Personale ATA terza fascia: cosa comporta l'abbandono supplenza

Personale ATA terza fascia: cosa comporta l’abbandono supplenza

article pic

La graduatoria ATA di terza fascia è l'elenco dei candidati che possono svolgere supplenze del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario nelle scuole.

Ma che cosa succede quando si decide di abbandonare la supplenza?

Graduatorie personale ATA: si può essere depennati?

Le graduatorie di terza fascia del personale ATA sono state aggiornate nell'aprile 2021.
Hanno perciò validità fino al 2024.

Il regolamento che determina il funzionamento delle supplenze di tali graduatorie è il dm 430/2000.
Nello specifico, l'articolo 7 di tale normativa spiega gli "effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro".

Una delle paure più comuni del personale che decide di abbandonare la supplenza è la possibilità di essere depennati dalle graduatorie.

Vediamo che cosa dice a questo proposito l'articolo 7.

Supplenze: la normativa

Il dm 430/2000 evidenzia gli effetti dell'abbandono dell'incarico di supplenza.

Innanzitutto, l'articolo 7 recita:

L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1:

  1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo;
  2. l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto 1, sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

  1. la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;
  2. l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

Proseguendo...

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche:

ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine;

3) Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2: la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze;

4) Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2;

5) Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

Conclusioni

In definitiva, l'abbandono della supplenza non comporta il depennamento dalle graduatorie.

Ma è vero altresì che esistono altri tipi di ripercussione.

Leggi anche:

Photo credit: pixabay.com