Il bonus punti per il servizio nelle piccole isole non è più soltanto una proposta. Il decreto interministeriale n. 178 del 2 settembre 2026 ha definito requisiti, punteggi e decorrenza del beneficio destinato al personale docente.
Il provvedimento attua l’articolo 25, comma 1, della legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla valorizzazione della risorsa mare. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026 ed è entrata in vigore il giorno successivo.
La misura nasce per sostenere la continuità didattica nei territori insulari caratterizzati da difficoltà logistiche e organizzative. L’obiettivo è incentivare la permanenza dei docenti nei plessi nei quali il ricambio del personale risulta particolarmente elevato.
Il decreto è stato adottato dai Ministeri competenti e trasmesso agli organi di controllo. Lo stesso testo dispone la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Alla data del 1° ottobre 2026, il provvedimento risulta diffuso attraverso le organizzazioni sindacali, mentre la pubblicazione in Gazzetta deve ancora essere completata.
Il punto fondamentale è però un altro: il bonus non riguarda il servizio svolto nel 2026/27. La nuova valutazione parte dall’anno scolastico 2027/28 e produrrà effetti nelle graduatorie del biennio 2028/2029-2029/2030.
Quali scuole rientrano nel beneficio
Non tutte le scuole situate genericamente su un’isola danno diritto al punteggio. Il decreto richiama i territori delle piccole isole individuati dall’Allegato A alla legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà pubblicare ogni anno, entro il 30 giugno, l’elenco dei plessi scolastici interessati, indicando per ciascuno l’istituzione scolastica di appartenenza.
L’elenco verrà aggiornato in base alla rete scolastica risultante dai provvedimenti regionali di programmazione e dimensionamento. Una sede presente in un determinato anno potrebbe quindi essere modificata, accorpata o non comparire nell’elenco successivo.
Il punteggio segue il plesso nel quale viene effettivamente prestato il servizio, non l’intero istituto comprensivo. Una scuola può infatti comprendere sedi collocate sia su una piccola isola sia sulla terraferma. Prima di indicare una preferenza sarà quindi necessario confrontare la sede di servizio con l’elenco ministeriale dell’anno interessato.
Quanti punti spettano per il servizio nelle piccole isole
Il decreto riconosce 6 punti aggiuntivi per ogni anno scolastico nel quale il docente presta servizio, per almeno 180 giorni, in uno dei plessi inseriti nell’elenco ministeriale.
Per chi lavora in una pluriclasse della scuola primaria situata in uno degli stessi plessi sono previsti altri 3 punti. Il beneficio può quindi raggiungere un massimo di 9 punti aggiuntivi per anno scolastico.
I 3 punti della pluriclasse non sostituiscono i 6 punti principali. Si sommano quando, nello stesso anno, ricorrono tutte le condizioni previste.
Il decreto chiarisce espressamente che questo punteggio è ulteriore e cumulabile rispetto alla valutazione ordinaria del servizio. Non rientra quindi nel limite dei 12 punti normalmente riconosciuti nelle GPS per un’annualità di servizio specifico.
Un docente può dunque ottenere, per lo stesso anno scolastico:
12 punti ordinari per il servizio specifico, ai quali si aggiungono 6 punti per il servizio nella piccola isola e, se lavora in una pluriclasse della primaria, altri 3 punti.
Il valore complessivo può quindi arrivare a 18 punti oppure a 21 punti nel caso della pluriclasse, fermo restando il possesso di tutti i requisiti.
Quanti giorni di servizio servono
Per ottenere il bonus bisogna raggiungere almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, dei quali almeno 120 destinati alle attività didattiche.
Il decreto aggiunge una precisazione importante: possono essere conteggiati esclusivamente i giorni nei quali il personale risulta in servizio. Non è quindi prevista una valutazione proporzionale per chi lavora meno di 180 giorni.
Una supplenza breve, presa singolarmente, difficilmente permette di raggiungere la soglia. Periodi diversi potrebbero concorrere al conteggio soltanto se rispettano complessivamente le condizioni del decreto e si riferiscono a plessi utili, ma le modalità operative dovranno essere coordinate con la futura procedura di aggiornamento delle graduatorie.
Anche uno spezzone orario può coprire un periodo sufficientemente lungo. Il decreto richiede infatti un numero minimo di giorni e non un orario settimanale completo. Resta però necessario che il servizio sia prestato nel plesso incluso nell’elenco ministeriale.
Chi interrompe l’incarico prima di raggiungere i 180 giorni non matura il bonus. Se lascia il servizio senza rientrare in una delle possibilità ammesse dall’ordinanza sulle supplenze, deve inoltre considerare le conseguenze previste per l’abbandono.
