Graduatorie GPS: le 20 scuole e le 150 preferenze. Qual è la differenza?

Graduatorie GPS: le 20 scuole e le 150 preferenze. Qual è la differenza?

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Graduatorie GPS e Graduatorie di Istituto: quale differenza intercorre tra la scelta delle 20 scuole e le 150 preferenze?

Lo scopriamo in questo articolo.

Graduatorie GPS e GI: le domande da compilare

Per poter effettuare un corretto inserimento in graduatoria GPS è necessario compilare la propria domanda su Istanze Online entro il 31 maggio, ore 23.59.

Attenzione: per il momento non sono previste proroghe a questa data.

Per la presentazione della domanda entro il 31 maggio ci si può iscrivere per tutte le Classi di Concorso o posti di insegnamento per cui si ha titolo di accesso e si può anche cambiare provincia di inserimento, purché la provincia scelta sia una.

Ma per inserirsi in graduatoria questo non basta.

Infatti, in estate sarà necessario compilare un'ulteriore istanza.

Vediamo quale e come funziona.

La scelta delle 20 scuole

In contemporanea alla domanda di inserimento per le graduatorie GPS della quale abbiamo parlato nel paragrafo precedente, è necessario selezionare fino a 20 sedi scolastiche per Classe di Concorso.

Questo per l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto di II e/o III fascia, a seconda a quale si ha diritto per ogni Classe di Concorso.

Le graduatorie di istituto vengono utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l’attribuzione delle supplenze residue al 31 agosto e al 30 giugno.

Ma quali tipi di supplenze?

  • Tutte le supplenze che non è stato possibile attribuire da GAE e GPS;
  • e tutte le supplenze temporanee nelle scuole scelte dal docente che, come sappiamo, sono un massimo di 20.

Come ogni docente sa, le graduatorie di istituto sono costituite da tre fasce.

  • la I fascia è riservata ai docenti delle GaE (per loro ci sarà un’apposita domanda);
  • la II fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso di abilitazione specifica, inseriti già in I fascia GPS;
  • infine, la III fascia, in cui saranno inseriti i docenti in possesso del titolo di studio, già immessi nella II fascia GPS.

Nota importante: se i candidati non effettuano la scelta delle 20 sedi nella domanda da inserire e compilare entro il 31 maggio, non potranno più partecipare all’attribuzione di supplenze da graduatorie di istituto per il biennio 2022/24.

Il numero massimo delle sedi da selezionare è 20, per ogni CdC.

E rispondiamo anche qui ad una delle domande che posta da alcuni aspiranti docenti: no, non c’è un ordine di inserimento delle 20 sedi.

graduatorie GPS

La scelta delle 150 preferenze

Adesso affrontiamo la questione relativa alle 150 preferenze da esprimere.

Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

Questo è quanto scritto nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 12 comma 1 e 2.

Quindi l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2023 verrà gestita attraverso questa nuova domanda.

La data di presentazione di questa domanda non è ancora uscita: sappiamo solo che seguirà la fase delle immissioni in ruolo, quindi è pensabile che questa scelta dovrà essere fatta in estate.

Questa domanda riguarda la scelta delle preferenze (possono essere sia analitiche, ovvero che riguardano la singola scuola, che sintetiche, ovvero che riguardano distretto, comune e provincia) per le nomine da attribuire prima da GaE e GPS.

Se è stata correttamente compilata la domanda entro il 31 maggio ma non è stata presentata la scelta delle 150 preferenze, l'aspirante docente non può partecipare all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS, ma solo da quelle di graduatorie di istituto.

Infatti, al comma 3, l’OM precisa quanto segue:

La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.

Sedi scolastiche e preferenze: qual è la differenza?

Veniamo ora al tema centrale dell'articolo.

Qual è la differenza tra le 20 sedi scolastiche da scegliere e le 150 preferenze?

Le venti scuole servono per comparire nelle graduatorie di istituto, mentre le 150 preferenze serviranno a “prenotare” l’attribuzione di una supplenza al 31 agosto e 30 giugno 2023.

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Photo credit: pixabay.com