Perché il 31 dicembre cambia il canale di assegnazione
Per chi è ancora in attesa di una nomina, il 31 dicembre rappresenta uno spartiacque. Le disponibilità maturate entro questa data possono continuare a essere assegnate come supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, anche se il provvedimento arriva materialmente a gennaio.
Le disponibilità che si formano dal 1° gennaio, invece, non rientrano più nei turni ordinari da GAE e GPS. Vengono coperte dalle scuole mediante le graduatorie di istituto e, quando queste non permettono di trovare un docente, attraverso gli interpelli.
La distinzione deriva dall’articolo 2 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina le GPS e il conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.
La data da considerare non è necessariamente quella della nomina. Conta soprattutto quando si è formata la disponibilità e come il posto è stato classificato dall’Ufficio scolastico.
Quali supplenze possono essere assegnate entro il 31 dicembre
L’ordinanza distingue tre tipologie di contratto.
La supplenza annuale riguarda posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre che rimarranno presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. Il contratto termina il 31 agosto.
La supplenza fino al termine delle attività didattiche riguarda posti non vacanti, ma disponibili di fatto entro il 31 dicembre, oltre agli spezzoni che non concorrono a formare una cattedra o un posto completo. La scadenza è fissata al 30 giugno.
La supplenza temporanea copre tutte le altre esigenze, come la sostituzione di un docente assente oppure una disponibilità sopravvenuta dopo il 31 dicembre. In questo caso il contratto termina con la cessazione dell’esigenza che ne ha determinato la stipula.
Per gli incarichi annuali e fino al 30 giugno vengono utilizzate, nell’ordine, le graduatorie ad esaurimento e le GPS. Se questi elenchi sono esauriti o non contengono candidati disponibili, la competenza passa ai dirigenti scolastici, che scorrono le graduatorie di istituto.
Un bollettino pubblicato a gennaio può ancora contenere contratti al 30 giugno o al 31 agosto?
Sì. Un bollettino pubblicato a gennaio può assegnare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto se il posto era già diventato disponibile entro il 31 dicembre.
Per esempio, se una cattedra si libera il 20 dicembre ma l’Ufficio scolastico riesce a elaborare il turno soltanto il 5 gennaio, la pubblicazione tardiva non modifica automaticamente la natura dell’incarico. Il posto può conservare la classificazione originaria:
al 31 agosto, se è vacante e disponibile per l’intero anno scolastico;
al 30 giugno, se è disponibile soltanto di fatto o se si tratta di uno spezzone.
La data della nomina, quindi, non trasforma da sola un incarico lungo in una supplenza temporanea. Devono essere controllati il momento in cui è sorta la disponibilità e la qualificazione attribuita dall’Amministrazione.
Cosa succede alle disponibilità che nascono dal 1° gennaio
I posti che si liberano dopo il 31 dicembre vengono coperti con supplenze temporanee. Può trattarsi, per esempio, di un’aspettativa iniziata a gennaio, di una malattia prolungata, di un congedo o di un’altra assenza sopravvenuta.
La nomina viene effettuata dal dirigente scolastico attraverso le graduatorie di istituto. Se quelle della scuola risultano esaurite, si consultano gli elenchi degli istituti vicini secondo il criterio di viciniorità. Esaurite anche queste possibilità, la scuola può pubblicare un interpello.
Anche quando è prevedibile che il posto rimanga scoperto per molti mesi, una disponibilità sorta dopo il 31 dicembre non diventa automaticamente una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto. Rimane legata alla durata effettiva dell’assenza o dell’esigenza di servizio.
Fino a quando dura una supplenza temporanea
La supplenza temporanea non ha necessariamente una scadenza standard. Deve terminare con l’ultimo giorno in cui permane l’esigenza che ha giustificato la sostituzione.
Se il titolare comunica inizialmente un’assenza fino al 31 marzo, il primo contratto avrà normalmente quella scadenza. Se l’assenza viene prolungata, il supplente può ricevere una proroga o una conferma, secondo il rapporto temporale tra i diversi periodi.