Come si contano maternità, malattia e altre assenze
Il testo stabilisce che siano conteggiabili esclusivamente i giorni nei quali il personale risulta in servizio, ma non contiene un elenco dettagliato di tutte le assenze ammesse o escluse.
Durante il confronto sullo schema di decreto, le organizzazioni sindacali avevano chiesto di tutelare maternità, permessi previsti dalla legge n. 104/1992 e altre assenze riconosciute dalla normativa. Avevano inoltre proposto una valutazione proporzionale per le supplenze inferiori a 180 giorni.
Il testo definitivo ha mantenuto la soglia dei 180 giorni e la formula del servizio effettivamente prestato. Per le singole assenze sarà quindi necessario applicare le disposizioni vigenti e le indicazioni operative che accompagneranno l’aggiornamento delle graduatorie.
Non è prudente presumere che qualsiasi giorno compreso nel contratto venga automaticamente conteggiato. Chi si troverà in una situazione particolare dovrà controllare il certificato di servizio e chiedere alla segreteria come risultano registrati i periodi interessati.
Da quale anno scolastico si maturano i punti
Il decreto non ha effetto retroattivo. Il punteggio spetta esclusivamente per il servizio prestato a partire dall’anno scolastico 2027/28.
Di conseguenza:
Il servizio svolto nel 2026/27 continua a essere valutato con le regole ordinarie e non dà diritto ai nuovi 6 o 9 punti.
Il 2027/28 rappresenta la prima annualità utile per maturare il beneficio.
I punti potranno essere utilizzati nelle procedure di aggiornamento di GaE e GPS relative al biennio 2028/2029-2029/2030, comprese le correlate graduatorie di istituto.
Le future disposizioni sull’aggiornamento dovranno indicare come dichiarare l’annualità 2027/28 e quale documentazione utilizzare. Il decreto stabilisce già la decorrenza e le graduatorie interessate, mentre gli aspetti tecnici saranno disciplinati dalla procedura ministeriale.
In quali graduatorie sarà riconosciuto
Il bonus riguarda:
le graduatorie ad esaurimento, le graduatorie provinciali per le supplenze su posto comune e sostegno e le correlate graduatorie di circolo e di istituto.
Essendo aggiuntivo, il punteggio può modificare la posizione dell’aspirante nelle graduatorie dalle quali vengono assegnate le supplenze. Nelle GaE può incidere anche sulla possibilità di ottenere un’immissione in ruolo.
Il beneficio si applica al personale docente e, per quanto compatibile, anche al personale educativo. Il decreto non comprende invece il personale ATA.
Il bonus vale anche per il personale ATA?
No. Il decreto interministeriale n. 178/2026 riguarda espressamente il personale docente e, nei limiti della compatibilità, quello educativo.
Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e gli altri profili ATA non ricevono questo punteggio aggiuntivo.
L’esclusione è stata contestata dalle organizzazioni sindacali, perché il personale ATA che lavora nelle piccole isole affronta le stesse difficoltà logistiche, abitative e di trasporto. Al momento, però, la misura non è stata estesa.
Bisogna distinguere questo bonus da eventuali compensi economici o risorse contrattuali destinati alle scuole delle piccole isole. Un’indennità economica e un punteggio nelle graduatorie sono interventi differenti e possono avere destinatari diversi.
Bonus piccole isole e scuole di montagna: quali differenze ci sono
Il bonus per le piccole isole e quello annunciato per le scuole di montagna derivano da norme diverse.
Per le piccole isole esiste il decreto interministeriale n. 178 del 2 settembre 2026, adottato in attuazione della legge n. 70/2026. Il testo assegna 6 punti annuali, con ulteriori 3 punti per le pluriclassi della primaria.
Per le scuole di montagna, invece, il Ministero ha presentato ai sindacati il 22 settembre 2026 uno schema di decreto collegato alla legge n. 131 del 12 settembre 2025. Al 1° ottobre 2026 si tratta ancora di una proposta e il contenuto può essere modificato prima dell’adozione definitiva.
Non è quindi corretto applicare alle piccole isole le regole annunciate per la montagna. In particolare, l’eventuale bonus di continuità quinquennale e l’estensione al personale ATA appartengono allo schema relativo ai comuni montani, non al decreto sulle isole.
Il vecchio raddoppio del servizio nelle piccole isole
Nelle tabelle delle graduatorie compare ancora una disciplina relativa al servizio svolto nelle scuole delle piccole isole negli anni scolastici compresi tra il 2003/04 e il 2006/07.
