Al 23 ottobre 2026 non è ancora disponibile una data nazionale per l’avvio dei percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU relativi all’anno accademico 2026/27.
Università e istituzioni AFAM hanno presentato la propria offerta formativa, ma devono ancora concludersi le procedure di accreditamento e la ripartizione dei posti tra atenei e classi di concorso. Il MUR dovrà pubblicare il decreto che autorizza i percorsi e definisce i contingenti disponibili.
Solo dopo questo provvedimento gli atenei potranno pubblicare i bandi definitivi, indicando il numero dei posti, i requisiti, le scadenze, i costi, gli eventuali criteri di selezione e il calendario delle attività.
Per l’anno accademico 2025/26, il MUR aveva autorizzato circa 60.000 posti con il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026. Si tratta però del ciclo precedente e quella data non permette di prevedere automaticamente quando uscirà il decreto per il 2026/27.
Gli avvisi preliminari eventualmente pubblicati dalle università hanno quindi valore informativo. Prima di effettuare pagamenti o iscrizioni è necessario attendere il bando ufficiale dell’ateneo relativo alla classe di concorso interessata.
Quali passaggi mancano prima dell’apertura delle iscrizioni?
La procedura è iniziata con la presentazione dell’offerta formativa da parte delle università e delle istituzioni AFAM. I nuovi percorsi devono essere sottoposti alle verifiche previste, con il coinvolgimento dell’ANVUR, mentre quelli già accreditati possono essere aggiornati senza ripetere necessariamente l’intera procedura.
Il MUR dovrà poi confrontare l’offerta degli atenei con il fabbisogno di docenti comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. A conclusione dell’istruttoria saranno autorizzati i posti per ciascuna classe di concorso e per ogni istituzione.
La presenza di una classe di concorso nell’offerta preliminare di un’università non garantisce quindi l’attivazione del corso. La conferma arriverà soltanto con il decreto ministeriale e con il successivo bando dell’ateneo.
Chi deve frequentare il percorso da 60 CFU?
Il percorso da 60 CFU o CFA rappresenta la via ordinaria per conseguire la prima abilitazione su una classe di concorso della scuola secondaria di primo o secondo grado.
Può accedere chi possiede una laurea o un diploma AFAM valido per la classe di concorso scelta, comprensivo degli eventuali crediti richiesti. Possono iscriversi anche gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studi che consente l’accesso alla classe di concorso. Per le lauree magistrali a ciclo unico occorre aver conseguito almeno 180 CFU.
Prima dell’iscrizione non basta controllare la denominazione della laurea. Bisogna verificare anche gli esami sostenuti, i relativi settori scientifico-disciplinari e il numero dei crediti richiesti dalle tabelle ministeriali.
Il percorso comprende attività pedagogiche, metodologiche e disciplinari, laboratori, tirocinio diretto e indiretto e una prova finale con valore abilitante.
Chi può conseguire una seconda abilitazione con 30 CFU?
Chi possiede già un’abilitazione su un’altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione può conseguire un’ulteriore abilitazione attraverso il percorso da 30 CFU previsto dall’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023.
La stessa possibilità è riconosciuta a chi possiede la specializzazione per le attività di sostegno.
Il candidato deve comunque avere il titolo di studio richiesto per la nuova classe di concorso. La precedente abilitazione o la specializzazione sul sostegno non sostituisce gli esami e i crediti disciplinari eventualmente necessari.
Questi percorsi possono essere organizzati anche in modalità telematica sincrona, secondo quanto previsto dall’articolo 13. Restano comunque ferme le modalità stabilite dall’ateneo e lo svolgimento in presenza della prova finale.
Come funziona il percorso da 30 CFU per chi ha tre anni di servizio?
Una diversa tipologia di percorso da 30 CFU è destinata a chi abbia svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi cinque anni, anche non consecutive, di cui almeno una sulla specifica classe di concorso.
Ai fini dell’accesso a questo percorso possono essere considerati i servizi prestati nelle scuole statali e paritarie, secondo le condizioni previste dal D.Lgs. 59/2017. L’annualità deve essere riconoscibile ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 124/1999: almeno 180 giorni di servizio oppure servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali.
Questa regola non va confusa con quella prevista per partecipare ai concorsi senza abilitazione. In quel caso, i tre anni devono essere stati svolti nelle scuole statali, sempre negli ultimi cinque anni e con almeno una specifica annualità sulla classe di concorso richiesta. Il servizio nelle scuole paritarie può quindi essere utile per accedere al percorso abilitante riservato, ma non sostituisce il servizio statale richiesto come requisito alternativo per il concorso.
La riserva di posti per i docenti con servizio vale anche nel 2026/27?
Il decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 ha eliminato il limite che circoscriveva la riserva ai primi tre cicli dei percorsi abilitanti. Nel testo attualmente vigente, il meccanismo può quindi operare anche per il ciclo 2026/27 e per quelli successivi.