Quando l’assenza arriva fino alla conclusione delle lezioni, il contratto può terminare nell’ultimo giorno previsto dal calendario scolastico regionale. Nella scuola dell’infanzia il riferimento può coincidere con la conclusione delle attività educative, generalmente fissata al 30 giugno, ma la data effettiva deve risultare dal contratto e dalla durata dell’assenza.
La partecipazione agli scrutini e agli altri adempimenti conclusivi deve essere coperta contrattualmente. Il docente non può essere chiamato a lavorare dopo la scadenza senza un contratto o un’apposita proroga per i giorni necessari.
Che cosa significa “fino all’avente titolo”
La formula “fino all’individuazione dell’avente titolo” non identifica una quarta tipologia di supplenza. Indica una copertura provvisoria utilizzata quando la scuola deve assicurare immediatamente il servizio, ma è ancora in corso l’individuazione del docente cui spetta l’incarico secondo la graduatoria competente.
Può accadere, per esempio, che un posto disponibile entro il 31 dicembre debba essere assegnato dall’Ufficio scolastico attraverso GAE o GPS, ma la procedura non sia ancora conclusa. La scuola può coprirlo temporaneamente in attesa del docente individuato dall’Amministrazione.
Il contratto provvisorio termina quando l’avente titolo prende servizio. Chi lo accetta non può quindi dare per scontata una durata fino a giugno.
Per le disponibilità che si formano dopo il 31 dicembre, invece, normalmente non esiste un successivo destinatario da individuare attraverso le GPS: la scuola procede direttamente con il canale previsto per le supplenze temporanee.
Quando vengono pagati luglio e agosto
La retribuzione segue la durata del contratto.
Con una supplenza annuale al 31 agosto, il rapporto di lavoro comprende luglio e agosto e lo stipendio continua fino alla scadenza.
Con un incarico al 30 giugno, la retribuzione ordinaria termina alla fine di giugno. Luglio e agosto non sono compresi nel contratto.
Con una supplenza temporanea, lo stipendio spetta esclusivamente per i periodi coperti dai contratti, comprese le eventuali proroghe. La circostanza che il docente abbia lavorato per gran parte dell’anno non determina da sola il pagamento dei mesi estivi.
Un incarico ottenuto a gennaio può comunque scadere il 31 agosto se deriva da un posto vacante e disponibile già entro il 31 dicembre. Non è dunque il mese della nomina a stabilire il pagamento estivo, ma la tipologia del contratto assegnato.
Punteggio GPS: 166 giorni e annualità non sono la stessa cosa
Su questo punto è necessaria una distinzione precisa.
Nelle GPS il servizio specifico viene valutato con 2 punti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico. Il servizio aspecifico attribuisce la metà del punteggio.
Con il criterio mensile si può raggiungere il massimo di 12 punti anche con 166 giorni di servizio. Questa soglia, però, riguarda il calcolo del punteggio e non coincide con la nozione giuridica di servizio prestato per l’intero anno scolastico.
L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999 considera valido come servizio di un intero anno quello prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Le due regole devono quindi essere tenute separate:
166 giorni possono essere sufficienti per ottenere 12 punti nelle GPS;
180 giorni, oppure il servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini, costituiscono la soglia dell’annualità prevista dalla legge n. 124/1999.
La differenza può essere importante quando il servizio deve essere utilizzato non soltanto come punteggio, ma anche come requisito per concorsi, procedure riservate o altri percorsi professionali.
Una supplenza iniziata a gennaio può dare 12 punti?
Sì. Un incarico iniziato a gennaio può raggiungere il punteggio massimo, purché la durata complessiva del servizio consenta di maturare sei mesi o frazioni valutabili secondo la tabella GPS.
Può inoltre valere come annualità se raggiunge almeno 180 giorni oppure se viene prestato senza interruzioni dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Un contratto iniziato dopo il 1° febbraio può ancora raggiungere 12 punti, se i giorni complessivi sono sufficienti, ma non beneficia della seconda modalità prevista dalla legge per il riconoscimento dell’annualità.