Quel meccanismo riguarda annualità passate e non deve essere confuso con il nuovo bonus. Il decreto n. 178/2026 non ripristina il raddoppio previsto dalla precedente normativa: introduce un riconoscimento autonomo di 6 o 9 punti, applicabile ai servizi prestati dal 2027/28.
Anche il punteggio utilizzato nella mobilità del personale di ruolo segue regole proprie, definite dal contratto integrativo. Il nuovo bonus riguarda invece GaE, GPS e graduatorie di istituto.
Conviene scegliere una supplenza su una piccola isola?
Il punteggio è significativo, ma la scelta non dovrebbe basarsi soltanto sui 6 o 9 punti.
Prima di accettare una sede bisogna valutare i collegamenti marittimi, il costo dell’alloggio, la disponibilità di servizi, la distanza dalla propria residenza e la possibilità di rimanere per almeno 180 giorni.
Il bonus inizierà a maturare nel 2027/28 e sarà utilizzabile dall’aggiornamento 2028/2030. Le spese e le difficoltà organizzative, invece, iniziano dal primo giorno di servizio.
La scelta può risultare conveniente per chi è realmente disponibile a vivere o lavorare sull’isola per un periodo lungo. Accettare soltanto per il punteggio, senza aver verificato trasporti e alloggio, espone invece al rischio di non completare i giorni necessari e di non maturare alcun beneficio.
Sarà inoltre indispensabile controllare l’elenco ministeriale pubblicato entro il 30 giugno: il fatto che una scuola si trovi su un territorio insulare non basta se il plesso non compare nell’elenco previsto dal decreto.
Quali documenti conviene conservare
Per dimostrare il diritto al punteggio sarà importante conservare il contratto, il certificato di servizio e ogni documento dal quale risultino chiaramente:
la sede effettiva, il plesso nel quale è stato svolto l’incarico, le date di inizio e fine, il numero complessivo dei giorni utili e, per la scuola primaria, l’eventuale servizio nella pluriclasse.
Non basta che nel contratto compaia il nome dell’istituto comprensivo. Se l’istituzione comprende più sedi, deve risultare il plesso nel quale hai effettivamente lavorato.
Prima della chiusura dell’anno scolastico sarà quindi opportuno verificare con la segreteria che i dati siano registrati correttamente.
Domande frequenti sul bonus piccole isole
Il bonus vale per la supplenza che sto svolgendo nel 2026/27?
No. Il decreto riconosce il punteggio aggiuntivo soltanto per i servizi prestati a partire dall’anno scolastico 2027/28. Il servizio svolto nel 2026/27 viene valutato secondo le regole ordinarie.
Quanti punti si possono ottenere?
Sono previsti 6 punti per ogni annualità che raggiunge almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 dedicati alle attività didattiche. Per il servizio svolto in una pluriclasse della scuola primaria spettano ulteriori 3 punti, fino a un totale di 9 punti aggiuntivi.
I punti si sommano ai 12 del servizio specifico?
Sì. Il decreto stabilisce espressamente che il bonus è ulteriore e cumulabile con il punteggio ordinario. Un’annualità specifica può quindi valere 12 punti ordinari più 6 punti per la piccola isola, oppure 12 più 9 nel caso della pluriclasse.
Come faccio a sapere se una sede dà diritto al bonus?
Bisogna controllare l’elenco dei plessi che il Ministero pubblicherà ogni anno entro il 30 giugno. Fa fede il plesso di effettivo servizio, non il nome generale dell’istituto comprensivo.
Le supplenze brevi danno diritto a un punteggio proporzionale?
No. Il decreto non prevede una valutazione proporzionale. Per ottenere il beneficio bisogna raggiungere almeno 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 relativi alle attività didattiche.
Il bonus spetta a chi lavora su uno spezzone?
Il decreto non richiede un orario completo, ma il raggiungimento delle soglie temporali. Uno spezzone può quindi essere utile se il servizio dura almeno 180 giorni e ricorrono tutte le altre condizioni.
Il beneficio riguarda anche il sostegno?
Sì. Dal biennio 2028/2029-2029/2030 il decreto si applicherà alle GPS di posto comune e di sostegno, oltre alle GaE e alle correlate graduatorie di istituto.
Il personale ATA riceve il bonus?
No. Il provvedimento riguarda i docenti e, per quanto compatibile, il personale educativo. L’estensione agli ATA è stata richiesta dai sindacati, ma non compare nel decreto adottato.
Quando vedremo concretamente i punti in graduatoria?
La prima annualità utile sarà il 2027/28. Il punteggio verrà applicato nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie relative al biennio 2028/2029-2029/2030.
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