Se hai alle spalle diversi anni di supplenze, il risarcimento precari scuola fino a 24 mensilità è probabilmente uno dei temi che interessa di più.
Prima di fare calcoli, però, bisogna distinguere le regole generali dai risultati ottenuti nelle singole cause. La possibilità di riconoscere un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità deriva da una norma di legge in vigore. I 79.000 euro, invece, riguardano casi giudiziari specifici e non rappresentano una somma garantita a tutti.
Anche il diritto al risarcimento dopo la stabilizzazione richiede cautela. La risposta dipende dal modo in cui il docente è entrato in ruolo, dal collegamento tra la stabilizzazione e il precedente precariato e dall’eventuale prova di ulteriori danni. Non esiste quindi una regola secondo la quale ogni precario stabilizzato conserva automaticamente il diritto all’indennizzo.
In questa guida vediamo cosa prevede la normativa, come si calcola l’importo, quali contratti possono configurare un abuso e cosa deve valutare chi è già entrato in ruolo.
Dalla sentenza Mascolo al DL 131/2024: le tappe da conoscere
Il contenzioso sul precariato scolastico dura da oltre dieci anni. Per comprendere le regole attuali bisogna partire dalla sentenza Mascolo della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13 e altre, la Corte europea ha contestato una normativa nazionale che permetteva di rinnovare contratti a tempo determinato per coprire posti vacanti e disponibili, in attesa dei concorsi, senza stabilire tempi certi e senza prevedere una misura effettiva contro gli abusi.
La legge 107/2015 ha successivamente introdotto un piano straordinario di assunzioni, un limite di 36 mesi per i contratti stipulati su posti vacanti e un fondo destinato al pagamento dei risarcimenti. Il cosiddetto Decreto Dignità del 2018 ha poi abrogato il limite introdotto dal comma 131 della legge 107/2015.
Con la sentenza n. 22552 del 2016, la Cassazione ha individuato l’abuso nella reiterazione, oltre 36 mesi anche non continuativi, delle supplenze su posti vacanti e disponibili appartenenti all’organico di diritto. La Corte ha inoltre considerato la stabilizzazione ottenuta attraverso il piano straordinario o lo scorrimento delle graduatorie una misura idonea a riparare l’abuso. Per chi non aveva beneficiato di una stabilizzazione o di una concreta prospettiva di assunzione, il giudice poteva riconoscere un risarcimento compreso, secondo la disciplina allora applicabile, tra 2,5 e 12 mensilità.
Il DL 131/2024, convertito dalla legge 166/2024, ha modificato l’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001. La nuova disposizione permette al giudice di riconoscere, in caso di abuso nella successione dei rapporti a termine, un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità.
Nel 2025 la Cassazione è intervenuta anche sulla reiterazione dei contratti dei docenti di religione cattolica. La pronuncia n. 30779/2025 si inserisce nel contenzioso relativo a questa particolare categoria, per la quale il sistema di reclutamento e le successive procedure straordinarie presentano caratteristiche specifiche.
Cosa dice oggi la legge: da 4 a 24 mensilità più il danno ulteriore
L’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce due principi fondamentali. Il primo è che, nel pubblico impiego, l’utilizzo illegittimo di contratti a termine non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. L’accesso stabile alla pubblica amministrazione deve infatti rispettare le procedure previste dalla legge.
Il secondo principio riguarda il diritto al risarcimento. Quando accerta un abuso nella successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, il giudice stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utilizzata per calcolare il TFR.
Per determinare la somma, il giudice considera la gravità della violazione, il numero dei contratti stipulati in successione e la durata complessiva del rapporto. Il lavoratore può inoltre dimostrare di aver subito un danno maggiore e chiederne il ristoro.
La disciplina risarcitoria trova applicazione anche nel settore scolastico. Tuttavia, l’indennità non viene riconosciuta automaticamente dopo il superamento dei 36 mesi. Il lavoratore deve rivolgersi al giudice del lavoro, che verifica la natura dei posti occupati, la successione dei contratti, la durata del precariato e l’eventuale presenza di una misura riparatoria, come la stabilizzazione.
La legge non contiene una disciplina transitoria dettagliata per tutte le controversie già in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova misura. L’applicazione della forbice da 4 a 24 mensilità ai rapporti e ai giudizi precedenti deve quindi essere valutata alla luce della data della domanda, delle disposizioni applicabili e degli orientamenti giurisprudenziali maturati nel frattempo.
Quanto vale davvero: perché si parla di 79mila euro
I 79.000 euro richiamati negli articoli di stampa non rappresentano né il limite massimo previsto dalla legge né un importo medio. Si tratta della cifra riferita ad alcuni specifici casi giudiziari nei quali possono aver inciso la retribuzione del lavoratore, il numero di mensilità riconosciute e l’eventuale dimostrazione di un danno ulteriore.
