Personale docente e ATA: quali sono i casi di inidoneità fisica

Personale docente e ATA: quali sono i casi di inidoneità fisica

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Quali sono i casi di inidoneità fisica per il personale docente e ATA?

Che cosa prevede la legge per il personale assente per malattia?

Inidoneità fisica personale docente: quali categorie

L'Ufficio Scolastico del Piemonte ha stilato un vademecum per i Dirigenti Scolastici sulla procedura di accertamento, sulle forme di tutela del dipendente e sul contratto di lavoro del personale docente e ATA.

Secondo questo documento iniziamo con il vedere, quindi, quali sono le categorie di inidoneità per il personale docente e ATA.

Eccole:

  • inidoneità psicofisica permanente assoluta che si riferisce alla persona che, a causa di infermità o difetto fisico/ mentale, si trovi nell'impossibilità permanente/assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • inidoneità psicofisica permanente relativa per tale: e qui si intende lo stato di colui che, a causa di infermità o difetto fisico/mentale, si trovi impossibilitato in maniera permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, della categoria o della qualifica di inquadramento lavorativo.

Risoluzione rapporto di lavoro: quali casi

Relativamente a quanto detto nel paragrafo precedente, vediamo adesso quali sono i casi in cui si legittima l'interruzione di un rapporto di lavoro e quali, invece, non lo consentono.

NOTA BENE: Solo l’inidoneità psicofisica permanente assoluta costituisce il presupposto che legittima l'interruzione anticipata del contratto di lavoro.

Se, invece, abbiamo dinnanzi il caso di un’inidoneità permanente relativa, allora l’amministrazione ha il potere di proporre ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente.

Anche porre un'ulteriore forma di inidoneità, a seguito di un percorso di riqualificazione professionale.

Il personale docente o ATA in questa situazione deve comunque dimostrare di aver superato il primo periodo di assenza con diritto alla conservazione del posto, previsto nei contratti collettivi di riferimento.

Personale docente assenza per malattia: quali diritti

La norma collettiva prevede che il dipendente personale docente assente dal lavoro per malattia abbia diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

Allo scadere dei suddetti mesi, il lavoratore può presentare al dirigente un’istanza che sia finalizzata alla concessione di un ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro di altri 18 mesi.

Il tutto avviene se e solo se il dipendente presenta gravità comprovate da una specifica documentazione medica: ottenuta tale concessione, il dipendente non ha corresponsione di alcuna retribuzione.

Una volta cessato lo status di malattia, al termine del primo periodo, il lavoratore dipendente deve presentarsi a lavoro.

Se il Dirigente Scolastico è intenzionato a concedere al dipendente altri 18 mesi, deve comunque avviare la procedura che accerti l’idoneità psico-fisica riguardo al personale che ne ha fatto richiesta.
In questo modo, il datore di lavoro può accertare se il lavoratore, una volta scaduto il secondo periodo di conservazione, possa effettivamente riassumere servizio per le mansioni che svolgeva prima della malattia.

Il tutto è a tutela dello stato di salute di quest'ultimo.

Se il dipendente risulterà permanentemente inidoneo al servizio, il Dirigente Scolastico procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso le condizioni di salute del dipendente, dal punto di vista psichico o fisico, portino ad un giudizio di inidoneità permanente assoluta, il dirigente può risolvere il rapporto di lavoro.

Il tutto deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico e il dirigente deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso (se dovuta).

Inidoneità e lavoratori fragili Covid: quali differenze

La categoria dei lavoratori fragili rientra in quella di inidoneità.

La condizione di “fragilità”, deve essere accertata su richiesta dal medico competente e si differenzia dalle inidoneità previste dal d.P.R. n. 171/2011 per i seguenti motivi:

  1. è una condizione temporanea dello stato di salute, legato alla particolare situazione epidemiologica che si sta verificando in questo attuale momento storico;
  2. richiede l’adozione di opportune soluzioni preventive al fine di evitare che le condizioni dello status di salute del lavoratore possano (in un futuro) aggravarsi, mettendone a rischio la salute;
  3. il suo accertamento tutela la salute e la sicurezza del lavoratore e, a seconda dei casi, ne determina la collocazione in malattia o l’accesso allo smart working.

La sorveglianza sanitaria sanitaria e lo smart working rientrano tra le misure per il personale fragile.
Per il personale docente e ATA delle scuole è presenta la sola disciplina legata alla sorveglianza sanitaria ordinaria.

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Photo credit: pixabay.com