Assegnazione provvisoria: ecco le conseguenze sul punteggio

Assegnazione provvisoria: ecco le conseguenze sul punteggio

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Un docente può fare richiesta di assegnazione provvisoria su un'altra sede scolastica: questo movimento però determina delle conseguenze sul calcolo del punteggio.

In particolare, i cambiamenti avvengono per il punteggio di continuità.

Ma per il punteggio di servizio? Vediamo come funziona.

Come funziona l'assegnazione provvisoria?

L'assegnazione provvisoria è un movimento che si esercita ogni anno secondo cui il docente chiede di poter lavorare per un anno scolastico presso una sede diversa da quella di titolarità.

Per sede si intendono la scuola, il comune e anche la provincia.

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado. Il motivo della richiesta deve essere uno fra questi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

Bisogna sapere che il conseguimento di questo movimento comporta delle conseguenze sul calcolo del punteggio del docente.

Vediamo come funziona.

Punteggio di servizio

Per il punteggio di servizio non ci sono cambiamenti.

Infatti, l'anno svolto in assegnazione provvisoria viene valutato come quello prestato nel ruolo di titolarità. Ciò vale anche se il servizio è prestato su altra Classe di Concorso o in diverso grado di istruzione.

Perciò tale servizio permette di maturare 6 punti, da sommare a quelli del servizio maturato in precedenza.

Ma tutto cambia per quanto riguarda il punteggio di continuità.

Punteggio di continuità

La normativa dice che l'assegnazione provvisoria determina l'interruzione dello svolgimento dell'attività didattica nella scuola di titolarità.

Ciò comporta la perdita di tutto il punteggio di continuità maturato in precedenza.

Ecco infatti che cosa dicono le disposizioni:

"...Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/21, mentre continua a permanere il diritto di rientro."

Fonte: OrizzonteScuola

Ricordiamo che, per il calcolo degli anni di continuità, si valutano 2 punti per ogni anno svolto entro il quinquennio. Sono invece 3 i punti che si conferiscono per ogni anno prestato successivo al quinto.

Consigliamo allora di valutare bene la scelta dell'assegnazione provvisoria: se un docente ha maturato 20 anni di continuità, perderà in totale 55 punti.

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Photo credit: pixabay.com