La legge esprime il risarcimento in mensilità, non in una somma fissa. L’importo dipende quindi dall’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con una retribuzione mensile di riferimento pari, per esempio, a 2.200 euro lordi, 4 mensilità corrispondono a 8.800 euro, mentre 24 mensilità corrispondono a 52.800 euro lordi. Si tratta soltanto di un esempio: il giudice può collocare l’indennità in qualsiasi punto della forbice prevista dalla legge.
Per il personale ATA, che generalmente percepisce una retribuzione inferiore, l’importo si riduce in proporzione. Se il lavoratore dimostra un danno ulteriore, la somma complessiva può invece superare il valore delle 24 mensilità.
Una sentenza di primo grado produce effetti soltanto tra le parti coinvolte e può essere impugnata dal Ministero. Per questo motivo non bisogna considerare automaticamente replicabili gli importi riconosciuti in altre cause.
Chi può chiedere il risarcimento per abuso dei contratti a termine
Il diritto al risarcimento non nasce dal semplice fatto di aver lavorato come precario per diversi anni. Bisogna esaminare la tipologia dei contratti e, soprattutto, la natura dei posti occupati.
La giurisprudenza considera particolarmente rilevanti le supplenze annuali fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili, cioè appartenenti all’organico di diritto e potenzialmente copribili attraverso un’assunzione stabile. La reiterazione di questi contratti per oltre 36 mesi, anche non continuativi, rappresenta il caso tipico nel quale può emergere un abuso.
Il parametro dei 36 mesi deriva soprattutto dall’elaborazione giurisprudenziale. L’attuale articolo 36, comma 5, non stabilisce infatti che il superamento di questa soglia produca automaticamente il diritto all’indennità.
Possono agire, se ricorrono i presupposti, i docenti e il personale ATA delle scuole statali. Anche i docenti di religione cattolica possono rientrare nella tutela, ma il giudice deve considerare le caratteristiche specifiche del loro sistema di reclutamento.
Le supplenze fino al 30 giugno non devono essere escluse in modo automatico, ma neppure sommate senza verifiche. In molti casi coprono posti appartenenti all’organico di fatto o esigenze temporanee. Possono assumere rilievo quando il lavoratore dimostra che, al di là della qualificazione formale del contratto, la scuola lo ha utilizzato ripetutamente per soddisfare un’esigenza stabile e permanente.
Le supplenze brevi, invece, servono normalmente a sostituire personale temporaneamente assente e difficilmente dimostrano, da sole, un abuso. Anche in questo caso, però, il giudice valuta le caratteristiche concrete del rapporto.
Per chi ha lavorato nelle scuole paritarie valgono regole differenti, perché il datore di lavoro è un soggetto privato. Non si applica quindi automaticamente la disciplina prevista dall’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001 per la pubblica amministrazione.
In nessun caso il superamento dei 36 mesi determina automaticamente l’immissione in ruolo. Nel pubblico impiego il rimedio contro l’abuso ha natura economica, salvo l’eventuale stabilizzazione ottenuta attraverso una procedura prevista dalla legge.
Già di ruolo? Il risarcimento precari scuola 24 mensilità non è scontato
Questo è il passaggio più delicato. Nel 2016 la Cassazione ha affermato che l’immissione in ruolo ottenuta attraverso il piano straordinario della legge 107/2015 o mediante lo scorrimento delle graduatorie può rappresentare una misura proporzionata ed efficace contro l’abuso.
In queste situazioni, la stabilizzazione elimina normalmente il diritto all’indennità forfettaria, salvo che il lavoratore dimostri di aver subito un danno ulteriore e diverso, non già riparato dall’assunzione.
La questione diventa più complessa quando il docente ottiene il ruolo attraverso un concorso ordinario aperto a tutti, senza un collegamento diretto con gli anni di precariato. Una parte della giurisprudenza distingue infatti tra la stabilizzazione adottata specificamente per rimediare all’abuso e l’assunzione ottenuta attraverso una procedura ordinaria indipendente dai precedenti contratti.
Non si può quindi affermare che ogni docente già di ruolo abbia diritto al risarcimento, ma neppure che la successiva assunzione escluda sempre qualsiasi tutela. Bisogna verificare il canale di reclutamento, il momento della stabilizzazione, la natura dei contratti precedenti e l’eventuale danno ancora non riparato.
Chi è entrato in ruolo attraverso le GaE, il piano straordinario o una procedura riservata ai precari incontra un orientamento giurisprudenziale generalmente sfavorevole al cumulo automatico tra stabilizzazione e indennità.
