Ferie non godute: come si procede? Quando si perdono?

Ferie non godute: come si procede? Quando si perdono?

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Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori: annualmente, ogni docente ha diritto ad un determinato numero di giorni di ferie retribuiti.

Tuttavia può succedere che un docente, per motivi oggettivi, non abbia usufruito dei periodi di riposo e perciò si ritrovi con delle ferie residue.

Come si procede quindi in caso di ferie non godute?

Come si calcolano i giorni di ferie docenti?

Ogni anno gli insegnanti hanno diritto a giorni di ferie retribuiti.

Questo vale ovviamente anche per gli insegnanti con contratto a tempo determinato.

Ecco come calcolare i giorni.

Docenti con contratto a tempo determinato

In linea generale, "le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato".

Questa è la proporzione da svolgere: 360 : 30/32 = n° dei giorni di servizio : x.

Bisogna sempre fare riferimento ai giorni di servizio inclusi nel contratto e non alle ore di servizio settimanali.

Quindi, ad esempio, un docente che ha prestato 82 giorni di supplenza ha diritto a 7 giorni di ferie.

Docenti con contratto a tempo indeterminato

Il docente a contratto indeterminato ha diritto a:

  • 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore a 3 anni
  • 32 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio superiore a 3 anni

Ad esempio, un docente assunto in ruolo che ha almeno 180 giorni di supplenza ha diritto fin da subito a 32 gg. di ferie.

Ferie non godute: si perdono?

Tanti docenti si chiedono che cosa succede in caso di ferie non godute.

Spieghiamo come si procede in questi casi con un esempio.

Una docente di una Scuola Primaria con contratto a tempo determinato al 31/8 è incinta. Durante il periodo di servizio, è stata assente per vari periodi per gestazione difficile e gravidanza.

A causa di queste assenze, la docente ha usufruito di 3 giorni di festività soppresse e 4 giorni di ferie.

E le ferie residue?

L'art. 13 del CCNL del 29-11-2007 dice:

"In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica."

Fonte: OrizzonteScuola

Nel nostro caso, però, si parla di contratto a tempo determinato: le ferie non godute non si possono rimandare al successivo anno scolastico.

Ecco allora cosa succede: le ferie non godute possono essere monetizzate poiché la mancata fruizione è dipesa da motivi oggettivi.

La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che il divieto di liquidare le ferie non opera nel caso in cui l'impossibilità ad usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore come, ad esempio:

  • malattia
  • infortunio
  • inidoneità fisica
  • congedo obbligatorio per maternità

In base a questo principio, le ferie non fruite sono monetizzabili.

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Photo credit: pixabay.com