Proroga contratti Personale ATA: le ultime notizie

Proroga contratti Personale ATA: le ultime notizie

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Proroga contratto Personale ATA: quando è previsto?

E quando ci sarà il pagamento per il periodo natalizio?

Proroga contratti Personale ATA: in quali casi è previsto?

Quando è prevista la proroga contratti Personale ATA?

Per quanto riguarda il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole, tale materia è disciplinata e regolata dall'articolo 60 del CCNL 2007 che tutt'ora vige.
Per il personale docente, invece, dobbiamo guardare ai commi 2 e 3 dell’articolo 40.

Su entrambi i regolamenti leggiamo che nei casi di assunzione in sostituzione di personale che in quel momento risulta assente, nel contratto individuale viene specificato il nominativo del dipendente sostituito, per iscritto.

In quei casi, se il docente titolare si assenta, il rapporto di lavoro a tempo determinato del supplente sostituto è in vigore per l'intera durata dell'assenza.
Questo, però, con la presenza di determinate condizioni:

  1. se il docente si assenta in un'unica soluzione a decorrere da una data, che sia anteriore di 7 giorni (almeno) all'inizio di un periodo di sospensione delle lezioni che sia pre-determinato;
  2. inoltre, l'assenza deve protrarsi fino ad una data che non sia inferiore ai 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni;
  3. tale assenza rivela esclusivamente la continuativa e oggettiva assenza del titolare, in maniera del tutto indipendente dalle sottostanti procedure che giustifichino l'assenza del titolare stesso.

Quando è prevista la proroga e il pagamento?

Una volta sottolineato questo, in caso di una supplenza breve, la proroga contratti Personale ATA e docenti e il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni vengono concesse ai suddetti secondo determinate condizioni:

  1. chi ne ha diritto deve risultare assente da almeno 7 giorni, prima dell'inizio del periodo di sospensione delle lezioni;
  2. il candidato deve dare l'apposita documentazione che ne giustifichi l'assenza nel corso del periodo di sospensione delle lezioni e fino a 7 giorni (almeno) dopo la ripresa;
  3. il candidato può anche ricorrere a ferie, concedi o malattia per giustificare l'assenza, a patto che essa sia continuativa.

Se viene a mancare anche solo una delle condizioni sopra citate, il supplente non avrà diritto alla proroga delle supplenze e al relativo pagamento della sospensione delle lezioni.

Assenza del candidato: cosa dice la norma

Per quanto riguarda l'assenza del candidato, quello che conta realmente è che l'assenza sia continuativa (esattamente come abbiamo già sottolineato nel paragrafo precedente): di conseguenza, si può anche cambiare la motivazione che la giustifichi e questo non pregiudicherà in alcun modo la proroga del contratto.

Ma leggiamo che cosa dichiara il Ministero con la nota n. 13650/2013:

"Le disposizioni citate (art. 40 e art 60 CCNL 2007) prevedono che qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l’intera durata dell’assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni. L’ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione."

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