I docenti precari hanno diritto all’anzianità di servizio?

I docenti precari hanno diritto all’anzianità di servizio?

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Alcuni, tra docenti precari e personale ATA hanno presentato domanda per ottenere un risarcimento dal Ministero.

Il motivo?

Non è stata loro riconosciuta la progressione stipendiale per anzianità di servizio, maturata nel tempo.

Ecco cosa dicono i giudici a riguardo.

Docenti precari e anzianità di servizio: come funziona?

Il caso in questione è chiaro: alcuni docenti precari e personale ATA hanno presentato domanda, finalizzata alla condanna del Ministero, per ottenere un risarcimento danni.

I motivi sono molteplici.

Si parla di:

  • abusiva stipula di plurimi contratti di lavoro a termine;
  • e assenza di progressione stipendiale per anzianità di servizio maturata nel tempo.

I giudici hanno presentano una risposta, dividendo la questione della stabilizzazione da quella della progressione economica.

Quali diritti ha stabilito la Cassazione

Prima di tutto, i giudici hanno parlato del diritto a non essere discriminati.

Infatti, per loro è evidente la differenza che sussiste tra:

  • l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive (conseguenza alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti);
  • e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.

Se avviene la stabilizzazione ma non la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, perché esercitata in modo indipendente ed autonomo.

Sulla questione dell’anzianità di servizio, infatti, la Cassazione dice che:

"Nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. (Fonte: Orizzonte Scuola)

Progressione stipendiale ed economica

Per i giudici il diritto alla progressione economica è del tutto autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Inoltre, la stabilizzazione comporta, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente (da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149)  e, quanto al personale A.T.A. (da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150).

Questo però non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa.

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Photo credit: Pixabay