È una rimunerazione di natura fissa e continuativa, non associata allo svolgimento di particolari prestazioni del personale ATA introdotta dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, che quindi va al di là delle ore aggiuntive, progetti, incarichi o particolari funzioni, ecc...
Tutti gli stipendi del Personale ATA dovrebbero includere il "Compenso Individuale Accessorio", conosciuto con la sigla CIA. La presenza di questa voce può essere verificata dal proprio cedolino NoiPA. Il CIA, però, non viene corrisposto a tutto il personale ATA.
Nel cedolino mensile deve essere prevista specificatamente la dicitura "Compenso Individuale Accessorio" con una cifra affiancata che varia dai 66,90= ai 73,70= Euro in base all'area di appartenenza. Ove tale dicitura non sia prevista significa che l'importo non è stato pagato e pertanto è possibile presentare ricorso.
Numerose sentenze dei Tribunali nazionali hanno chiarito che il compenso individuale accessorio spetta a tutti: personale di ruolo, supplenti annuali e supplenti brevi e saltuari. Purtroppo, il Ministero dell’Istruzione si ostina a riconoscerlo soltanto al personale di ruolo e ai supplenti annuali e con contratto con scadenza 30 giugno. Quindi i supplenti brevi (dall'anno scolastico 2018/2019) non lo troveranno mai nel loro cedolino. Per recuperarlo, è necessario adire il Tribunale territorialmente con il deposito di apposito ricorso e ottenere il diritto.
Gli importi stabiliti dal CCNL 2018 vanno da 66,90 euro fino a 73,70 euro mensili,
in base all'area di appartenenza. Ma con l'ultimo rinnovo del contratto scuola, è stato stabilito
un aumento (che varia sempre in base all'area di appartenenza) e che si aggiunge a quello
precedente. Se i supplenti brevi e saltuari vogliono recuperare queste somme mensili,
possono ricorrere in Tribunale.
Con l'inoltro dei cedolini lo Studio Legale Pepoli vi
informerà sulla quantificazione del Compenso Individuale Accessorio Spettante.
In linea generale i compensi spettanti sono i seguenti suddivisi per anzianità e Area.
A tutti il personale ATA, anche in presenza di "supplenze brevi" e saltuarie.
La domanda può essere proposta entro cinque anni. Superato tale termine non è
possibile ricorrere per rivendicare il diritto al CIA.
Tramite ricorso, in quanto – nonostante le decisioni sul punto della Magistratura
(Cass. civ., sez. lav., 19.07.2017, n. 17773; Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10062;
Cass. civ, sez. lav., 20.11.2014, n. 24726; Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24725;
Cass. civ., sez. lav., 20.11.2014, n. 24724 nel merito tra le tante Tribunale di Bologna,
Sentenza n. 121/2023 del 23/02/2023) – il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere
pacificamente il CIA a tutti gli aventi diritto. Ma la chiarezza delle pronunce e la loro
autorevolezza (ovvero della Corte che ha il compito di dettare ai Giudici le linee guida per
interpretare correttamente la legge) non lascia margini per un rigetto della domanda.
Con ricorso al Tribunale si ottiene l'accredito da parte del MIM dell'importo a titolo
di CIA non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il ricorso è gratuito per il personale ATA (!).
Gli avvocati dello Studio Legale Pepoli, infatti, percepiranno i loro compensi
direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Tribunale quando accoglie
il ricorso riconoscendo gli importi non corrisposti condanna il Ministero a corrispondere
all’Avvocato antistatario le spese legali del procedimento.
Per la presentazione del ricorso serve trasmettere i seguenti documenti:
- Copia carta d'identità e codice fiscale e/o documento equipollente.
- Cedolini buste paga ove NON risulta l'accredito del "CIA".
- Copia contratti di lavoro (anche saltuari o brevi) a copertura dei cedolini di cui sopra.
- Autocertificazione per l'esenzione al pagamento del contributo unificato compilata.
È il modulo che deve essere compilato nel caso in cui il proprio reddito unitamente a
quello dei famigliari conviventi ex art. 76 D.P.R. 115/2002 non sia superiore a Euro 38.514,03=
per l'anno 2023 (importo modificato con Decreto Interdirigenziale 10/05/2023,
pubblicato in G.U. n. 130 del 06/06/2023). Il modulo consente l'esenzione al pagamento del
contributo unificato per la presentazione del ricorso che varia da Euro 21,00= a Euro 49,00=
in base al valore della causa ossia l'importo richiesto a titolo di Bonus Carta Docente.
A tal fine occorre considerare i redditi dei familiari che convivono in modo stabile con il
richiedente l'esenzione; non soltanto il coniuge ed i figli, ma anche tutti quei soggetti che
risultano dal certificato anagrafico di stato di famiglia del richiedente.
Il rapporto di convivenza è essenziale. Se un famigliare non è presente nel certificato
anagrafico, non è indicato nello stato di famiglia; se un famigliare risiede stabilmente
(parliamo di residenza anagrafica), per motivi di lavoro, presso un'altra abitazione,
in una località differente dalla tua, non viene considerato nel conteggio.
Il Tribunale competente è quello dell'ultimo luogo in cui si è esercitato e/o o si esercita la qualifica di ATA alle dipendenze del MIM, quello ove è collocato l'ultimo istituto scolastico. In ogni caso si tratta di Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Le tempistiche variano per ogni Tribunale. Nella prassi l'accoglimento del ricorso non supera
l'annualità essendo il procedimento cartolare. In ogni caso vi sono Tribunali che decidono
il ricorso anche in 30 (trenta) giorni.
Una volta ottenuto il provvedimento dal Tribunale
gli avvocati dello Studio Legale Pepoli provvedono a notifica la sentenza al Ministero
dell'Istruzione e del Merito che ha per legge 120 giorni per poter adempiere e dunque caricare
il bonus carta docente sul portale https://www.cartadeldocente.istruzione.it.