Supplenze scuola: quando si ha diritto alla retribuzione delle vacanze?

Supplenze scuola: quando si ha diritto alla retribuzione delle vacanze?

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Le vacanze di Pasqua iniziano fra pochissimi giorni: le scuole rimarranno chiuse dal 14 al 19 aprile. I docenti che svolgono supplenze scuola da Graduatoria di Istituto si chiedono allora se le vacanze saranno retribuite.

Sono tre i requisiti necessari per il riconoscimento economico delle vacanze. Vediamo quali sono.

Vacanze di Pasqua 2022

L'Ordinanza Ministeriale del 23 giugno 2021 ha definito il calendario scolastico 2021-2022.

Come sappiamo sono poi le singole Regioni a scegliere la data di inizio e di fine anno scolastico, insieme alle festività.

Ciononostante, le vacanze di Pasqua 2022 sono uniche per tutte le Regioni: la scuola sarà chiusa dal 14 al 19 aprile.

Riportiamo di seguito il calendario delle ulteriori festività nazionali:

  • 1 novembre "Tutti i Santi"
  • 8 dicembre
  • 25 e 26 dicembre
  • 1 gennaio "Capodanno"
  • 6 gennaio "Epifania"
  • domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (17 e 18 aprile 2022)
  • 25 aprile "Festa della Liberazione"
  • 1 maggio "Festa del Lavoro"
  • 2 giugno "Festa della Repubblica"

Veniamo ora alla domanda più importante per i supplenti da Graduatoria interna di Istituto: quando si ha il diritto al pagamento della sospensione delle lezioni?

Supplenze scuola: i requisiti necessari per il pagamento delle vacanze

Molti supplenti si stanno chiedendo se saranno retribuiti durante le vacanze di Pasqua.

Per rispondere alla domanda dobbiamo consultare l'art. 40 comma 3 per i docenti e l'art. 60 commi 1 e 2 per il personale ATA del CCNL 29/11/2007.

Leggiamo che:

"Qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo”.

Fonte: OrizzonteScuola

Sono quindi 3 gli elementi necessari per il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze:

  1. il titolare deve essere assente da almeno 7 giorni prima della sospensione delle lezioni
  2. deve essere assente in modo continuativo (a qualunque titolo, anche con diverse certificazioni e motivazioni) durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni
  3. l’assenza deve essere tale fino ad almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni

Se manca anche uno solo dei punti sopra citati, il riconoscimento non può essere applicato al supplente.

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Photo credit: pexels.com