Premessi brevi scuola: come si calcolano le ore disponibili?

Permessi brevi scuola: come si calcolano le ore disponibili?

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I docenti possono richiedere un permesso breve in caso di necessità.

Le ore del permesso devono essere calcolate in base alle indicazioni del CCNL Scuola.

Ma in che modo si calcolano?

Permessi brevi docenti: cosa dice il CCNL

L'art. 16 del CCNL Scuola scrive:

"... brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento..."

Fonte: OrizzonteScuola

Nel testo del CCNL si dice quindi che il permesso breve deve basarsi sulle ore di lezione.

Continuando, l'articolo 28 comma 5 precisa che l'orario di insegnamento settimanale dei docenti deve essere di:

  • 25 ore nella Scuola dell'Infanzia;
  • 22 ore nella Scuola Elementare;
  • 18 ore nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Le ore sopra indicate sono le stesse di cui si fa riferimento nell'art. 16 per quanto riguarda i permessi brevi: "Per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento”.

Spesso, nel calcolo dei permessi brevi, si pensa che debbano rientrare anche le ore riferite ai Collegi docenti.

Ma è vero?

Ore Collegio docenti: si devono calcolare?

Le ore del Collegio docenti rientrano nel monte ore in base all'art. 29 comma 3 come "concernente le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti".

In particolare, queste attività si compongono, fino a 40 ore annue, da:

  • partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
  • attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
  • informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
  • informazione sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative.

In conclusione, queste ore non concorrono al calcolo del permesso breve in merito alle ore di fruizione possibili in una giornata.

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Photo credit: pexels.com