L’orario settimanale non riduce il punteggio di servizio. Uno spezzone di poche ore, se copre lo stesso periodo, attribuisce il medesimo punteggio temporale di una cattedra completa. Le ore incidono sulla retribuzione, non sulla valutazione dei giorni di servizio.
Spezzone e diritto al completamento
Chi accetta una supplenza a orario ridotto può conservare il diritto al completamento d’orario, nei limiti previsti dall’ordinanza e nell’ambito della stessa provincia.
Il completamento può essere ottenuto attraverso altre disponibilità compatibili con il contratto già in essere, la posizione nelle graduatorie e le preferenze espresse. L’orario complessivo non può superare quello previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Per il completamento si applicano anche i criteri relativi alla raggiungibilità delle sedi. L’ordinanza prevede, in linea generale, un massimo di tre sedi scolastiche situate in non più di due comuni.
Accettare uno spezzone, quindi, non significa necessariamente rinunciare alle ore mancanti. Prima di rifiutarlo conviene valutare la possibilità concreta di completare l’orario.
Proroga e conferma del supplente
Quando l’assenza del titolare prosegue senza interruzioni, il contratto del supplente viene normalmente prorogato a decorrere dal giorno successivo alla precedente scadenza. Non occorre effettuare un nuovo scorrimento della graduatoria.
La continuità si conserva anche quando tra due periodi di assenza si collocano esclusivamente una domenica, un giorno festivo o il giorno libero del docente.
Una disciplina specifica riguarda le vacanze di Natale, Pasqua e le altre sospensioni delle lezioni. Se il titolare resta assente senza interruzioni per almeno sette giorni prima dell’inizio della sospensione e per almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni, il rapporto del supplente prosegue per l’intero periodo, comprese le vacanze. I giorni della sospensione sono quindi coperti dal contratto e retribuiti.
Se queste condizioni non ricorrono e dopo la pausa nasce un nuovo periodo di assenza, il supplente può essere confermato con decorrenza dal primo giorno di ripresa delle lezioni. In questo secondo caso i giorni intermedi non sono compresi nel contratto.
Non è dunque corretto affermare in assoluto che le vacanze comprese tra due periodi di assenza non vengano pagate: dipende dalla continuità dell’assenza e dal rispetto delle condizioni contrattuali.
Rinuncia, mancata risposta e abbandono
Le conseguenze cambiano in base al comportamento del docente.
La rinuncia a una proposta proveniente da una graduatoria di istituto, così come il rifiuto di una proroga o di una conferma, comporta la perdita della possibilità di ottenere altre supplenze da quella specifica graduatoria per l’anno scolastico in corso, secondo l’estensione prevista dall’articolo 15 dell’ordinanza.
La sanzione per la rinuncia non opera, nelle condizioni stabilite dalla norma, nei confronti di chi ha già accettato un’altra supplenza.
La mancata risposta entro il termine indicato dalla scuola equivale a rinuncia, purché la convocazione sia stata effettivamente recapitata. Per questo è necessario controllare regolarmente la casella di posta e la cartella dello spam.
La mancata presa di servizio dopo l’accettazione produce a sua volta le conseguenze previste per la rinuncia.
L’abbandono del servizio, cioè la cessazione volontaria dopo aver preso servizio, è molto più grave. Comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze annuali, fino al 30 giugno e temporanee, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Si può lasciare una supplenza temporanea per un incarico più lungo?
Sì. Il docente in servizio su una supplenza temporanea può lasciarla per accettare una supplenza annuale al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno.
La possibilità opera indipendentemente dal fatto che la supplenza breve sia stata ottenuta da graduatoria di istituto o mediante interpello.
Non è invece previsto il passaggio libero da una supplenza temporanea a un’altra supplenza temporanea soltanto perché quest’ultima è più lunga, più vicina o più conveniente. Lasciare il primo incarico in una situazione non autorizzata può essere considerato abbandono del servizio.
