Supplenze scuola Covid: confermata la proroga. Fino a quando?

Supplenze scuola Covid: confermata la proroga. Fino a quando?

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Il Decreto Ucraina è stato pubblicato ieri 21 marzo 2022 nella Gazzetta Ufficiale. Nel Decreto non si parla solo dei provvedimenti per contrastare la crisi in corso.

Un tema importante riguarda infatti l'organico Covid e le supplenze scuola per docenti e personale ATA.

La proroga è stata confermata.

Ma fino a quando?

Decreto Ucraina: supplenze scuola e organico Covid

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Ucraina.

L'intento del Decreto è quello di contrastare gli effetti dovuti alla crisi in corso, a livello economico e umanitario.
L'articolo 36 però parla di un argomento insolito rispetto alla tematica generale: i contratti Covid.

In particolare, l'articolo 36 definisce la proroga dei contratti Covid per docenti e ATA.
Il tema contratti Covid viene inserito nel pacchetto di provvedimenti utili a fronteggiare la crisi tra Ucraina e Russia.

Si è finalmente trovata una soluzione sul tema delle supplenze scuola Covid: tanti precari, così come i presidi, aspettavano la proroga di questi contratti talmente importanti e utili per l'istruzione.

Questo è il testo del Decreto:

"1. Al fine di proseguire le attività educative e didattiche in sicurezza sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, al comma 326 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole «può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022» sono sostituite con le seguenti «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022» e al secondo periodo le parole «400 milioni» sono sostituite con le seguenti «570 milioni»."

Fonte: OrizzonteScuola

Ma ci sono alcune novità.
Vediamole.

Termini dei contratti

Nella bozza del Decreto si parlava di un termine ultimo per tutte le scuole in merito ai contratti Covid: il 15 giugno.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il termine ultimo della proroga dei contratti rimane il 15 giugno eccetto per le Scuole dell'Infanzia statali, le quali possono prorogare i contratti non oltre il 30 giugno 2022.

Ciò permette la copertura dei contratti Covid dell'Infanzia fino al temine delle lezioni, previsto infatti il 30 giugno.

Le date di fine contratto (che si possono quindi posticipare) per la Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado sono:

  • Emilia Romagna e Marche: 4 giugno
  • Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto: 8 giugno
  • Calabria, Puglia, Umbria: 9 giugno
  • Liguria, Sicilia, Toscana, Provincia di Trento: 10 giugno
  • Friuli Venezia Giulia: 11 giugno
  • Provincia di Bolzano: 16 giugno

Ma vi è anche una seconda novità.

Nuove risorse

Nel testo del Decreto si parla di nuove risorse finanziarie al fine di coprire i contratti Covid fino al termine delle lezioni.

Si tratta di un aumento di 170 milioni di euro, che portano i 400 milioni stanziati nella bozza del Decreto a 570 milioni.

In particolare si legge:

"2. Al fine di contenere il rischio epidemiologico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato nel limite di spesa di 30 milioni di euro nel 2022.

Le risorse di cui al primo periodo:

a) possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38."

Fonte: OrizzonteScuola

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Photo credit: pexels.com