.

Si ricorda che:

  • in caso di più aventi diritto: la precedenza viene attribuita secondo l’ordine di graduatoria, indipendentemente dall’anno scolastico del trasferimento d’ufficio
  • il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto (la precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto).

La precedenza si applica a tali condizioni:

  • si deve indicare nella domanda la scuola o il comune dal quale si è stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti qui richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità
  • la domanda deve essere presentata in ciascun anno dell’ottennio suddetto.

Punteggio

Il personale in questione continua ad accumulare punteggio per la continuità di servizio durante l'ottennio.

Per ottenere questo punteggio, il candidato deve presentare un'apposita dichiarazione personale.

Il punteggio di continuità di servizio e il diritto di precedenza si mantengono anche quando:

  • durante l'ottennio, si ottiene il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda di rientro con precedenza nel comune di precedente titolarità (quando, cioè, il candidato è soddisfatto su un'altra preferenza rispetto alla prima)
  • il docente è perdente posto nel comune di attuale titolarità e presenta domanda condizionata per rimanere nella scuola di attuale titolarità. Ma in questo caso, non è possibile usufruire di precedenza.

Ma un docente che risulta perdente posto nel comune di attuale titolarità può presentare domanda?

Perdente posto: ottiene comunque la precedenza?

Può succedere che un docente, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità.

Può presentare domanda?

La risposta è sì: il docente può presentare domanda condizionata per rimanere nel comune.

Vi è un però: in questo caso e nello stesso anno, il docente non può usufruire della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità.

Il diritto di rientro nel comune di precedente titolarità rimane valido comunque negli anni successivi (entro i limiti dell'ottennio).

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