Cosa accade se arriva un bollettino GPS mentre si sta svolgendo una supplenza breve
Può capitare che a gennaio l’Ufficio scolastico assegni un posto diventato disponibile entro il 31 dicembre. Se il docente sta già lavorando su una supplenza breve, può lasciare quell’incarico per accettare la nomina al 30 giugno o al 31 agosto.
Può anche decidere di mantenere la supplenza temporanea già in corso. L’articolo 15, comma 3, tutela chi sceglie di non esercitare la facoltà di passare all’incarico lungo: in questa situazione non si applicano le conseguenze previste per la rinuncia alla nomina provinciale.
Prima di prendere una decisione è comunque essenziale controllare la natura esatta dei due contratti. La tutela riguarda il rapporto tra una supplenza temporanea e una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Come orientarsi dopo la fine dell’anno
Fino al 31 dicembre bisogna seguire soprattutto i bollettini pubblicati dall’Ufficio scolastico provinciale, perché possono contenere ulteriori nomine da GAE e GPS.
Da gennaio assumono maggiore importanza le convocazioni inviate direttamente dalle scuole, le graduatorie di istituto e gli interpelli. Le risposte possono essere richieste in tempi molto brevi, perciò è opportuno controllare quotidianamente l’indirizzo di posta indicato nella domanda.
Quando arriva una proposta, occorre verificare almeno quattro elementi: la data di inizio, la scadenza, il numero delle ore e la ragione della sostituzione. Queste informazioni permettono di capire se si tratta di un incarico annuale, fino al 30 giugno oppure temporaneo.
Non bisogna basarsi soltanto su espressioni generiche come “supplenza lunga” o “fino alla fine dell’anno”. Fa fede la data riportata nel contratto, insieme alla classificazione della disponibilità.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e negli altri territori dotati di discipline scolastiche speciali possono essere applicate procedure differenti. In questi casi occorre consultare gli avvisi dell’amministrazione territorialmente competente.
Domande frequenti
Dopo il 31 dicembre si possono ancora ricevere nomine da GPS?
Sì, ma soltanto per disponibilità sorte entro il 31 dicembre e assegnate successivamente. I posti che si liberano dal 1° gennaio vengono invece coperti dalle scuole attraverso le graduatorie di istituto e, se necessario, mediante interpello.
Una supplenza iniziata a gennaio può attribuire 12 punti?
Sì. È possibile raggiungere il massimo di 12 punti se la durata del servizio consente di maturare sei mesi o frazioni valutabili. La soglia dei 166 giorni riguarda il calcolo del punteggio, mentre per il riconoscimento dell’annualità servono almeno 180 giorni oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali.
Una supplenza temporanea dura sempre fino al termine delle lezioni?
No. Dura fino alla cessazione dell’esigenza di servizio. Se l’assenza del titolare termina prima, si chiude anche il contratto. Se prosegue, possono essere disposte proroghe o conferme. L’eventuale partecipazione agli scrutini deve essere coperta da un contratto valido per i giorni necessari.
Con una supplenza temporanea vengono pagati luglio e agosto?
Di regola no. Luglio e agosto sono compresi nella retribuzione soltanto quando il contratto scade il 31 agosto. Una supplenza temporanea viene pagata fino alla data indicata nel contratto o nelle successive proroghe.
Cosa perdo se rifiuto una supplenza da graduatoria di istituto?
La rinuncia o la mancata risposta comportano, nei casi previsti dall’ordinanza, l’esclusione da quella specifica graduatoria di istituto per l’anno scolastico in corso. L’abbandono dopo la presa di servizio ha conseguenze molto più pesanti e preclude tutte le tipologie di supplenza per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Le stesse regole valgono per il personale ATA?
No. Il personale ATA è soggetto al regolamento contenuto nel DM n. 430/2000, che prevede regole e sanzioni differenti in base alla graduatoria utilizzata, alla tipologia di incarico e al comportamento dell’aspirante. Non è quindi possibile applicare automaticamente agli ATA la disciplina prevista per i docenti.
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