In questi giorni è possibile inviare domanda per le assegnazioni provvisorie docenti.
In questo articolo mostriamo tutto ciò che c'è da sapere a riguardo.
Assegnazioni provvisorie docenti: quando inviare domanda?
Si sono aperti i termini per inviare domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/23.
Ecco qui le date per presentare domanda:
- docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
 - personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022
 - personale ATA: dal 27 giugno all’11 luglio 2022
 
Ma chi può richiedere questo movimento?
E come si invia la domanda?
Chi può fare domanda?
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado.
Per il 2022/2023 possono inviare domanda tutti coloro che rispettano i requisiti previsti dal CCNI 2019/2022.
Sono compresi anche docenti neo assunti 2020/21 e 2021/22, i DSGA neo-assunti, il personale ATA Internalizzato ex LSU a tempo pieno ex co.co.co.
Rimangono esclusi invece gli assunti dall'a.s. 2022/23.
La domanda può essere fatta solo se subentrano alcune motivazioni, quali:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
 - ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
 - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
 - ricongiungimento al genitore
 
Come inviare domanda di assegnazione provvisoria?
I docenti devono presentare la richiesta di assegnazione provvisoria attraverso la piattaforma Istanze On Line.
Personale educativo, ATA e IRC devono invece inviare domanda in modalità cartacea seguendo il modello pubblicato sul sito web del Ministero nella sezione “mobilità”.
Elenchiamo qui tutti i moduli utili del Ministero:
- Modulo U1 2022
 - Modulo U2 2022
 - Modulo U3 2022
 - Modulo U4 2022
 - Modulo AP1 2022
 - Modulo AP2 2022
 - Modulo AP3 2022
 - Modulo AP4 2022
 - Modulo UE – utilizzazione e assegnazione provvisoria personale educativo
 - Modulo UR1 2022
 - Modulo UR2 2022
 - Modulo assegnazione provvisoria FIT 2022-23
 - Autodichiarazione percorso specializzazione su sostegno
 - Autodichiarazione servizio su sostegno
 
Cosa indicare nella domanda?
L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia.
Si possono indicare fino a venti scuole di preferenza per i docenti di Infanzia e Primaria, mentre quindici scuole per i docenti della Scuola Secondaria.
Le preferenze possono essere sia analitiche sia sintetiche.
In particolare, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per:
- la Classe di Concorso/posto di titolarità;
 - una Classe di Concorso diversa rispetto a quella di titolarità (si deve possedere la relativa abilitazione);
 - un posto/Classe di Concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità (si deve possedere la relativa abilitazione e si deve aver ottenuto la conferma nel ruolo di appartenenza);
 - i soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipologia di posto;
 - posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale;
 - le sole assegnazioni interprovinciali, anche per posti di sostegno dai docenti senza titolo di specializzazione (a condizione che stiano stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno).
 
È doveroso un approfondimento per la richiesta di ricongiungimento.
Richiesta di ricongiungimento: come funziona
In caso di richiesta di assegnazione per ricongiungimento, la prima preferenza da esprimere nella domanda deve essere:
- il comune di ricongiungimento (ossia quello in cui risiede la persona cui ci si intende ricongiungere)
 - oppure, il distretto sub-comunale
 - oppure, una o più istituzioni scolastiche comprese nel distretto
 
Se però non sono disponibili delle scuole nel comune di ricongiungimento, bisogna indicare:
- una scuola del comune viciniore
 - oppure, una scuola con sede di organico in altro comune, anche non viciniore, che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento
 
Precisiamo che l'indicazione del comune di ricongiungimento (o viciniore) è obbligatoria nel caso in cui si esprimano preferenze per altro comune.
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