TFA sostegno: date, prove di accesso e requisiti

TFA sostegno: date, prove di accesso e requisiti

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Il Decreto pubblicato il 1° aprile 2022 ha dato via libera al VII Ciclo del TFA sostegno.

È prevista l'attribuzione di 25.874 posti per coloro che superano tutte le prove richieste: ma quali sono?

Ecco le date e tutte le informazioni per poter partecipare.

TFA sostegno: prove d'accesso e date

A maggio avranno luogo le prime prove del VII Ciclo del TFA sostegno.

Infatti, gli aspiranti che intendono accedere ai percorsi di specializzazione sul sostegno devono prima superare determinati esami.

I suddetti corsi di specializzazione dovranno poi concludersi entro il 30 giugno 2023 (come definito dall'articolo 3/3 del DM 92/2019).

Le prove predisposte dal Decreto sono:

  • test preselettivo
  • una o più prove scritte o pratiche
  • una prova orale

Le prove riguardano tutte le Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria.

Per quanto riguarda il test preselettivo, si intende un test da 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e anche sulle abilità linguistiche relative al profilo dell'insegnante di sostegno.

Il Decreto del 1° aprile ha poi definito le date del test preselettivo:

  • Scuola dell'Infanzia: 24 maggio 2022
  • Scuola Primaria: 25 maggio 2022
  • Secondaria di I grado: 26 maggio 2022
  • Secondaria di II grado: 27 maggio 2022

In totale, si parla di 25.874 posti da attribuire.
Qui è possibile consultare l'Allegato A con la distribuzione dei posti per regione.

Ma quali sono i requisiti di accesso?

Requisiti di accesso TFA sostegno

L'articolo 3 del DM n. 92/2019 indica i requisiti di accesso per le prove del VII Ciclo TFA sostegno.

Scuola Infanzia e Primaria

Il candidato deve possedere uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea di Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
  • diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, entro l'a.s. 2001/2002.

Scuola Secondaria di I e II grado

Il candidato deve possedere uno dei seguenti requisiti:

  • abilitazione specifica su Classe di Concorso o titoli analoghi di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia;
  • laurea magistrale o a ciclo unico (o diploma di II livello oppure titolo equipollente o equiparato coerenti con la CdC vigente alla data di indizione del concorso) insieme ai 24 CFU/CFA.
TFA sostegno

Insegnanti tecnico-pratici

  1. abilitazione specifica sulla Classe di Concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia;
  2. laurea, anche triennale (o diploma di I livello oppure titolo equipollente o equiparato coerenti con la CdC vigente alla data di indizione del concorso) insieme ai 24 CFU/CFA.

I requisiti del punto 2 sono derogati fino all'a.s. 2024/2025, perciò gli insegnanti tecnico-pratici partecipano con il solo diploma che dà accesso alla specifica CdC.

Test preselettivo: chi non deve svolgerlo?

Alcuni aspiranti non devono svolgere il test preselettivo e partecipano quindi direttamente alla prova scritta o pratica.

Le condizioni sono le seguenti:

  • svolgimento di almeno tre annualità di servizio (anche non consecutive) nei dieci anni scolastici precedenti, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (articolo 2/8 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020);
  • candidati con un'invalidità uguale o superiore all'80%;
  • candidati che hanno superato il test preselettivo del VI Ciclo ma che non hanno sostenuto le ulteriori prove a causa delle misure sanitarie (come isolamento o quarantena).

Per tutti questi partecipanti è possibile presentare istanza di partecipazione per una sola scuola per ciascuna delle distinte procedure di selezione.

Ricordiamo che per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio (o al termine delle attività educative per la Scuola dell'Infanzia).

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