Lavorare a scuola: un docente può svolgere anche un secondo lavoro?

Lavorare a scuola: un docente può svolgere anche un secondo lavoro?

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Non è insolito che un docente, oltre a lavorare a scuola, svolga altre attività in maniera saltuaria per arrotondare lo stipendio.

Tuttavia, la situazione cambia se si parla di Partita IVA.

Quando si può o non si può svolgere un'altra attività?

Facciamo chiarezza sul lavoro occasionale.

Lavorare a scuola e lavoro occasionale

Alcuni docenti affiancano all'insegnamento anche altre mansioni sporadiche, come collaborazioni con giornali e siti, oppure svolgendo lezioni private.

In generale, si tratta di situazioni per le quali non nascono problemi di incompatibilità con il lavoro a scuola.

Tuttavia esistono delle attività che non si possono svolgere
in concomitanza all'insegnamento scolastico.

Non sono pochi i docenti che riscontrano dubbi e problemi su questo tema.

Che cosa dice la normativa?

Per comprendere ciò che si può o non si può fare è necessario parlare del lavoro occasionale.

Il lavoro occasionale è un'attività professionale che non riscontra continuità,
un'attività cioè saltuaria.

In questo caso, non vi è bisogno di Partita IVA: anzi, è necessario non possederla per poter svolgere anche l'abituale mansione a scuola.

Lavorare senza Partita IVA è possibile solo con queste condizioni:

  • l'attività non deve essere svolta in modo professionale;
  • l'attività deve essere occasionale;
  • non deve essere un'attività di impresa;
  • deve essere un'attività temporanea.

Le cose cambiano se l'attività aumenta di frequenza e di guadagno:
superati i 5.000 euro annui bisogna iscriversi alla gestione Separata dell'Insp e versare i contributi previdenziali.

Inoltre, va detto che ci sono insegnanti che sono anche avvocati o ingegneri che continuano a svolgere le loro attività professionali.

Ma per queste ultime attività serve quasi sempre Partita IVA.

Lavoro occasionale: dichiarazione compensi

Chi lavora a scuola è un dipendente della Pubblica Amministrazione e presta il proprio lavoro allo Stato.

La Costituzione determina il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico,
perciò il dipendente pubblico non dovrebbe svolgere un secondo lavoro.

Come abbiamo detto sopra però, il lavoro occasionale non è sempre vietato.

Infatti, se si tratta di un'attività non continuativa e senza Partita IVA, il lavoro occasionale è concesso.
Un aspetto fondamentale da rispettare è la non interferenza della seconda attività con l'impiego della scuola.

Quindi è necessario evitare situazioni di conflitto e di compromissione dell'Ente per il quale si lavora.

Vediamo adesso la normativa riguardo ai compensi.

Le lezioni private

Nel caso delle lezioni private al di fuori dell'orario scolastico previsto,
è prevista un'imposta sostitutiva del 15%.

Ma non in tutti i casi.

Infatti, se l'attività è saltuaria, i compensi si possono giustificare come reddito di lavoro autonomo occasionale. Perciò, il compenso può essere riscosso dal docente attraverso ricevuta semplice e senza Partita IVA.

Se il docente incassa da parte di un'associazione, la ricevuta deve contenere sempre la ritenuta d'acconto.

Ma dove dichiarare il compenso?

I compensi ottenuti e le ritenute subite devono essere dichiarati
nel 730 o nel modello Redditi persone fisiche.

Bisogna sottolineare che le prestazioni occasionali non possono essere svolte dai docenti iscritti in albo rispetto alle materie oggetto di iscrizione.

Serve l'autorizzazione del Dirigente Scolastico?

La risposta è sì.

Lo svolgimento di collaborazioni occasionali deve sempre essere notificato
ed eventualmente autorizzato dal Dirigente Scolastico.

L'autorizzazione avviene sulla base dei criteri sopracitati.

È importante notare che, in caso di rifiuto della richiesta, si rientra nel perimetro di licenziamento per giusta causa.

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Photo credit: pixabay.com