Obbligo vaccinale: docenti guariti ma non vaccinati. Cosa succede?

Obbligo vaccinale: docenti guariti ma non vaccinati. Cosa succede?

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L'obbligo vaccinale per il personale scolastico è attivo dal 15 dicembre 2021. I docenti che non si sono vaccinati ma sono guariti da Covid possono insegnare con Green Pass rafforzato.

Quando termina la validità della certificazione verde?
Si procede alla sospensione?

Obbligo vaccinale: chi ne è soggetto?

Dal 15 dicembre 2021 il personale scolastico è soggetto all'obbligo vaccinale.

In particolare, il personale:

  • delle scuole statali e paritarie
  • delle scuole non paritarie
  • dei servizi educativi per l'infanzia (art. 2 del dl 13 aprile 2017 n. 65)
  • dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sistemi regionali di istruzione e formazione personale (IeFP), sistemi regionali dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Quindi, possono svolgere le attività scolastiche solo coloro che possiedono la certificazione verde.

In particolare, è necessario possedere il Green Pass rafforzato, che si consegue con vaccinazione o guarigione da Covid.

Ma quanto dura il Green Pass da guarigione?

Green Pass da guarigione: il docente può insegnare?

Il Green Pass di guarigione si ottiene se si è guariti da Covid da non più di sei mesi.

Il docente non vaccinato ma in possesso di tale certificazione può quindi svolgere l'attività per sei mesi.

La scuola non ha diritto alla sospensione dell'interessato durante questo periodo.
Passati i sei mesi, si può procedere con la verifica dell'obbligo vaccinale.

Non necessariamente si procede con la sospensione.
Ma vediamo come funziona.

Come avviene la sospensione

Il Dirigente scolastico si occupa dell'iter per la verifica dell'avvenuta vaccinazione.

Il Dirigente chiede all'interessato di provvedere a questa documentazione (entro cinque giorni):

  1. documentazione che attesta l'effettuazione della vaccinazione
  2. attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa
  3. presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi non oltre i venti giorni dalla ricezione dell'invito
  4. insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale

Passati i cinque giorni, se non è stata presentata la documentazione, il Dirigente scolastico attiva la procedura di mancato adempimento.

C'è poi un'indicazione che riguarda la presentazione della richiesta di vaccinazione, come elencato al terzo punto.

Il Dirigente scolastico infatti deve invitare l'interessato a trasmettere, non oltre i tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante la vaccinazione.

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Photo credit: pixabay.com