Chi ha superato un concorso ordinario aperto a tutti può avere maggiori argomenti per sostenere che l’assunzione non abbia riparato il precedente abuso. Anche in questo caso, però, serve una valutazione individuale e non esiste un diritto automatico alle 24 mensilità.
Chi è ancora precario può chiedere il risarcimento quando ricorrono i presupposti, ma non può ottenere dal giudice la trasformazione automatica del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
Prescrizione, documenti e come si procede
La responsabilità della pubblica amministrazione per l’abuso dei contratti a termine ha natura contrattuale. Per questo motivo, la domanda risarcitoria è generalmente soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni.
Individuare il momento dal quale decorre la prescrizione richiede però attenzione. Non conviene applicare automaticamente la regola secondo cui il termine partirebbe sempre dall’ultimo contratto. La decorrenza può dipendere dal tipo di domanda, dal momento in cui si è manifestato l’abuso, dalla successione dei rapporti e dall’eventuale stabilizzazione.
La Cassazione ha inoltre chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi può decorrere anche durante il rapporto, perché non opera lo stesso “timore del licenziamento” riconosciuto in altri contesti lavorativi. La domanda risarcitoria per abuso dei contratti a termine mantiene comunque caratteristiche proprie e richiede un’analisi specifica.
Anche l’applicazione dei termini di decadenza previsti dall’articolo 32 della legge 183/2010 dipende dalla domanda proposta e dall’orientamento seguito nel caso concreto. Per evitare contestazioni, conviene non aspettare e far controllare tempestivamente la propria posizione.
La causa si propone davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Prima di procedere, è opportuno chiedere a un avvocato un’analisi individuale e un preventivo scritto, verificando anche il rischio di dover sostenere le spese di giudizio in caso di rigetto.
Per valutare la causa servono tutti i contratti a termine, i decreti di individuazione, lo stato di servizio aggiornato e i cedolini utili a ricostruire la retribuzione di riferimento per il TFR. Occorre inoltre raccogliere ogni documento capace di dimostrare che i contratti coprivano posti vacanti e disponibili.
Se nel frattempo sei entrato in ruolo, devi presentare anche il decreto di immissione e indicare il relativo canale di reclutamento, per esempio GaE, concorso ordinario, piano straordinario o procedura riservata.
Domande frequenti
Il risarcimento per i precari della scuola arriva in automatico?
No. Il superamento dei 36 mesi non determina l’erogazione automatica di alcuna somma. Il lavoratore deve presentare un ricorso e il giudice del lavoro deve accertare l’abuso. Se accoglie la domanda, stabilisce l’indennità valutando la gravità della violazione, il numero dei contratti e la durata complessiva del rapporto.
Quante mensilità spettano ai precari della scuola?
L’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 prevede un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utilizzata per calcolare il TFR. Il giudice stabilisce il numero concreto di mensilità. Il lavoratore può chiedere una somma ulteriore se dimostra di aver subito un danno maggiore.
Dopo 36 mesi di supplenze si diventa automaticamente di ruolo?
No. Nel pubblico impiego l’abuso dei contratti a termine non trasforma automaticamente il rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Il superamento dei 36 mesi può costituire un elemento importante per dimostrare l’abuso, ma l’immissione in ruolo richiede una procedura prevista dalla legge.
Sono già di ruolo: posso ancora chiedere il risarcimento?
Dipende dal modo in cui hai ottenuto il ruolo. Se la stabilizzazione deriva dal piano straordinario, dallo scorrimento delle graduatorie o da una procedura destinata a sanare il precariato, la giurisprudenza tende a considerare l’abuso già riparato, salvo la prova di un danno ulteriore.
Se hai ottenuto il ruolo attraverso un concorso ordinario aperto a tutti e indipendente dal precedente precariato, puoi avere maggiori margini per sostenere la richiesta. Il diritto, però, non è automatico e richiede una valutazione giudiziaria.
Le supplenze fino al 30 giugno contano per il risarcimento?
Non esiste una risposta valida per tutti. Le supplenze al 30 giugno coprono spesso posti appartenenti all’organico di fatto o esigenze temporanee e, per questo motivo, non configurano automaticamente un abuso. Possono comunque assumere rilievo se, nei fatti, hanno soddisfatto per anni un’esigenza stabile su posti che avrebbero dovuto essere coperti in modo permanente.
I 79mila euro di cui si parla sono garantiti?
No. La cifra riguarda casi specifici richiamati negli articoli di stampa. L’importo effettivo dipende dalla retribuzione di riferimento, dal numero di mensilità riconosciute dal giudice e dall’eventuale prova di un danno ulteriore. Il limite ordinario previsto dalla legge è di 24 mensilità, non di 79.000 euro.
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