Il provvedimento deve però essere convertito in legge entro il 29 novembre 2026 e, durante l’iter parlamentare, può essere modificato. La percentuale effettivamente riservata e la sua distribuzione tra le diverse categorie saranno indicate negli atti ministeriali del nuovo ciclo. Non è corretto applicare automaticamente al 2026/27 le percentuali stabilite negli anni precedenti.
Per il 2023/24, per esempio, il MUR aveva previsto una riserva complessiva del 45%, con una quota interna destinata ai titolari di contratti nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale. Quel dato riguardava esclusivamente quel ciclo.
A chi sono destinati i percorsi di completamento da 30 e 36 CFU?
I percorsi di completamento non sono aperti indistintamente a tutti. Sono destinati a particolari categorie di vincitori di concorso che devono ancora conseguire l’abilitazione.
Il percorso da 30 CFU di completamento riguarda, tra gli altri, i vincitori che hanno partecipato al concorso attraverso il requisito dei tre anni di servizio e devono ottenere l’abilitazione prima della successiva immissione in ruolo.
Il percorso da 36 CFU è invece previsto per i vincitori non abilitati che hanno partecipato al concorso utilizzando i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. I crediti già acquisiti vengono riconosciuti e la preparazione viene completata secondo l’Allegato 5 del DPCM 4 agosto 2023.
Per gli insegnanti tecnico-pratici il percorso dipende dal titolo e dal requisito utilizzati nella specifica procedura concorsuale. Non tutti gli ITP devono automaticamente frequentare lo stesso corso di completamento.
Quanto costano i percorsi abilitanti?
L’articolo 12 del DPCM 4 agosto 2023 stabilisce dei tetti massimi, non tariffe obbligatorie.
Il percorso da 60 CFU può costare fino a 2.500 euro. Per i percorsi da 30 o 36 CFU il limite massimo è di 2.000 euro. A queste somme possono aggiungersi fino a 150 euro per la prova finale.
Ogni università può fissare un importo inferiore e prevedere pagamenti rateali. Il bando può inoltre indicare l’imposta di bollo, la tassa regionale o altri oneri amministrativi.
Il riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 riduce le attività da frequentare, ma non modifica automaticamente il tetto massimo stabilito per il percorso da 36 CFU.
Si può frequentare il percorso mentre si insegna?
Sì. Non esiste un’incompatibilità generale tra una supplenza e l’iscrizione a un percorso abilitante.
La difficoltà riguarda soprattutto l’organizzazione delle attività. Per accedere alla prova finale è necessario frequentare almeno il 70% di ogni attività formativa. La soglia non si calcola soltanto sul totale complessivo del corso, ma deve essere rispettata nelle singole attività previste.
Prima dell’iscrizione è quindi importante controllare il calendario delle lezioni, gli orari dei laboratori, l’organizzazione del tirocinio diretto e indiretto e le eventuali possibilità di recupero.
Quanta parte del percorso si può seguire online?
La deroga che consentiva di svolgere fino al 50% delle attività in modalità telematica sincrona, con esclusione di laboratori e tirocini, è stata estesa fino all’anno accademico 2025/26.
Per il 2026/27, in assenza di una nuova proroga, torna applicabile il limite ordinario previsto dal DPCM 4 agosto 2023: fino al 20% delle attività può svolgersi in modalità telematica sincrona. I tirocini e i laboratori restano in presenza.
Una disciplina specifica riguarda il percorso da 30 CFU destinato a chi è già abilitato o specializzato sul sostegno. L’articolo 13 consente che queste attività vengano erogate anche con modalità telematiche sincrone, ferma restando la prova finale in presenza e l’organizzazione stabilita dall’università.
Non è quindi corretto affermare in modo generale che tutti i percorsi 2026/27 potranno essere seguiti per metà online. La percentuale e le modalità dipendono dalla tipologia di corso e dalla normativa applicabile.
Si possono usare i permessi per il diritto allo studio?
Chi lavora nella scuola può chiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio, comunemente chiamati 150 ore.
Le modalità e i termini non sono però identici in tutta Italia. Vengono definiti dai contratti integrativi regionali e dagli avvisi degli Uffici scolastici territoriali. In molte province la scadenza di riferimento è il 15 novembre 2026, ma occorre consultare l’avviso locale perché possono essere previste date o modalità differenti.
Quando il bando universitario non è ancora disponibile, alcuni Uffici consentono di presentare la domanda con riserva. Anche questa possibilità deve risultare espressamente dall’avviso territoriale.
La concessione dei permessi non è automatica. Dipende dal contingente provinciale, dalle priorità stabilite dal contratto integrativo e dalla posizione del richiedente.
Che cosa cambia nelle GPS dopo l’abilitazione?
L’abilitazione costituisce il titolo necessario per accedere alla prima fascia GPS della relativa classe di concorso.
L’inserimento non avviene automaticamente al conseguimento del titolo. Bisogna presentare domanda durante l’aggiornamento ordinario delle graduatorie oppure attraverso gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, quando istituiti dal Ministero.
L’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le GPS per il biennio 2026/27 e 2027/28 e prevede la costituzione degli elenchi aggiuntivi mediante un successivo decreto. Sarà quel provvedimento a stabilire la finestra per le domande e il termine entro il quale conseguire l’abilitazione.
Quanti punti attribuisce l’abilitazione nelle GPS?
Non esiste un punteggio fisso attribuito automaticamente a tutti i percorsi da 60 CFU.
Nelle GPS il titolo viene valutato secondo la tabella allegata all’ordinanza ministeriale. Il punteggio dipende dal voto di abilitazione e dagli eventuali titoli aggiuntivi riconosciuti dalla tabella applicabile.
I valori di 12,50 e 5 punti citati in alcune ricostruzioni appartengono alle tabelle utilizzate per la valutazione dei titoli nei concorsi. Non rappresentano il punteggio attribuito nelle GPS a chi consegue l’abilitazione attraverso un percorso da 60 CFU.
Per conoscere il punteggio nelle graduatorie bisogna quindi applicare la tabella dell’OM 27/2026. Per un concorso, invece, occorre leggere la tabella allegata allo specifico bando.
L’abilitazione è necessaria per partecipare ai concorsi?
Nel sistema ordinario, l’abilitazione rappresenta il principale requisito di accesso ai concorsi per la scuola secondaria.
Resta la possibilità di partecipare con il titolo di studio valido e almeno tre anni di servizio nelle scuole statali negli ultimi cinque, di cui uno sulla classe di concorso richiesta. Il vincitore non ancora abilitato deve poi completare il percorso previsto dalla normativa.
La possibilità transitoria di partecipare con almeno 30 CFU già acquisiti riguardava le procedure bandite entro il 31 dicembre 2024 e non costituisce più una modalità ordinaria di accesso.
Al 23 ottobre 2026 non risulta pubblicato un nuovo bando di concorso successivo alle procedure avviate nel 2025. Le attività preparatorie del Ministero e le anticipazioni sindacali non equivalgono a un bando ufficiale.
Cosa conviene fare mentre si aspetta il decreto?
In attesa dell’autorizzazione dei posti, è utile controllare la propria classe di concorso e verificare che la laurea comprenda tutti gli esami e i crediti richiesti. Il percorso abilitante non sostituisce gli eventuali CFU disciplinari mancanti.
Chi possiede servizio dovrebbe ricostruire con precisione le annualità maturate negli ultimi cinque anni, distinguendo il servizio statale da quello paritario e verificando su quale classe di concorso è stato svolto.
È inoltre consigliabile preparare il certificato degli esami universitari, i titoli già conseguiti, i contratti di servizio e l’eventuale attestazione dei 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.
Prima di iscriversi bisogna infine verificare per iscritto con l’università quale percorso corrisponde alla propria posizione. La scelta tra 60, 30 e 36 CFU non è libera, ma dipende dai titoli e dai requisiti posseduti.
Domande frequenti
Quando partiranno i percorsi da 60 CFU 2026/27?
Al 23 ottobre 2026 non è stata comunicata una data nazionale. Prima devono concludersi gli accreditamenti ed essere pubblicato il decreto MUR con i posti autorizzati. Successivamente ogni università pubblicherà il proprio bando.
Chi deve frequentare il percorso da 60 CFU?
Coloro in possesso della prima abilitazione nella scuola secondaria e possiede il titolo di accesso alla classe di concorso. Chi è già abilitato, è specializzato sul sostegno o possiede determinate annualità di servizio può rientrare in uno dei percorsi da 30 CFU.
Qual è la differenza tra 60, 30 e 36 CFU?
Il percorso da 60 CFU è quello ordinario per la prima abilitazione. I percorsi da 30 CFU riguardano categorie specifiche, come docenti già abilitati, specializzati sul sostegno, docenti con tre anni di servizio e alcuni vincitori di concorso. Quello da 36 CFU è destinato principalmente ai vincitori che avevano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.
Quanto costa il percorso da 60 CFU?
Il tetto massimo è di 2.500 euro, oltre a un massimo di 150 euro per la prova finale. Per i percorsi da 30 e 36 CFU il limite è di 2.000 euro, sempre con la possibile aggiunta del costo della prova finale.
I percorsi potranno svolgersi online?
Non interamente. Per il 2026/27, senza una nuova deroga, il limite ordinario è del 20% delle attività in modalità telematica sincrona, mentre laboratori e tirocini restano in presenza. Il percorso da 30 CFU per docenti già abilitati o specializzati segue una disciplina specifica che consente un impiego più ampio della modalità telematica sincrona.
Con tre anni di servizio è previsto un posto riservato?
La normativa prevede una riserva per determinate categorie di docenti con servizio. Il decreto-legge n. 170/2026 ha eliminato il limite dei primi tre cicli, ma deve ancora essere convertito in legge. La percentuale e la distribuzione dei posti per il 2026/27 saranno indicate negli atti ministeriali del nuovo ciclo.
Con l’abilitazione si entra subito nella prima fascia GPS?
L’abilitazione attribuisce il titolo per la prima fascia, ma l’inserimento richiede una domanda. Chi consegue il titolo durante il biennio dovrà utilizzare la finestra prevista per gli elenchi aggiuntivi, rispettando la scadenza che sarà stabilita dal Ministero.
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